Corte di Cassazione

29 Aprile 2019

Cass. Civ, ordinanza 15 settembre 2015 n. 18122

Corte di Cassazione, ordinanza 15 settembre 2015, n. 18122

Ritenuto in fatto

G.A.C., amministratore unico della D.I. s.r.l., impugnò l’avviso con il quale era stata liquidata l’imposta di registro riguardante l’atto avente per oggetto la cessione di quote da parte di due soci, sul presupposto che detto atto, unico, avrebbe dovuto essere assoggettato ad una sola imposta fissa di registro.

La C.T.P. di Milano accolse il ricorso e la decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe.

In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che la cessione di quote societarie non rientri nella previsione normativa contenuta nell’art. 21 del d.p.r. n. 131/1986 atteso che la fattispecie trova la sua collocazione nell’art. 11 della tariffa all. A) stesso d.p.r.

Secondo la C.T.R., infatti, oggetto della registrazione non sono le cessioni delle quote singolarmente volute dai cedenti, ma l’atto unico ricevuto dal Notaio rogante …” rilevante oggettivamente come atto d’impresa”.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

G.A.C. non ha svolto attività difensiva.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 180 bis c.p.c. ed il Presidente ha fissato l’udienza del giorno 8 luglio per l’adunanza in camera di consiglio.

In diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.p.r. n. 131/1986 laddove la C.T.R. aveva ritenuto che l’atto di cessione di più quote fosse assoggettabile ad unica imposta, mentre, essendosi in presenza di atto plurimo contenente più disposizioni, ognuna di questa doveva essere assoggettata a tassazione separatamente.

2. La censura è fondata alla luce del principio, affermato, anche da recente, da questa Corte (v.Sez. 6-5, Ordinanza n. 22899 del 29/10/2014; ed in termini id. 19245 del 11/09/2014) per cui “in tema di imposta di registro, nel caso di contestuali cessioni di quote di società di persone, ciascuna di esse è soggetta ad imposta ai sensi dell’art. 21, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, poiché non viene in rilievo un negozio complesso, soggetto, ai sensi del secondo comma del citato art. 21, ad un’unica tassazione, ma dei negozi collegati, ognuno dei quali adeguatamente giustificato sotto il profilo causale ed estraneo all’effetto modificativo del contratto sociale, che, ai sensi dell’art. 2252 cod. civ., sorge in forza del successivo consenso di tutti i soci”.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della controversia nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

4. Il recente formarsi dell’orientamento giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito ed a dichiarare irripetibili quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito , rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

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