Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 6 febbraio 2018, n. 2820
Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 6 febbraio 2018, n. 2820
Rilevato che
M.M. ricorre per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza della corte d’appello di Catanzaro depositata il 13-5-2011, con la quale è stata confermata la decisione del tribunale di Paola dichiarativa dell’inefficacia, verso la massa dei creditori di M.T., coniuge della M., di un atto di costituzione di immobili in fondo patrimoniale stipulato nel biennio anteriore al fallimento;
la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 legge fall, e degli artt. 167 e seg. cod. civ., oltre che vizi di motivazione, per essersi la corte d’appello limitata ad assumere a sostegno della sentenza il limite temporale previsto dalla prima norma, e per avere immotivatamente disatteso la circostanza, viceversa esplicitamente dedotta, per cui la costituzione del fondo aveva integrato l’adempimento di un dovere morale; da questo punto di vista l’impugnata sentenza non avrebbe considerato che il vincolo di destinazione era stato impresso anche all’appartamento destinato a civile abitazione del T. e della sua famiglia, circostanza di per sé sufficiente a escludere i presupposti dell’azione di cui all’art. 64 legge fall.;
la curatela fallimentare ha replicato con controricorso.
Considerato che
secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge;
essa configura, dunque, un atto a titolo gratuito; tale atto è suscettibile di esser dichiarato inefficace a norma dell’art. 64 legge fall., salvo che si dimostri l’esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione (per tutte Cass. n. 19029-13, Cass. n. 6267-05, Cass. n. 18065-04);
la prospettazione della ricorrente, tesa ad affermare integrata la situazione anzidetta per il mero fatto dell’estensione del fondo all’appartamento costituente abitazione familiare, è in evidente contrasto col citato orientamento di questa Corte; invero l’impugnata sentenza ha coerentemente messo in risalto che non poteva apprezzarsi la prova circa l’esistenza della condizione escludente l’inefficacia dell’atto, considerato che i figli della coppia erano al momento già tutti adulti e titolari di proprie attività imprenditoriali, e che l’atto – come peraltro ammesso dalla stessa ricorrente – non aveva riguardato solo la casa familiare ma anche un terreno edificabile e un intero stabile composto da diversi appartamenti e magazzini locati a terzi;
il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.