Cass. Civ., III sez., sentenza 19 ottobre 2016, n. 21066
Corte di Cassazione, III Sezione civile, sentenza 19 ottobre 2016, n. 21066
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 14441 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, della (OMISSIS) S.n.c. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrenti –
nei confronti di:
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: non dichiarato);
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello di Milano n. 3639/2012, depositata in data 17 gennaio 2013;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12 maggio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
l’avvocato (OMISSIS), per i ricorrenti;
l’avvocato (OMISSIS), per la controricorrente;
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese.
FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Como – sezione distaccata di Cantu’, rigetto’ l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) S.n.c. e dal socio di questa (OMISSIS) (che aveva agito sia in proprio che nella qualita’ di legale rappresentante della stessa) avverso il decreto ingiuntivo (per Euro 15.490,00) ottenuto da (OMISSIS), anch’ella socia della medesima societa’, a titolo di canoni per la locazione alla societa’ di un immobile di proprieta’ comune dei due suddetti soci.
La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorrono (OMISSIS) S.n.c. nonche’ (OMISSIS), sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume carattere pregiudiziale l’esame del secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia “violazione ed errata applicazione dell’articolo 295 C.D.C. e delle correlate norme. Carenza motiva in ordine alla pregiudizialita’”.
Il motivo e’ inammissibile.
Il ricorrente aveva chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello con il quale aveva impugnato il testamento olografo del fratello (OMISSIS) (coniuge della (OMISSIS)), il cui esito sarebbe determinante per stabilire se la (OMISSIS) (che ha agito per ottenere la propria quota dei canoni di locazione relativi a tale immobile, pari al 50%) e’ effettivamente comproprietaria dell’immobile per la meta’ o solo per la quota di un terzo.
I giudici di merito hanno ritenuto non vi fosse luogo per la sospensione necessaria del processo, in quanto l’esito della causa successoria non inciderebbe comunque sulla qualita’ della (OMISSIS) di proprietaria dell’immobile locato (e quindi sulla sua legittimazione ad agire in giudizio per i relativi canoni) ma solo sull’entita’ della sua quota di comproprieta’, onde si tratterebbe di pregiudizialita’ logica ma non giuridica, senza possibilita’ di un contrasto di giudicati in senso tecnico. Hanno richiamato in proposito il principio di diritto per cui “l’ipotesi della sospensione necessaria del processo, che non sia imposta da una specifica disposizione di legge, ha per fondamento non solo l’indispensabilita’ logica dell’antecedente, avente carattere pregiudiziale nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa dipendente, prendendo questa contenuto anche da quanto affermato con la pronuncia sulla controversia pregiudiziale, ma anche l’indispensabilita’ giuridica, nel senso che l’accertamento dell’antecedente logico venga postulato con effetto di giudicato per modo che possa eventualmente verificarsi conflitto tecnico di giudicati (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 170 del 11/01/2012, Rv. 620851).
Orbene, il ricorrente non censura specificamente la indicata ratio decidendi della pronunzia impugnata: si limita a reiterare la propria istanza di sospensione del giudizio, assumendo che vi sarebbe rapporto di pregiudizialita’ necessaria tra le due cause, ma non chiarisce perche’ sarebbe errata la valutazione della corte di appello secondo cui si tratterebbe di pregiudizialita’ meramente logica ma non giuridica, e come tale non sufficiente a imporre la sospensione di cui all’articolo 295 c.p.c..
E’ comunque in proposito assorbente la considerazione che non e’ stata documentata la attuale pendenza del preteso processo pregiudicante (di cui viene indicato solo il numero di iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Como). Va infatti ribadito che, come gia’ ripetutamente affermato da questa Corte, “la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialita’ tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione, sicche’, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, e’ onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione, perche’ nessun giudice, di legittimita’ o di rinvio, puo’ disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non piu’ effettivamente in corso” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22878 del 10/11/2015, Rv. 638037; conf.: Sez. L, Sentenza n. 18026 del 19/10/2012, Rv. 623875; Sez. 1, Sentenza n. 16992 del 01/08/2007, Rv. 600279).
2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione ed errata applicazione delle norme di cui all’articolo 1362 c.c. e segg., e delle norme processuali correlate alla clausola arbitrale. Contraddittoria motivazione su fatti decisivi”.
Il ricorrente (OMISSIS) aveva posto tra l’altro a fondamento dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla (OMISSIS) sia nei confronti della (OMISSIS) S.n.c., sia in suo danno quale socio illimitatamente responsabile della stessa, la questione della sussistenza della competenza arbitrale per tutti i rapporti tra soci e societa’ prevista dalla clausola compromissoria di cui all’articolo 12 dello Statuto sociale.
La corte di merito ha ritenuto la clausola non applicabile al di fuori dei rapporti derivanti dal contratto di societa’, e quindi inoperante nella fattispecie, dal momento che la (OMISSIS) (pur essendo effettivamente succeduta al proprio coniuge deceduto nella posizione di socio della (OMISSIS) S.n.c.) aveva agito non quale socia, ma quale terza locatrice dell’immobile locato alla societa’ stessa.
Secondo il ricorrente, invece, poiche’ la societa’ aveva sempre utilizzato l’immobile di proprieta’ dei suoi unici due soci (anche prima della formalizzazione del rapporto a mezzo del contratto di locazione per cui e’ causa), il rapporto locatizio non potrebbe ritenersi estraneo al contratto di societa’. Avrebbe poi certamente natura societaria il rapporto tra la (OMISSIS) ed esso ricorrente, quale persona fisica, derivando la sua dedotta responsabilita’ personale proprio dalla posizione di socio illimitatamente responsabile.
Il motivo e’ infondato.
Non e’ contestato che la clausola compromissoria contenuta nello Statuto sociale avesse ad oggetto esclusivamente i rapporti sociali, e cioe’ quelli derivanti dal contratto di societa’.
Il rapporto obbligatorio relativo ai canoni di locazione dovuti per l’immobile detenuto dalla societa’, oggetto dell’azione della (OMISSIS), non deriva pero’ dal contratto di societa’, che non risulta affatto prevederlo, ma dal distinto e autonomo contratto di locazione, stipulato tra la societa’ e i soci proprietari dell’immobile stesso: e’ quindi corretta la decisione impugnata, che lo ha ritenuto escluso dal perimetro di operativita’ della clausola compromissoria.
Per quanto poi attiene alla posizione del (OMISSIS), ai fini della competenza valgono le medesime considerazioni, dal momento che la responsabilita’ di questi viene dedotta sulla base del medesimo titolo azionato contro la societa’, quale socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni di quest’ultima.
3. Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “violazione ed errata applicazione dei Principi sulla responsabilita’ dei soci di una s. n. c. correlati alle norme di cui agli articoli 1299 e 2304 c.c. – Carenza di motivazione”.
Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha riconosciuto anche la sua responsabilita’ personale per l’obbligazione della societa’ nei confronti dell’altro socio, condannandolo al pagamento del relativo importo in favore di questi: sostiene che anche egli e’ locatore e quindi anche l’attrice sarebbe debitrice (in quanto anch’essa socia illimitatamente responsabile) nei propri confronti, e dunque le reciproche pretese dei soci almeno tra di loro si eliderebbero a vicenda, anche in base alla sussistenza delle azioni di regresso.
Il motivo e’ fondato, nei limiti che si esporranno.
Va premesso che e’ pacifico in fatto che il ricorrente (OMISSIS) e la controricorrente (OMISSIS) sono gli unici soci illimitatamente responsabili, in quote uguali, della (OMISSIS) S.n.c., e che nella medesima proporzione l’immobile a questa locato e’ in comunione tra loro.
Il (OMISSIS) viene chiamato a rispondere dell’obbligazione fatta valere dalla (OMISSIS) in quanto socio illimitatamente responsabile della societa’ debitrice, in base ad espressa previsione di legge (articolo 2291 c.c.). Orbene, ritiene la Corte che nei rapporti tra i soci di una societa’ in nome collettivo (e a prescindere dal titolo dell’azione fatta valere nei confronti della societa’) debba escludersi l’applicazione del principio della responsabilita’ solidale illimitata di ciascuno di essi per le obbligazioni sociali di cui all’articolo 2291 c.c., principio dettato esclusivamente a tutela dei terzi estranei alla societa’ e quindi solo nei riguardi di questi operante.
Cio’ in conseguenza della stessa struttura delle societa’ di persone, cui l’ordinamento riconosce mera soggettivita’, ma non personalita’ giuridica perfetta, cioe’ una autonomia patrimoniale limitata, sancita da regole che hanno il precipuo scopo di garantire la tutela degli interessi dei terzi che hanno con essa contrattato, e che, di conseguenza, non avrebbero ragione di operare e non possono trovare applicazione nei rapporti tra i soci stessi.
Il principio e’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte con riguardo alle associazioni non riconosciute, enti che, come le societa’ di persone, non sono dotati di personalita’ giuridica ma di limitata soggettivita’, per le cui obbligazioni rispondono solidalmente ed illimitatamente alcuni degli associati (in particolare, quelli che hanno agito In concreto), e per le quali si afferma infatti che “la responsabilita’ personale e solidale con quella dell’associazione, senza il beneficio dell’escussione, di colui o di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, si configura come una forma di fideiussione ex lege, disposta a tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilita’ di chi ha negoziato con loro; la norma contenuta nell’articolo 38 c.c., che sancisce la responsabilita’ personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, si applica unicamente rispetto ai terzi estranei all’associazione medesima e non puo’ giovare agli associati creditori dell’associazione, i quali, per il fatto stesso di esserne membri, non possono non essere a conoscenza della consistenza patrimoniale dell’ente” (cosi’ Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 25/10/1969, Rv. 343652; in precedenza, nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 617 del 27/03/1962, Rv. 250952; Sez. 1, Sentenza n. 2707 del 29/08/1962, Rv. 254025; successivamente: Sez. L, Sentenza n. 5020 del 29/08/1980, Rv. 408877; Sez. 1, Sentenza n. 354 del 16/01/1991, Rv. 470495 e, implicitamente, Sez. 1, Sentenza n. 6554 del 11/05/2001, Rv. 546598).
Il medesimo principio deve peraltro ritenersi applicabile anche alle societa’ di persone, che con le associazioni non riconosciute condividono la struttura associativa non personificata, il riconoscimento di una limitata soggettivita’ giuridica, l’esistenza di un fondo comune che puo’ essere aggredito dai terzi titolari di crediti nei confronti dell’ente e al tempo stesso la illimitata responsabilita’ degli associati (o di alcuni di essi) nei confronti dei terzi, per le relative obbligazioni.
Sotto questo aspetto, la differenza meramente funzionale del modo di operare della responsabilita’ degli associati (essenzialmente consistente nell’esistenza del beneficio di escussione, nei diversi termini previsti dagli articoli 2268 e 2304 c.c., solo per i soci di societa’ di persone) non sembra poter assumere alcun rilievo, con riguardo ai rapporti tra gli associati.
Strutturalmente, infatti, non vi e’ differenza.
In entrambi i casi, in mancanza del riconoscimento di personalita’ giuridica perfetta dell’ente, l’ordinamento, all’evidente scopo di favorire l’operativita’ e agevolare l’attivita’ dell’ente stesso (con il quale i terzi evidentemente potrebbero avere comprensibili remore ad entrare in rapporti giuridici, data la sua incerta, o quanto meno difficilmente verificabile, consistenza soggettiva e patrimoniale), prevede che nei confronti dei terzi per le obbligazioni ad esso imputabili rispondano tutti gli associati (o alcuni di essi), illimitatamente e solidalmente.
La ratio di tale previsione sta sia nell’opportunita’ che i terzi possano fare affidamento sul patrimonio personale degli associati e non solo su quello dell’ente, di consistenza difficile da valutare, sia nell’esigenza che ai terzi sia garantita l’indifferenza di ogni questione attinente ai rapporti interni tra gli associati e, in ultima analisi, al modo e alla misura in cui l’obbligazione deve essere tra questi ripartita.
Ne consegue che nei rapporti tra soci – non sussistendo nessuna delle suddette esigenze – non opera il principio di illimitata responsabilita’ per le obbligazioni della societa’, ma deve esclusivamente tenersi conto dei reciproci obblighi di proporzionale contribuzione per gli oneri sociali.
Laddove un socio eserciti un’azione nei confronti della societa’ e pretenda di estenderla anche ad altro socio illimitatamente responsabile, quest’ultimo risponde dunque nei suoi confronti non illimitatamente, come avverrebbe laddove agisse un terzo estraneo alla societa’ – salvo il successivo regresso tra i soci stessi – ma solo nei limiti dei reciproci obblighi di contribuzione per gli oneri sociali.
In altri termini, una volta esclusa la responsabilita’ illimitata del socio nei confronti degli altri soci per le obbligazioni contratte dalla societa’ verso i soci stessi per un titolo estraneo al contratto sociale, l’estensione agli altri soci dell’azione promossa dal socio creditore contro la societa’ e’ confiqurabile solo qualora sussista un effettivo squilibrio tra i soci stessi nei reciproci obblighi di contribuzione per il pagamento dei debiti sociali.
E la suddetta conclusione risulta perfettamente compatibile con il principio generale espresso dall’articolo 1299 c.c., che limita l’azione di regresso tra obbligati solidali alla sola quota del debito gravante su ciascuno di essi, principio applicabile, secondo il costante indirizzo di questa Corte, anche al socio illimitatamente responsabile che abbia pagato con danaro proprio un debito sociale e agisca in rivalsa nei confronti degli altri soci (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4380 del 21/02/2013, Rv. 625161; Sez. 1, Sentenza n. 18185 del 18/08/2006, Rv. 591944; Sez. 1, Sentenza n. 5947 del 14/12/1978, Rv. 395771).
L’applicazione di tale principio nei rapporti tra i soci presuppone infatti, da un lato, che il socio abbia provveduto al pagamento (o comunque determinato l’estinzione) dello specifico rapporto obbligatorio imputabile alla societa’ per un importo eccedente la propria quota (e sussista cioe’ uno squilibrio nell’onere di contribuzione relativo a tale specifico rapporto), e d’altro canto che in relazione ai rapporti sociali non vi siano altri fattori di squilibrio. Nella specie e’ in primo luogo da escludere uno squilibrio negli oneri di contribuzione relativi allo specifico rapporto extrasociale fatto valere in giudizio, in quanto i due unici soci della (OMISSIS) S.n.c. sono al tempo stesso – e nella medesima proporzione – i due unici proprietari dell’immobile a questa locato. D’altra parte, la questione dell’eventuale squilibrio nei rapporti sociali non risulta neanche posta (e d’altra parte la sua deduzione avrebbe reso operativa la clausola compromissoria), dal momento che l’attrice si e’ limitata a prospettare una automatica, ma per quanto sin qui osservato insussistente, responsabilita’ illimitata dell’altro socio per il titolo estraneo al rapporto sociale.
Il motivo di ricorso in esame puo’ pertanto trovare accoglimento, limitatamente all’azione esercitata dalla (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) (non invece con riguardo a quella esercitata nei confronti della societa’).
Per quanto attiene alla sola posizione del (OMISSIS), dunque, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l’opposizione va accolta, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “violazione ed errata applicazione delle norme di cui all’articolo 1325 c.c. e segg., e di cui all’articolo 1571 c.c. e segg.. Carenza o insufficienza motiva in ordine alla non rilevanza della documentazione prodotta ed in ordine alla mancata ammissione delle prove orali”.
Il motivo, articolato in piu’ profili di censura, e’ assorbito in relazione alla posizione del (OMISSIS) e va, pertanto, esaminato solo in relazione alla posizione della societa’ ricorrente.
Quest’ultima sostiene (punto 3/A) di aver dedotto l’invalidita’ del contratto di locazione, in quanto stipulato dai soci della societa’ con se’ stessi, eccezione non delibata dalla corte di merito.
Deduce inoltre che avrebbero dovuto considerarsi le scritture contabili della societa’, le quali dimostrerebbero che i canoni di locazione erano stati pagati fino a febbraio 2006 e che i soci erano debitori verso la (OMISSIS) S.n.c. di circa Euro 77.000,00 (debito opposto in compensazione).
Sostiene infine che avrebbero dovuto ammettersi i mezzi istruttori (“specie” l’interrogatorio formale della (OMISSIS)) articolati in proposito (punto 3/B).
Il motivo e’ in parte inammissibile ed in parte infondato.
E’ inammissibile nella parte in cui con esso si denunzia vizio di “carenza o insufficienza motiva”, sotto il profilo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la formulazione della norma, che prevedeva la possibilita’ di prospettare in sede di legittimita’ una siffatta censura, non e’ applicabile, essendo stata la sentenza impugnata pronunziata e pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012, onde va applicato il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 (sul quale, cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831).
E’ inammissibile, per quanto attiene alla mancata ammissione dei mezzi di prova e alla mancata valutazione delle scritture contabili, anche perche’ la societa’ ricorrente non ha indicato specificamente in quale fase processuale e in quale atto difensivo erano state avanzate le istanze di prove orali non accolte, nonche’, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 394 c.p.c., comma 2, n. 4, perche’ non viene indicata specificamente l’allocazione nel fascicolo processuale dei documenti richiamati, non prodotti unitamente al ricorso (si indicano gli stessi come doc. 5 e 6, ma senza le necessarie ulteriori specificazioni per il loro reperimento nell’ambito dei fascicoli processuali delle fasi di merito).
Per quanto attiene alla censura di violazione di legge, da ricondursi al profilo di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ evidente che essa difetta di specificita’, in conseguenza della assoluta genericita’ dell’indicazione delle norme violate (articolo 1325 c.c. e ss., e articolo 1571 c.c. e ss.).
Inoltre la societa’ ricorrente non chiarisce se e in quale atto processuale era stata sollevata la questione dell’invalidita’ del contratto di locazione nel corso del giudizio di merito, mentre nella sentenza impugnata si da’ conto esclusivamente della diversa eccezione di simulazione del contratto stesso.
Va comunque certamente esclusa l’invalidita’ del contratto di locazione stipulato dalla societa’ con i suoi soci, in quanto la (pur limitata) soggettivita’ giuridica riconosciuta alla societa’ di persone rende comunque certamente lecita ed efficace una siffatta stipulazione.
Vanno altresi’ escluse le ulteriori violazioni di legge denunziate nell’epigrafe del motivo di ricorso: i giudici di merito hanno ritenuto insussistente la prova dell’avvenuto pagamento dei canoni fino a febbraio 2006 e quella del credito opposto in compensazione, e sulla base di tali incensurabili accertamenti di fatto hanno correttamente applicato le norme di cui viene dedotta la non corretta applicazione.
5. In definitiva, va accolto per quanto di ragione il quarto motivo del ricorso, che e’ rigettato per il resto.
La sentenza impugnata va cassata in relazione e la causa decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’opposizione proposta da (OMISSIS) in proprio, e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei soli suoi confronti.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in virtu’ della reciproca soccombenza e comunque per la novita’ e la particolarita’ delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie per quanto di ragione il quarto motivo del ricorso, rigettando per il resto; cassa in relazione e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’opposizione proposta da (OMISSIS) in proprio, revoca nei soli suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.