Cass. Civ, III Sezione, sentenza 28 luglio 2015 n. 15861
Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenza 28 luglio 2015, n. 15861
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 15 dicembre 1992, la Cassa Rurale ed Artigiana di Castelvetrano, attualmente Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di (omissis) , conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Marsala, i notai G.G. , A.V. e L.V. , al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta omissiva dei convenuti che, nell’ambito di un servizio da loro svolto presso un unico ufficio avente sede in (omissis) in favore dell’attrice, non avevano tempestivamente protestato alcuni assegni, privi di fondi, di ammontare complessivo pari a L. 100.636.000.
Deduceva, altresì, l’attrice di aver inutilmente richiesto la restituzione della somma anzidetta alle banche negoziatoci e, nel corso del giudizio di primo grado elevava la domanda di ulteriori 18.664.395, per altri assegni pervenuti dopo la notifica dell’atto di citazione, per un totale complessivo di L. 121.056.880.
Si costituivano i notai, chiedendo il rigetto della domanda attrice; deducevano in particolare di essere venuti tardivamente a conoscenza dei mancati tempestivi protesti in parola, essendo stati i titoli in questione trattenuti da B.G. , Lo.Gi. e Lo.Ma. , quali dipendenti dell’Associazione Cassa cambiali, in virtù di un asserito accordo tra il Presidente della Cassa Rurale, Sp.Ga. , e l’emittente dei titoli, C.V. .
I convenuti, quindi, esercitavano l’azione ex art. 2395 c.c. nei confronti dello Sp. , proponevano domanda di garanzia nei confronti dei dipendenti nonché, in via riconvenzionale, domanda risarcitoria nei confronti della Cassa Rurale.
Si costituivano i chiamati in causa B. , Lo. e Sp. , i quali chiedevano il rigetto della domanda proposta dai convenuti nei loro confronti.
Il Tribunale di Marsala, con sentenza del 16 luglio 2009, ritenuta la responsabilità dei notai, li condannava al pagamento, in favore della Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di (omissis) , della somma pari ad Euro 62.520,66, oltre interessi e rivalutazione, nonché alle spese di lite.
Avverso tale decisione, i soccombenti proponevano gravame, cui resistevano sia la predetta Banca che le eredi di Sp.Ga. , deceduto nelle more del giudizio. Non si costituivano gli altri appellati. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 21 marzo 2011, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta, condannava il B. e i Lo. a tenere indenne gli appellanti in ordine al pagamento della somme da versare in esecuzione della sentenza di primo grado e regolava altresì le spese di quel grado di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di merito i predetti notai hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la Banca di Credito Cooperativo.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la ‘Violazione dell’art. 2697 del c.c. in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. per omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio”. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto provato dalla Banca il danno subito, nonostante – ad avviso dei ricorrenti nessuna prova sia stata fornita dall’attuale controricorrente, dell’avvenuto pagamento effettuato ai vari istituti di credito delle somme indicate negli assegni protestati, essendosi la banca limitata a produrre alcuni assegni.
Si lamenta, altresì, il difetto di adeguata e sufficiente motivazione in relazione all’esistenza del danno subito, che si configurerebbe pertanto come danno presunto.
Secondo i ricorrenti, la mancanza di prova del danno subito e il comportamento “opaco” della Banca avrebbero dovuto indurre la Corte di merito a rigettare la domanda.
1.1. Il motivo è infondato.
Al riguardo si rileva che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la banca attuale controricorrente era in possesso dei titoli di cui si discute in causa, e dei quali aveva chiesto il protesto, evidentemente proprio in virtù dell’avvenuto pagamento degli importi negli stessi indicati agli istituti negoziatori. Nella specie risulta, inoltre, accertato l’omesso tempestivo protesto dei titoli in questione e, quindi, la perdita dell’azione di regresso, nei confronti degli istituti di credito corrispondenti, volta ad ottenere l’ammontare degli assegni pagati; ne consegue che il danno in questione è senza dubbio collegato alla perdita della predetta azione, sicché le somme di cui ai titoli in parola costituiscono, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, la misura del danno liquidabile nel caso di specie.
Alla luce di quanto precede, non sussiste la lamentata violazione di legge e la sentenza impugnata risulta adeguatamente, seppur sinteticamente, motivata sul punto censurato, in coerenza con i principi giuridici emergenti in materia dalla disciplina normativa dell’assegno bancario. Ed invero l’art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 subordina il regresso, esercitatile dal portatore, se l’assegno bancario presentato in tempo utile non viene pagato, contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, alla condizione che il rifiuto del pagamento sia constatato mediante il protesto o mediante le dichiarazioni che la stessa disposizione qualifica equipollenti. A norma dell’art. 46, il protesto (o la constatazione equivalente) deve farsi prima che sia spirato il termine per la presentazione dell’assegno, termine che, in base all’art. 32, è di otto giorni se l’assegno è pagabile nello stesso Comune di emissione e di quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica. E l’art. 47 stabilisce, nel primo comma, che il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente, attivando cosi un meccanismo informativo che investe tutti i giranti menzionati nel titolo fino a risalire al traente, e prevede, nell’ultimo comma, che chi omette di dare tale avviso non decade dal regresso ma è responsabile dei danni eventualmente cagionati nei limiti dell’ammontare dell’assegno bancario. Va pure evidenziato che la previsione legale di un termine breve per l’effettuazione del protesto – o delle equipollenti formalità a connotazione constatativa previste dalla legge – esige di essere valutata, nella sua ragione di essere e nella sua rilevanza per i soggetti variamente interessati alla circolazione del titolo, solo ed esclusivamente in rapporto alla disciplina del regresso per mancato pagamento di cui agli art. 45, 47 e segg. (v. in particolare gli artt. 50 e 51) del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (arg. ex Cass. 6 luglio 2000, n. 902, sia pure in relazione alla diversa ipotesi di inosservanza dei termini perentori per la levata del protesto nei confronti del titolare del conto corrente).
2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.