Cass. Civ., Ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3738
Cass. Civ., Ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3738
In fatto
V.R., titolare di un’azienda agricola individuale e la coniuge L.M., terza non debitrice, hanno impugnato un’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente per la riscossione sui beni dell’azienda agricola, conferiti in fondo patrimoniale, sostenendo che il debito dal quale era scaturita l’iscrizione era sorto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale di R., essendo, in conseguenza, da considerare estraneo ai bisogni della famiglia.
La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, là dove quella regionale ha accolto l’appello dei contribuenti, facendo leva, per un verso, sulla natura dell’ipoteca di atto prodromico all’esecuzione, con la conseguente assoggettabilità alle regole ed ai limiti per questa prescritti e affermando, per altro verso, la natura extra familiare dei debiti cui l’iscrizione si riferisce, in ragione della natura tributaria di essi e la consapevolezza di tale natura da parte dell’agente per la riscossione.
Ricorre Equitalia Nord s.p.a. per ottenere la cassazione di questa sentenza, affidando il ricorso a tre motivi, al quale non v’è replica.
In diritto
1. – Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
2. – Infondato è il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° comma, n. 1, c.p.c., col quale l’agente per la riscossione denuncia la violazione degli articoli 2 e 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, sostenendo che vi sia carenza di giurisdizione in ordine alla controversia, che va devoluta al giudice amministrativo.
2.1. – Ciò in quanto la questione è stata proposta per la prima volta in questa sede, di guisa che va applicato il principio di diritto, in base al quale il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, formatosi per effetto della non impugnazione sulla questione di giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, preclude il rilievo del difetto di giurisdizione (fra varie, Cass., sez.un., 13 giugno 2012, n. 9594; 26 settembre 2013, n. 22097; 10 luglio 2013, n. 17056).
2.2. – Ad ogni modo, va richiamato l’indirizzo reso dalle sezioni unite, secondo cui le controversie aventi ad oggetto il provvedimento d’iscrizione d’ipoteca su immobili appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall’ipoteca, senza che possa avere rilievo la destinazione dei beni a fondo patrimoniale (Cass., sez.un., 16 gennaio 2015, n. 641).
3. -Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso, prodromico rispetto al secondo, il quale, sebbene evochi in rubrica l’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., chiaramente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 e 169, 170 e 2808 del codice civile, là dove il giudice d’appello la sentenza impugnata ha configurato l’ipoteca come provvedimento finalizzato all’esecuzione, in quanto tale assoggettata ai limiti di questa, tra i quali va compreso quello fissato dall’art. 170 c.c.
3.1. – Al riguardo, la Corte (Cass., 5 marzo 2013, n. 5385) ha già avuto occasione di chiarire che «l’art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602».
3.2. – Ciò perché, in generale, l’ipoteca si può iscrivere alle stesse condizioni in base alle quali un titolo esecutivo formatosi a carico del coniuge o del terzo che ha conferito il bene nel fondo patrimoniale potrebbe essere fatto valere su di esso e, in particolare, l’art. 170 cod.civ., regolando l’efficacia sui beni del fondo di titoli che possono giustificare l’esecuzione su di essi, si presta a regolare altresì l’efficacia dei titoli che giustificano l’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 2817 c.c., n. 3, e art. 2818 c.c., e che, in conseguenza, sono funzionali all’esecuzione.
4. – Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 169, 170, 2967 e 2729 cod.civ., sebbene evochi in rubrica il n. 5 del 1° comma dell’art. 360 c.p.c., là dove la Commissione tributaria regionale ha considerato il debito del contribuente estraneo ai bisogni della famiglia.
4.1. – Il criterio identificativo dei crediti che possono essere esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (specificamente in termini, tra le più recenti, Cass. 11 luglio 2014, n. 15886; 7 luglio 2009, n. 15862), di guisa che è erronea la statuizione della sentenza secondo cui «…trattandosi di credito di natura tributaria si ritiene che trattasi, per ciò stesso, di credito di natura extrafamiliare come si ricava dalla documentazione prodotta… ».
4.2. – Va, invece, accertato in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni.
4.3. – In quest’ottica non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testé descritto (analogamente si esprimeva anche Cass. 19 febbraio 2013, n. 4011, cit.).
5. – Il ricorso va in conseguenza accolto, con cassazione della sentenza e rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che svolgerà l’accertamento sopra indicato, tenendo conto del fatto che nei bisogni familiari sono ricompresi anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.