Corte di Cassazione

29 Aprile 2019

Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 14 gennaio 2016 n. 469

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 14 gennaio 2016, n. 469

SENTENZA

sul ricorso 6408/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 357/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento delle difese esposte ed in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e per la compensazione delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS), (medico-chirurgo), conveniva dinanzi al Tribunale di Milano (OMISSIS), per sentire dichiarare risolto, per fatto e colpa di quest’ultimo, il contratto di prestazione d’opera intellettuale, intercorso inter partes in data 17/1/01, con condanna del predetto (OMISSIS) al risarcimento dei danni da lei subiti, esposti, indicativamente in lire 620.000.000, oltre agli ulteriori danni, non patrimoniali, derivanti dall’ingiustificata interruzione del rapporto di cui sopra.

Costituitosi in giudizio, il (OMISSIS) contestava gli assunti avversari, chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento della somma di lire 200.000.000, a titolo di risarcimento dei danni.

Il tribunale pronunciava la risoluzione del contratto per fatto e colpa del convenuto che condannava al risarcimento dei danni liquidati in euro 183.858,66.

Secondo il primo Giudice tra le parti era stato stipulato un contratto, sussumibile nell’ambito delle disciplina, fissata dall’articolo 2229 c.c. e ss., avente ad oggetto (in via esclusiva, per l’attore, ex articolo 2) la prestazione di attivita’ di anamnesi, diagnosi

oltre che di informazione e consulenza e assistenza……” con la previsione della durata in anni 2: l’apposizione del termine integrava deroga espressa al recesso ad nutum di cui all’articolo 2237 c.c.: di conseguenza doveva ritenersi inadempiente il convenuto che aveva receduto illegittimamente dal contratto.

Con sentenza dep. l’11 febbraio 2010 la Corte di appello di Milano in riforma della sentenza impugnata dal convenuto, rigettava la domanda proposta dall’attrice nonche’ la riconvenzionale.

Per quel che ancora interessa, i Giudici – nell’escludere l’inadempimento addebitato dall’attrice al cliente – ritenevano che questi aveva legittimamente esercitato il recesso dal contratto previsto dall’articolo 2237 c.c., comma 1, a favore del committente, non potendo intendersi tale facolta’ esclusa per effetto della previsione pattizia di un termine di durata del contratto: era, infatti, comunque da verificarsi nel singolo caso se l’apposizione del termine di durata sia sufficiente di per se’ a integrare la deroga pattizia alla facolta’ del recesso ad nutum, non potendo condividersi alcun automatismo interpretativo come invece affermato dal tribunale. E, nella specie – alla stregua del contratto concluso dalle parti – assumeva rilevanza decisiva il particolare, piu’ intenso, intuitus personae ovvero la fiducia posta a base della collaborazione fra medico e paziente che aveva affidato a un medico personale ed esclusivo la speranza di cura e di guarigione da una rara malattia: l’apposizione del termine di durata non era espressione univoca della volonta’ di derogare al recesso ad nutum, anzi poteva leggersi come elemento che rafforzava la esigenza della componente fiduciaria.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 2237 c.c., censura la sentenza impugnata per avere, in contrasto con i principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimita’, ritenuto che l’apposizione del termine di durata non sia sufficiente di per se’ ad escludere il recesso ad nutum previsto a favore del cliente committente.

2. Il secondo motivo, lamentando omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione, denuncia che, pur cadendo in errore sulla necessita’ di verificare in concreto se l’apposizione del termine abbia comportato rinuncia o meno al recesso, la sentenza aveva comunque omesso l’esame del contenuto delle clausole contrattuali secondo cui era stato previsto un obbligo di esclusiva a carico del professionista nei confronti del cliente: il che giustificava la rinuncia al recesso. Parimenti, non era stata presa in considerazione la facolta’ accordata al professionista di recedere ad nutum dal contratto, che aveva comportato per l’attrice l’abbandono degli altri impegni lavorativi.

In effetti, la sentenza aveva ritenuto una categoria di contratti, quelli super intuitus personae, sconosciuta alla dottrina e alla giurisprudenza ovvero che il rapporto fra medico e paziente fosse connotato da un piu’ intenso intuitus personae rispetto agli altri rapporti professionali con una operazione empirica e priva di valore giuridico. Se il cliente puo’ recedere dal contratto in virtu’ del rapporto fiduciario, l’esercizio di tale facolta’ non puo’ tradursi nella lesione del diritto del professionista derivante dagli obblighi contrattuali assunti.

3. Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e ss. cod. civ., censura l’interpretazione del contratto laddove non aveva tenuto conto delle pattuzioni intercorse fra le parti convenute e in particolare della facolta’ di recesso ad nutum accordata al prestatore o ancora della circostanza che, con lettera del 16/24 maggio 2001, il (OMISSIS) non aveva dichiarato di volere recedere dal contratto, essendo consapevole della rinuncia alla facolta’ ex articolo 2237 c.c..

4. I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Ai sensi dell’articolo 2237 c.c., comma 1, il cliente puo’ recedere ad nutum dal contratto di opera professionale, mentre al prestatore e’ consentito il recesso soltanto per giusta causa: la facolta’ di scioglimento e’ accordata al cliente-committente in considerazione della natura fiduciaria del rapporto caratterizzato dall’intuitus personae.

Certamente e’ legittima l’apposizione di un termine di durata del contratto, non essendo vietata da alcuna specifica norma, cosi’ come e’ derogabile pattiziamente la facolta’ di recesso ad nutum del cliente.

Peraltro, occorre verificare se, in presenza di una durata convenzionale, il rapporto sia suscettibile di anticipato scioglimento per effetto del recesso ad nutum da parte del cliente ovvero se la previsione di un termine di durata integri rinuncia alla facolta’ di recesso da parte del cliente.

In primo luogo, va considerato che in generale e’ configurabile il recesso ad nutum anche nei contratti a tempo determinato, come del resto e’ previsto nel contratto di appalto e nel contratto di opera manuale (articoli 1671 e 2227 c.c.), quando il rapporto si fonda sulla fiducia posto che anche questi ultimi sono rapporti con una scadenza predeterminata fissata con riferimento al compimento dell’opus (unico) e non sono contratti a tempo indeterminato o di durata, che si caratterizzano per soddisfare plurimi bisogni del committente. D’altra parte, la previsione di cui all’articolo 2237, non contiene alcun riferimento o limitazione ai rapporti a tempo indeterminato, non essendovi alcun elemento per ritenere – proprio in considerazione della natura fiduciara del rapporto – che la facolta’ di recesso non possa operare anche nel contratto a tempo determinato.

Orbene, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, in tema di contratto di prestazione d’opera intellettuale, la previsione della possibilita’ di recesso ad nutum del cliente contemplata dall’articolo 2237 c.c., non ha carattere inderogabile e quindi e’ possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facolta’ fino al termine del rapporto; l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa puo’ essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facolta’ di recesso cosi’ come disciplinata dalla legge, nel senso che a tal fine non e’ necessario un patto specifico ed espresso (Cass. 24367/2008). Al riguardo occorre chiarire che la predeterminazione di un termine di durata del contratto intanto puo’ integrare rinuncia da parte del cliente al recesso ove dal complessivo regolamento negoziale possa inequivocabilmente ricavarsi la volonta’ delle parti di vincolarsi per la durata del contratto vietandosi reciprocamente il recesso prima della scadenza del termine finale. Cio’ posto, l’indagine dei Giudici doveva essere diretta a verificare se nel caso concreto – in relazione alle pattuizioni convenute – le parti avessero inteso limitarsi a fissare la durata massima del rapporto o piuttosto avessero voluto escludere il recesso ad nutum del cliente prima di tale data. Al riguardo, la sentenza impugnata ha compiuto siffatto accertamento: correttamente affermando che la deroga pattizia deve essere verificata alla luce del contenuto del contratto e che non sono legittimi automatismi interpretativi, i Giudici hanno compiuto l’esame e dato conto del regolamento negoziale, escludendo – in relazione alla particolare natura della prestazione professionale consistita in anamnesi, diagnosi, informazione, consulenza e assistenza volta alla ricerca di cure per malattie rare – che il cliente, con l’apposizione del termine, avesse rinuciato alla facolta’ di recesso. In sostanza, nel fare riferimento al piu’ intenso intuitus personae, la sentenza ha correttamente considerato la peculiarita’ della prestazione convenuta ovvero le esigenze che il cliente intendeva soddisfare, confermando la natura fiduciaria del rapporto, che peraltro costituisce un naturale negotii del contratto di opera professionale. Ne’, d’altra parte, le censure sollevate dalla ricorrente in merito al contenuto del clausole richiamate e alla interpretazione date dai Giudici sono tali da inficiare le conclusioni alle quali e’ pervenuta la Corte.

In merito alla esistenza di un obbligo di esclusiva a carico del professionista – che di per se’ solo neppure sarebbe elemento sufficiente per negare la recedibilita’ dal contratto – le doglianze si risolvono in una soggettiva ricostruzione della volonta’ pattizia, operata dalla ricorrente per desumere dall’articolo 4 del contratto siffatto patto atteso che – a stregua del tenore letterale della clausola citata, cosi’ come riportata in ricorso – e’ da escludere la denunciata violazione delle regole ermeneutiche, laddove l’articolo 4 si limitava a stabilire la presenza fisica per due giorni la settimana con presenza telefonica negli altri giorni e con disponibilita’ a raggiungere nel luogo ove il (OMISSIS) si trovasse ove avesse necessita’ di un intervento chirurgico o specialistico o necessita’ di consulenza e assistenza medica.

Per quel che poi riguarda, il recesso ad nutum accordato al prestatore di lavoro anche in assenza di giusta causa, tale previsione, lungi dall’integrare circostanza decisiva nel senso prospettato dalla ricorrente, porterebbe addirittura ad escludere che con la ( mera) apposizione del termine le parti si siano vincolate a non recedere dal contratto, assumendo la scadenza rilevanza piuttosto ai fini della durata convenuta.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico del, risultato soccombente

Va formulato, ex articolo 384 c.p.c., il seguente principio di diritto:

“In tema di contratto di opera professionale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per se’ la facolta’ di recesso ad nutum previsto a favore del cliente dal primo comma dell’articolo 2237 c.c., dovendo verificarsi in concreto in base al contenuto del regolamento negoziale se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilita’ di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita”.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 6.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per onorari di avvocato oltre spese forfettarie e accessori di legge.

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