Cass. Civ., Sez. II, ordinanza del 28 luglio 2021, n. 21605.
Preliminare: qualora vi sia un vincolo di inalienabilità temporanea di un bene immobile, è valido il contratto preliminare stipulato nel periodo di divieto, se preordinato alla realizzazione di un contratto definitivo per il tempo nel quale il vincolo di inalienabilità abbia cessato la sua vigenza; né è illegittima la consegna dell’immobile, oggetto del contratto preliminare, nel periodo intercorrente tra quest’ultimo e il rogito.
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