Cass. Civ., II sez., sentenza 23.11.2016 n. 23886
Corte di Cassazione, II Sezione civile, sentenza 23 novembre 2016, n. 23886
ESPOSIZIONE DEL FATTO
A- Vengono qui riuniti, poiché è impugnato il medesimo provvedimento della Corte di appello di Milano, due ricorsi: il ricorso recante il n. 22121/2015 proposto dal notaio Signor X e il ricorso n.22588/2015 proposto dai notai Signor Y e Signora Z. La Commissione regionale di disciplina della Lombardia il 26 giugno 2014 ha irrogato a due notai milanesi una sanzione pecuniaria e ad un terzo, facente parte della medesima associazione notarile, la sospensione dall’esercizio della professione per un mese, per due addebiti: a) per aver effettuato operazioni di deposito di somme di denaro in violazione dell’obbligo (art. 45 cod. deont.) di separazione contabile dal patrimonio dell’associazione notarile. b) per aver offerto alla clientela anticipazioni di somme di denaro e quindi servizi non rientranti nel normale esercizio dell’attività notarile, sì da “pregiudicare la concorrenza fra notai” (art. 14 cod. deont.). I reclami alla Corte d’appello di Milano hanno condotto il 18 giugno 2015 all’ordinanza n.3031/15, di accoglimento parziale limitatamente ad uno di essi, con l’imposizione ai tre notai della medesima sanzione pecuniaria. Il ricorso n. 22121 è proposto dal notaio che si era staccato dall’associazione esistente tra i tre professionisti e che ha inoltrato l’esposto da cui è nato l’accertamento disciplinare. Si articola in otto motivi. Il Consiglio Notarile di Milano ha resistito con controricorso. Anche i notai Signor Y e Signora Z hanno resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria nella quale ha sostenuto che nel suo procedimento il Consiglio notarile non avrebbe svolto attività difensiva. Il corposo controricorso (57 pagine con caratteri e spaziatura in gran parte ristretti) risulta invece notificato il 2 novembre 2015 al suo difensore. Il ricorso n.22588/2015 sviluppa quattro motivi, illustrati da memoria. Anche in questo caso il Consiglio Notarile di Milano ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
B- Il fatto alla base delle accuse disciplinari è costituito dall’avere i notai, nell’esercizio della loro funzione, avuto in deposito dai clienti Snam ed Eni Gas ingenti somme di danaro, destinate ad essere versate a terzi soggetti, a titolo di indennità per procedure di esproprio o costituzione di servitù coattive, senza che fossero rispettati i requisiti formali di cui all’art. 45. Connessa a questa contestazione è quella di aver anticipato somme di denaro versando direttamente le indennità agli aventi diritto, facendo ricorso a un fido di conto corrente appositamente costituito. 1) Con il primo motivo di ricorso il notaio Signor X espone violazione e falsa applicazione dell’art. 82 della legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, in relazione agli artt. 14, 36 e 45 del codice deontologico notarile, all’art. 147, lett. b), della I. n. 89/1913 ed agli artt. 25, co. 2, e 27 Cost., per aver la corte attribuito una responsabilità congiunta ai tre notai per il solo fatto di aver preso parte alla medesima associazione professionale, senza considerare quale di essi fosse stato effettivamente incaricato dello svolgimento delle varie attività da parte dei singoli clienti e configurando di fatto una responsabilità oggettiva da posizione. Deduce che la prestazione notarile è strettamente personale e che invece la Corte lo avrebbe condannato in ragione del rapporto associativo. La Corte di appello avrebbe dovuto distinguere la posizione dei tre notai e pronunciarsi sul rispetto dei precetti deontologici differenziando le posizioni. Afferma di essere stato condannato senza che sia stato dimostrato che fosse a lui direttamente imputabile alcuna condotta, salvo l’essersi associato con gli altri notai. La censura è priva di fondamento. La Corte di appello ha infatti accuratamente e separatamente esaminato la posizione del notaio Signor X, entrato in associazione per ultimo, e ha ribadito che anch’egli era tenuto al rispetto dei precetti deontologici. Ha accertato che in favore di Snam avevano operato indifferentemente i tre notai e che in particolare Signor X aveva autenticato ben 347 atti di costituzione di servitù. Egli godeva della firma sul conto Carimilo e aveva perfettamente nozione della confusione creata tra conto dello studio e patrimonio della cliente. E’ da escludere quindi che egli sia stato coinvolto inconsapevolmente nell’operato di altri componenti dell’associazione, essendo stato accertato dal giudice di merito, con apprezzamento non confutato da riscontri di alcun genere, che egli è stato autore delle condotte rimproverategli (cfr, pag. 11 ultime righe). Alla stregua di queste considerazioni possono essere respinti anche i successivi motivi. 2) Con il secondo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 147, lett. b) della I. n. 89/1913, in relazione all’art. 14 dei principi di deontologia professionale dei notai, per avere la Corte illegittimamente esteso la portata di quest’ultima disposizione, equiparando alle anticipazioni di somme o ai finanziamenti, quella che era una “ricostituzione di una provvista in precedenza versata dal cliente sul conto notarne dedicato ai depositi dei clienti e che veniva movimentato dal tesoriere anche per ordinarie esigenze dello studio. Anche questo motivo è contraddetto dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte di appello e non smentita dal ricorso. E’ stato lo stesso notaio Signor X nel denunciare, dopo due anni, le irregolarità rilevate a evidenziare che sarebbe stata necessaria una contabilità separata tra gli anticipi delle società clienti e i conti dello studio, che invece si confondevano con essi, al punto che non solo i versamenti ai terzi beneficiari venivano a volte attinti da altro conto dello studio, ma che per due anni il conto Carimilo ebbe gravi sbilanci, nell’ordine di 213.000 euro circa nel 2012 e 124.000 circa nel 2013, prova evidente di un comportamento che andava ben oltre la ricostituzione di versamenti dei clienti. 3) Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 147, lett. b) della I. n. 89/1913, in relazione all’art. 14 dei principi di deontologia professionale dei notai, per erronea interpretazione ed applicazione di una norma di legge (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), avendo la Corte ritenuto che l’attività posta in essere da taluni componenti dello studio associato potesse qualificarsi come fattispecie di illecita concorrenza. Tale non sarebbe la condotta dei notai che avevano effettuato versamenti a copertura delle movimentazioni effettuate al fine di consentire la “prosecuzione dell’attività di rogazione degli atti”. Il motivo non coglie la ratio decidendi che è esposta a pag. 9 della ordinanza impugnata, nella quale si è posto in evidenza che il ricorso al fido del conto notarile per far fronte alle esigenze dei clienti costituiva “trattamento privilegiato” prestato nei confronti della società cliente per fidelizzarla, cioè per indurla a richiedere le prestazioni allo studio, disposto a onerose anticipazioni di cassa, “piuttosto che rivolgersi ad altri professionisti. Tale condotta è stata ineccepibilmente qualificata ex art. 14. 4) Infondato è anche il quarto motivo, che concerne «violazione e falsa applicazione dell’art. 147, lett. b) della I. n. 89/1913, in relazione all’art. 45 dei principi di deontologia professionale dei notai>›, per aver ritenuto che quest’ultima disposizione attenesse non solo alla genesi del rapporto di deposito di somme da parte di un cliente al notaio, ma anche a qualsiasi momento successivo in cui venga data esecuzione all’incarico ricevuto. In sostanza secondo il notaio Signor X la condotta lesiva sarebbe addebitabile soltanto ai soci che avevano ricevuto il conferimento dell’incarico da parte dei grossi clienti e non al notaio entrato successivamente nell’associazione, senza avere “rapporto diretto” con i clienti. La censura omette di considerare che non solo le anomalie del rapporto erano percepibili dal professionista fino al punto da indurlo a una esplicita denuncia, ma soprattutto che suo elementare dovere, a fronte di una palese anomalia, era di pretendere l’esame del documento di conferimento iniziale dell’incarico e di astenersi dal darvi seguito. La giustificazione addotta avrebbe potuto avere qualche senso ove il ricorrente avesse stipulato rarissimi atti sporadicamente e per sostegno occasionale ai colleghi, ma non è verosimile a fronte della stipula di ben 345 atti nell’ambito di una condotta sorretta dalla serie di irregolarità riscontrate. 5) Anche quinto e sesto motivo sono privi di fondamento sulla scorta di analoghi rilievi. Il quinto denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 45 dei principi di deontologia professionale dei notai, in relazione agli artt. 1766, 1768, 1770, 1772 e 1782 c.c.», per non aver la Corte considerato che il deposito contemplato dalla legge notarile deve essere il medesimo definito e disciplinato dal codice civile, con la conseguenza che essa avrebbe dovuto valorizzare la circostanza che nessun deposito era stato richiesto dai clienti depositari al notaio, ma solo agli altri associati fondatori. La censura trova base nella tesi, invero singolare, che gli altri notai «erano depositari indipendentemente dagli atti a stipularsi». Trattasi di lettura dei fatti del tutto opposta a quella data dalla Corte di appello – e prima dall’organo disciplinare – perché la ragione degli addebiti risiede proprio nella circostanza che quel sistema di deposito di somme e anticipazioni successive è stato non istantaneo – e quindi addebitabile agli autori materiali iniziali, ma continuato nel tempo. Esso ha avuto articolazioni successive, costituite dall’uso del conto Carimilo, dagli esborsi extra giacenza e dalla finalità attrattiva della clientela, tutte condotte pienamente riconducibili anche al biennio in cui il notaio Signor X ha operato e si è valso del deposito iniziale, ditalchè nella sussunzione fattane non è ravvisabile alcuna violazione delle norme sopraindicate. Né è ravvisabile «violazione e falsa applicazione dell’art. 147, lett. b) della l. n. 89/1913, in relazione agli artt. 1 I. n. 89/1913 e 45 dei principi di deontologia professionale dei notai», per non aver la corte considerato che il notaio si era limitato ad utilizzare, per il compimento doveroso di atti di sua competenza, le somme che i clienti avevano depositato agli altri due notai componenti dell’associazione professionale. La tesi secondo cui la violazione della norma di cui all’art. 45 si consumerebbe solo al momento della inosservanza delle previsioni che riguardano il deposito è contraddetta dalle modalità ricostruite dalla Corte di appello e già più volte ricordate: non vi fu un solo iniziale deposito dal quale vennero poi attinte le somme, ma un flusso continuo che creò perfino gli ingenti sbilanci di cassa di cui si è detto. E’ stata quindi un’attività prolungata di deposito quella che è stata riscontrata e che era stata denunciata dallo stesso notaio oggi ricorrente, il quale in tali termini l’aveva descritta, se si pone attenzione al brano del suo esposto riportato a pag. 7/8 della ordinanza impugnata. 7) Il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 147, lett. b) della I. n. 89/1913, in relazione agli artt. 14 e 45 dei principi di deontologia professionale dei notai, per avere la Corte erroneamente interpretato il concetto di “non occasionalità” della violazione di norme deontologiche di cui al primo articolo citato, da intendersi solo come sistematica violazione delle predette norme. Ritorna anche in questa censura la tesi della riferibilità del precetto alla «sola genesi del rapporto notaio-cliente che determina l’affidamento di somme», da riportare ad anni precedenti l’ingresso nell’associazione. Il Collegio non può che richiamare quanto già ampiamente argomentato dai giudici di merito e ribadito nel rispondere alle precedenti ripetitive censure. Avvalersi dell’iniziale deposito, consentirne l’alimentazione continua, espletare gli atti notarili articolati sulla prassi deviata delle anticipazioni, omettere la contabilità dei vari spostamenti di danaro su conti separati e invece promiscuamente utilizzare il conto su cui affluivano le rimesse dei clienti anche per lo studio è attività complessivamente funzionale alle violazioni contestate. Le contestazioni disciplinari sono quindi corrispondenti al disposto normativo, e hanno evidenziato ripetitività e protrarsi nel tempo delle condotte vietate. Alla luce di quanto detto appare ancor più flebile la censura rivolta all’ordinanza con l’ottavo motivo, in cui si sostiene che mal avrebbe fatto il giudicante a trarre conferma del suo comportamento consapevole dalla mancata tempestiva denuncia delle violazioni deontologiche commesse dai colleghi. Il notaio Signor X sostiene che se si fosse comportato diversamente sarebbe venuto meno al disposto dell’art. 19, che impone di avvertire i colleghi degli errori commessi. Anche questo motivo si fonda su una percezione errata delle contestazioni subite e accertate. La censura nasce dal presupposto che la contestazione disciplinare risalga a meri occasionali errori e non, come la Corte di appello ha accertato, a un’estesa prassi deviata. Non ha quindi alcun pregio in sede di legittimità. C) II ricorso 22588 1) Nel primo motivo i notai denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 147, lett, b), della I. n. 89/1913, in relazione all’art. 45 del codice deontologico notarile, per aver la Corte affermato che ricorresse nel caso di specie l’affidamento di somme” rilevante ai sensi del predetto art. 45, senza considerare che, quanto al deposito di somme da parte dei clienti Eni-Snam, si era trattato di un servizio di mero supporto operativo, ulteriore ed estraneo rispetto all’attività notarile. La censura muove da un presupposto errato: che la Corte di appello abbia ritenuto applicabile l’art. 45 soltanto sul presupposto che l’attività di deposito, “pur non essendo strettamente connessa con lo svolgimento della funzione notarile”, trovava occasione nell’atto. Invero la Corte di appello, pur avendo usato, all’inizio del paragrafo 7 dedicato a questa violazione deontologica, la breve frase che viene ora letta riduttivamente, ha poi speso due lunghe pagine specifiche, nonché tutto il tessuto della motivazione per spiegare che erroneamente i ricorrenti avevano sempre creduto che il deposito di somme non fosse “collegato alla specifica funzione notarile” e non si erano quindi adeguati alle prescrizioni deontologiche di cui all’art. 45; che invece l’attività di “service” che avevano definito, anche in sede di interrogatorio, era funzionale a una condotta descritta dall’art. 45, deontologicamente vietata. Consisteva infatti nel deposito di danaro da consegnare ai contraenti degli atti stipulati da Snam – Eni, quindi finalizzato a favorire la stipulazione degli atti. Ed il deposito era costruito in modo vietato, perché non assicurava la separazione dal patrimonio ed era strumentale a una violazione della concorrenza tra notai. Non si può dunque parcellizzare una frase della motivazione, né il comportamento censurato, perché quest’ultimo è stato analizzato e condannato dall’insieme della sentenza e alla luce di tutta l’attività vietata e delle sue ripercussioni. 2) Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 147, lett. b) della I. n. 89/1913, in relazione all’art. 45 del codice disciplinare, per aver la corte erroneamente affermato il mancato rispetto, nelle lettere di incarico di cui ai documenti da 1 a 128 prodotti in sede di reclamo, delle prescrizioni formali dello stesso art. 45. La doglianza è genericamente formulata e comunque infondata. Essa muove dall’assunto che erroneamente la Corte milanese avrebbe equiparato “la mancanza di pochi elementi”, che definisce secondari, alla mancanza del documento di deposito. Trattasi di censura che involge un sindacabile apprezzamento di fatto. Il motivo, ancorchè sia abilmente svolto per invocare una falsa applicazione di legge, in luogo della denuncia di vizio motivazionale (preclusa dalla disciplina del ricorso per cassazione applicabile nella specie), avrebbe dovuto essere sviluppato riportando specificamente in ricorso il contenuto della risultanza fatta valere per far emergere, con dettagliata e puntuale critica, perché la valutazione datane dal giudice di merito fosse errata. La critica generica si risolve invece implicitamente in una richiesta di nuovo apprezzamento di merito precluso al giudice di legittimità. Il giudice del fatto, per contro, ha rilevato una molteplicità di elementi mancanti, si da rendere del tutto velleitaria la pretesa di far considerare rispettato l’obbligo di legge di cui all’art. 45, nei 128 atti di incarico che, non senza significato, erano stati prodotti solo in appello dal notaio Signor Y. Specioso è anche il tentativo di usare le ultime espressioni del paragrafo 7) della sentenza, ove si dice che i ricorrenti non ebbero mai intenzione di adeguare la propria attività di deposito di somme alla prescrizione deontologica violata, per sostenere che sarebbero state punite le intenzioni e non i comportamenti. La motivazione è chiara nel voler rimproverare, insieme ai comportamenti omissivi, l’atteggiamento pienamente consapevole, e dunque inescusabile, assunto dai professionisti. 3) Il terzo motivo del ricorso 22588 denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 147, lett. b) della I. n. 89/1913, in relazione all’art. 45 del codice deontologico, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per aver la corte erroneamente affermato che mancava la separatezza contabile delle somme depositate dalle società ENI-SNAM rispetto al patrimonio dello studio associato. La censura è del tutto priva di pregio, giacche la Corte ha scrupolosamente riportato le dichiarazioni del notaio denunciante, il dr Signor X, il quale aveva ricordato come i depositi (n.b, per centinaia di atti) non dovessero affluire su un unico conto ma “somma per somma” e dovessero essere conservati ognuno su apposito conto, tenendo appropriata contabilità, specificamente dettagliata. La prassi era invece di far affluire i fondi versati dai due grandi clienti sul conto Unicredit dello studio; di spostarli da questo al conto Carimilo; di effettuare alcuni pagamenti senza neppure usare questa minima accortezza, cioè direttamente dal conto Unicredit; di aver utilizzato il conto Carimilo perfino (sono in sentenza specificati quattro casi) per pagamenti, anche ingenti, del tutto estranei al pagamento delle indennità. La violazione del disposto dell’art. 45 sotto il profilo qui oggetto di ricorso è dunque stata valutata dalla Corte di appello con piena rispondenza del fatto al parametro normativo. Non ha senso dire che i notai sarebbero stati puniti solo per quattro episodi che non configurerebbero la sistematica violazione. Questi quattro episodi di macroscopica violazione sono stati indicati chiaramente in sentenza solo quale inequivocabile estrema manifestazione di una inaccettabile condotta confusoria, già esaurientemente tratteggiata nelle confessioni rese dal notaio Signor X. 4) Anche il quarto motivo merita il rigetto. E’ denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché dell’art. 147, lett. b) della I. n. 89/1913, in relazione all’art. 14 del codice deontologico (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.), per aver la corte affermato che sussisteva l’illecita concorrenza per anticipazioni di somme a favore della società ENISNAM, senza considerare che il Consiglio Notarile non aveva dimostrato gli specifici atti di anticipazione di somme posti in essere dai notai ed il relativo rilievo sotto il profilo della concorrenza sleale. Il ricorso, dopo aver riportato la parte della sentenza criticata, lamenta che non risulterebbe da essa la sistematica violazione di cui all’art. 14. Anche questo rilievo si scontra con l’accertamento di fatto, adeguato e congruo, che è riservato al giudice di merito e di cui la Corte non può che verificare la sussistenza e la logicità, davvero ineccepibili. Non bastano ai ricorrenti le ammissioni da essi stessi rese e valorizzate dai giudici dei due gradi di merito; non bastano le circostanze relative alla ripetitività continua di centinaia di atti improntati a un meccanismo costruito sulla base di versamenti e anticipazioni indistinti, che è già stato descritto nei paragrafi precedenti; non bastano le già narrate vicende relative allo scoperto considerevole, più volte verificatosi (è ovvio che non rileva solo lo scoperto di fine anno, ma il maturare progressivo di esso, e soprattutto il meccanismo alla base di esso, di cui lo scoperto è solo l’ultima più inescusabile manifestazione), del conto su cui affluivano le somme destinate ai contraenti e ad essi versate anche in mancanza di una specifica e dettagliata imputazione dei versamenti già ricevuti. I ricorrenti sostanzialmente vorrebbero ribaltare sugli organi giudicanti l’obbligo di mettere ordine nel disordine da essi creato con la prassi censurata dagli organismi disciplinari: vorrebbero che fosse la sentenza a individuare atto per atto l’anticipazione di somme considerata rilevante per la forma di concorrenza di cui all’incolpazione. E’ per contro evidente che una volta provato, con inequivocabili ammissioni degli stessi tre notai ricorrenti, che essi solevano emettere assegni in pagamento delle indennità, anche senza specifico riscontro con un versamento a quell’esclusivo fine ricevuto, a favore dei contraenti beneficiari, l’inferenza logica relativa alla violazione concorrenziale risulta più che congrua. E’ proprio la difficoltà creata con la mancata separazione di volta in volta della raccolta dei versamenti Snam-ENI ad aver cagionato la necessaria e ripetuta anticipazione di somme, tale da raggiungere perfino occasioni di sbilancio di conto corrente; ed è quindi ineccepibile la rilevanza concorrenziale che questa sistematica condotta aveva, poiché consentiva ai grandi clienti di fare affidamento su una tolleranza dei professionisti maggiore rispetto ai canoni deontologici più rigorosi, così restando fidelizzati ad essi. Questo è il giudizio insito nelle sentenze di merito, che resiste alle critiche e va esente da censure. 5) Discende da quanto esposto il rigetto dei ricorsi e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia, in favore del Consiglio Notarile di Milano resistente in entrambi i ricorsi. Vanno invece compensate le spese tra i notai, perché la natura del giudizio e la singolarità della posizione giustificano un giudizio di sostanziale assenza di soccombenza tra essi. In relazione a entrambi i ricorsi è dovuto il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Compensa le spese tra i notai. Condanna le parti ricorrenti Signor Y e Signora Z, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore del Consiglio Notarile, liquidate in euro 3.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Condanna parte ricorrente Signor X alla refusione delle spese di lite in favore del Consiglio Notarile, liquidate in euro 3.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228/12 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato in relazione a ciascun ricorso. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il 3 maggio 2016.