Corte di Cassazione

29 Aprile 2019

Cass. Civ., I Sez. Civ. 8 aprile 2015, n. 6997

Corte di Cassazione, I Sezione Civile, sentenza 8 aprile 2015, n. 6997

Svolgimento del processo

E.S. s.p.a. ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto 1°.12.08 del Tribunale della Spezia, che ha respinto l’opposizione ex art. 98 I. fall, da essa proposta avverso lo stato passivo del Fallimento della Q. s.r.l. in liquidazione per ottenere l’ammissione in via ipotecaria del credito insinuato, di € 59.754,44.

Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.

Il collegio ha deciso, in camera di consiglio, che la sentenza venga redatta con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, E.S. lamenta che il Tribunale abbia, in via di eccezione, ritenuto revocabile ai sensi dell’art. 67, 1° comma, n. 4 c.c. l’ipoteca che, in forza dell’art. 77 d.P.R. n. 602/73, essa aveva iscritto a garanzia del credito nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento della D. s.r.l.

Il motivo deve essere accolto.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 7868/014, 3397/013, 3232/012), cui il collegio intende dare continuità, l’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/73 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, pur non essendo qualificabile come ipoteca legale – dal momento che l’iscrizione non ha luogo automaticamente su specifici beni oggetto di negoziazione al fine di garantire l’adempimento di obbligazioni derivanti da un’operazione di trasferimento della proprietà, ma richiede un’iniziativa del creditore e non presuppone un preesistente atto negoziale – neppure è riconducibile all’ipoteca volontaria, posto che la sua iscrizione prescinde dal consenso del proprietario del bene gravato, od a quella giudiziale, cui la accomuna la subordinazione dell’iscrizione ad un’iniziativa del creditore fondata su un titolo esecutivo precostituito e la finalità di garantire l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, ma dalla quale si differenzia per la natura del titolo che ne costituisce il fondamento, non rappresentato da un provvedimento giurisdizionale, ma da un atto amministrativo. Si tratta, in definitiva, di figura autonoma, non agevolmente inquadrabile in alcuna delle categorie previste dal codice civile, e perciò non rientrante nel disposto dell’art. 67 I. fall., a norma del quale sono assoggettabili a revocatoria le sole ipoteche volontarie o giudiziali.

All’accoglimento del motivo consegue la cassazione del decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., e riconoscere collocazione privilegiata ipotecaria al credito di E.S. di € 59.754,44.

Il decreto impugnato è stato emesso prima che questa Corte si pronunciasse sulla questione dibattuta: ricorrono pertanto giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della D. s.r.l. in liquidazione del credito di E.S. s.p.a. € 59.754,44 in via privilegiata ipotecaria, dichiara irripetibili le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.

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