Cass. Civ., sez. I, sentenza 25 maggio 2016 n. 10821
Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n. 10821
SENTENZA
sul ricorso 26471-2012 proposto da:
(OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5244/2012 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 07/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta per l’accoglimento;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 novembre 2009 il sig. (OMISSIS) conveniva dinanzi al Tribunale di Milano la (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, di cui egli era l’ex amministratore unico, per l’accertamento dell’invalidita’ della delibera assunta nel corso dell’assemblea, avente ad oggetto la sua revoca dalla carica, tenutasi il 3 settembre 2009, su convocazione diretta del socio di maggioranza; o, in via subordinata, per la dichiarazione di nullita’ dell’emendamento contestualmente introdotto all’articolo 7 dello statuto sociale.
Costituitasi ritualmente, la societa’ convenuta eccepiva l’inammissibilita’, per tardivita’, dell’impugnazione, assumendo che la delibera del 3 settembre sarebbe stata la prosecuzione di quella apertasi il 29 luglio 2009; e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. Con separato atto di citazione, notificato il 15 dicembre 2009, il medesimo attore proponeva domanda di nullita’, o d’annullamento, della delibera del 21 settembre 2009, con cui si era deciso lo scioglimento della societa’ e la sua messa in liquidazione, in quanto assunta con il voto determinante del socio di maggioranza, (OMISSIS) Spa, in conflitto di interessi e in danno della societa’.
Dopo la riunione delle cause per connessione, il Tribunale di Milano, con sentenza 7 maggio 2012, rigettava nel merito le domande, con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio.
Motivava che doveva considerarsi valida la convocazione dell’assemblea da parte del socio di maggioranza, con interpretazione estensiva dei poteri attribuiti ai soci dall’articolo 2479 c.c., comma 1, alla luce del loro potenziamento operato dalla riforma del diritto societario di cui al Decreto Legislativo n. 6 del 2003;
che, stante l’accentuata diversita’ di disciplina dettata, rispettivamente, per le S.p.a. e le S.r.l., sarebbe stata inammissibile, per contro, una richiesta di convocazione rivolta al Presidente del Tribunale, in caso di inerzia dell’amministratore, ai sensi dell’articolo 2367 cod. civ., con conseguente paralisi dell’attivita’ sociale;
che l’impugnazione della delibera di scioglimento della societa’ appariva infondata, perche’ sprovvista dell’allegazione specifica delle cause d’invalidita’.
Avverso la sentenza, notificata il 2 agosto 2012, il sig. (OMISSIS) proponeva ricorso straordinario per Cassazione ex articolo 111 Cost., notificato il 13 novembre 2012, illustrato con successiva memoria difensiva ed articolato in due motivi.
Deduceva:
la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2479 cod. civ., in relazione al potere di convocare l’assemblea dei soci in una S. r. l.;
la violazione degli articoli 116 e 112 cod. proc. civ., in relazione alla ritenuta mala fede dell’amministratore nel provvedere, in via autonoma, ad una convocazione dell’assemblea in data diversa da quella fissata dal socio di maggioranza.
Resisteva con controricorso la (OMISSIS) S.r.l., che eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilita’ dell’impugnazione, per tardivita’ e perche’ non proposta dinanzi la Corte d’Appello di Milano.
All’udienza del 16 marzo 2016, il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ infondata l’eccezione di inammissibilita’ per tardivita’ del ricorso, che e’ stato notificato il 13 novembre 2012, due giorni prima della scadenza del termine breve di 60 giorni, decorrente dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 2 agosto 2012, tenuto conto della sospensione dei termini feriali.
E’ invece fondata l’ulteriore eccezione pregiudiziale di inammissibilita’ del ricorso straordinario in Cassazione, ex articolo 111 Cost., avverso una sentenza del Tribunale, soggetta all’ordinario regime di impugnazioni, in assenza di allegazione e prova di un accordo su un ricorso per saltum (articolo 360 c.p.c., comma 2).
Ritiene tuttavia questo Collegio di dover egualmente pronunciare d’ufficio il principio di diritto, stante la particolare importanza della questione sollevata con il ricorso (articolo 363 c.p.c., comma 3).
Giova premettere che appare inestensibile alla S.r.l. la disciplina prevista dall’articolo 2367 cod. civ. in tema di S.p.a., stante il mancato richiamo nella disciplina novellata delle S.r.l. Per altro verso, la norma parallela (articolo 2487 c.c., comma 2) non puo’ essere estesa oltre l’oggetto specifico, rubricato “nomina e revoca dei liquidatori”.
La riforma del 2003 ha differenziato fortemente la disciplina delle S.r.l. da quella delle S.p.a., eliminando la tecnica del rinvio. L’autonomia e potenziale onnicomprensivita’ della normativa sulla S.r.l. induce ad escludere l’estensione analogica del meccanismo procedurale di convocazione previsto dall’articolo 2367 cod. civ.: estensione, gia’ in linea di principio, dissonante con la rigidita’ dei diversi tipi societari.
L’obiettivo di fondo della riforma e’ stato quello di configurare la S.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale e’ connaturale; con accentuati margini di disponibilita’ delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie delle societa’ di persone, per via statutaria. Centrale nella S.r.l. e’ divenuto, dunque, il ruolo del socio, al quale spettano anche poteri prima riservati in via esclusiva all’amministrazione.
D’altra parte, l’inapplicabilita’ dell’articolo 2367 cod. civ. porterebbe ad una paralisi della vita societaria, se la richiesta di assemblea da parte di una maggioranza qualificata dei soci incontrasse l’inerzia ostruzionistica dell’amministratore: nella specie, direttamente controinteressato alla proposta di revoca portata dall’ordine del giorno. Nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, si palesa dunque necessario trovare un meccanismo alternativo: e questo appare correttamente individuato dalla Corte territoriale nel riconosciuto potere di convocazione dell’assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell’organo di gestione.
Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile; con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessita’ delle questioni trattate.
P.Q.M.
– Dichiara il ricorso inammissibile;
– condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 9.200,00, di cui Euro 9.000,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie e gli accessori di legge.