Cass. Civ., sez. II, sentenza 19 luglio 2016 n. 14747
Corte di Cassazione, II Sezione civile, sentenza 19 luglio 2016, n. 14747
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli arti. 2909 c.c. e 324 c.p.c., 115 c.p.c., 2697 c.c., nonché il difetto di motivazione su un fatto controverso e decisivo. Deduce che la Corte di Appello, nell’affermare che nella ricostruzione dell’asse di P.R.P. , relativamente al donatum, dovevano essere inclusi ‘i beni provenienti dalla madre anche attraverso le anstalten, Arosa e Sonne’, non ha tenuto conto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 739/1993 in ordine alla mancata dimostrazione da parte del soggetto onerato S.Y. di liberalità materne in favore di S.F. aventi ad oggetto quote della Arosa e della Sonne.
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 215 c.p.c. e 2697 c.c., nonché l’omessa e insufficiente motivazione, in ordine all’affermazione secondo cui le quote della anstalten Sonne ((omissis)) erano pervenute a S.F. per liberalità indiretta disposta in suo favore da P.R.P. .
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 555, 556 e 564 c.c., in relazione agli artt. 746 e 747 c.c., per avere la Corte di Appello valutato la donazione materna in favore di S.Y. del (omissis) secondo il valore attribuito alla nuda proprietà anziché a quello della piena proprietà al momento dell’apertura della successione.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., 115 c.p.c., nonché dell’omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo. Deduce che, essendo pacifico che l’Arosa, la Sonne e la Eurom erano nude proprietarie di beni immobili, il cui usufrutto era riservato a P.R.P. , in modo contraddittorio la Corte di Appello, ai fini della riunione fittizia del patrimonio di quest’ultima e della valutazione della sussistenza della lesione di legittima lamentata da S.Y. , ha considerato il valore della piena proprietà dei beni dei quali solo la nuda proprietà era intestata alle anstalten Arosa e Sonne asseritamente pervenute per liberalità a S.F. , e il valore della nuda proprietà dei beni intestati alla Eurom, pervenuti per liberalità a S.Y. . Sostiene, inoltre, che la sentenza impugnata è incorsa in ulteriore contraddizione allorché ha fondato la propria decisione circa il riconoscimento come oggetto di liberalità materna in favore di S.F. della piena proprietà della tenuta di (…) sulla dichiarazione asseritamente confessoria resa dallo stesso S.F. nella scrittura del 6-7-1979, laddove dalla dichiarazione di analogo tenore resa nella medesima scrittura da S.Y. in ordine all’assegnazione del (omissis) non ha desunto la prova che la liberalità avesse anch’essa ad oggetto la piena proprietà di tali beni. Rileva, infine, che il giudice di appello non ha tenuto conto della circostanza, accertata nella sentenza della Corte di Appello n. 739/1993, passata in giudicato, dell’avvenuta imputazione ex art. 564 c.c. da parte di S.Y. riferita al (omissis), non limitata alla sola nuda proprietà.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello accolto una domanda di rendiconto (relativa alla gestione da parte di S.F. di beni comuni successivamente al decesso della madre P.R.P. ) non corrispondente a quella proposta da S.Y. , che era diretta ad ottenere il rendiconto di beni appartenenti alla madre e che si asseriva essere stati gestiti, nel corso della vita di questa, da S.F. , quale ‘fiduciario dei genitori’.
2) Il primo motivo è infondato.
Deve premettersi che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la verifica della violazione del giudicato interno, va effettuata, anche in sede di legittimità, attraverso l’esame diretto degli atti processuali (Cass. 9-2-2016 n. 2533; Cass. 2-6-1998 n. 5406; Cass. 3-4- 1987 n. 3287).
Nella specie, con la sentenza non definitiva n. 739/1993 la Corte di Appello di Genova ha disatteso l’assunto dell’appellante S.Y. , secondo cui nella successione dei genitori dovevano ricomprendersi alcuni beni (non contemplati nella scrittura privata del 6-7-1979) dai medesimi attribuiti alle anstalten svizzere Arosa e Sonne; beni che, secondo lo stesso appellante, in realtà non sarebbero mai stati trasferiti, ma sarebbero rimasti nel patrimonio dei coniugi S. , e dei quali si sarebbe appropriato S.F. . La Corte territoriale ha motivato la sua decisione rilevando che non vi era alcuna prova che i trasferimenti di tali beni fossero inefficaci e che i beni in questione rientrassero, quindi, ancora nel patrimonio dei genitori, né, tanto meno, che S.F. se ne fosse appropriato.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 993/1996, ha rigettato il motivo di ricorso incidentale proposto sul punto da S.Y. , rilevando che il giudice di appello aveva, con motivazione sufficiente e logica, affermato che la tesi difensiva in questione ‘non era stata dimostrata neppure in minima parte, benché chi l’aveva sostenuta avesse avuto l’onere di fornire prove decisive e circostanziate dei suoi assunti’.
Ciò posto, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, in forza della richiamata statuizione della sentenza non definitiva n. 739/1993, non si è formato alcun giudicato in ordine alla non inclusione dei ‘beni provenienti dalla madre anche attraverso le anstalten, Arosa e Sonne’ nella riunione fittizia del patrimonio di R.P.P. , relativamente al donatum.
Nella menzionata sentenza, infatti, non è stata affrontata la questione della ricostruzione del donatum ai fini della valutazione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima relativamente all’eredità materna, essendosi la Corte di Appello limitata a dichiarare l’ammissibilità di tale domanda: il giudicato, al contrario, ha riguardato l’insussistenza di beni relitti apparentemente trasferiti (con negozio simulato, fiduciario o indiretto) dai genitori alle anstalten.
3) Appare, invece, meritevole di accoglimento il secondo motivo.
La Corte di Appello ha dato atto che nella scrittura privata del 6-7-1979, il cui valore confessorio era stato riconosciuto dalla sentenza di primo grado e dalla sentenza non definitiva di appello n. 739/1993 con argomentazioni non soggette a gravame, lo stesso S.F. aveva ammesso di aver ricevuto la Tenuta di (…). Sulla base di tale rilievo, essa ha ritenuto che il predetto bene dovesse essere incluso nel donatum della madre, ai fini della valutazione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima.
Deve, tuttavia, rilevarsi che nella menzionata scrittura privata del 6-7-1979 (il cui contenuto è stato interamente trascritto a pag. 58-61 del ricorso), i germani L. , F. e Y. hanno dato atto, al punto 3), che era praticamente impossibile stabilire quali delle assegnazioni immobiliari effettuate in loro favore dai genitori, indicate al punto 2), fossero ‘riferibili a liberalità del padre piuttosto che della madre’.
La motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata, pertanto, risulta carente, non avendo la Corte di Appello spiegato le ragioni per le quali abbia ritenuto di affermare con certezza, sulla base delle sole indicazioni contenute nella citata scrittura privata, che la Tenuta di (…) (indicata al n. 2 di tale scrittura tra i beni immobili assegnati in vita dai genitori al figlio F. ) fosse pervenuta all’odierno ricorrente per liberalità disposta in suo favore dalla madre P.R.P. .
4) Appaiono fondati, per quanto di ragione, anche il terzo e quarto motivo, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, al fine di stabilire se Patto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà (Cass. 24-7-2008 n. 20387; Cass. 20-12-1973 n. 3452).
Non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento, atteso che, ai fini della riunione fittizia, il valore dei beni donati in vita dal defunto va determinato con riferimento al momento dell’apertura della successione, per effetto della quale l’usufrutto che il donante si era riservato viene a consolidarsi con la nuda proprietà.
Nella specie, la Corte di Appello, nel procedere alla valutazione della donazione materna del (omissis) – (omissis) in favore di S.Y. , non si è attenuta a tali principi, in quanto ha considerato il valore della nuda proprietà, anziché quello della piena proprietà al tempo dell’apertura della successione.
Tale criterio di valutazione, d’altro canto, si pone in contrasto con quello seguito nella stima delle donazioni indirette materne della nuda proprietà asseritamente effettuate in favore di S.F. tramite le anstalten Arosa e Sonne, per le quali, per quanto sembra evincersi dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte di Appello ha tenuto conto del valore della piena proprietà.
Le ulteriori questioni poste con il quarto motivo rimangono assorbite.
5) Il quinto motivo deve essere disatteso.
La Corte di Appello ha ritenuto fondata la domanda di rendiconto proposta dall’appellante nei confronti di S.F., rilevando che quest’ultimo ha goduto dei beni che avrebbero dovuto essere attribuiti al fratello per reintegrare la lesione subita dalla data di apertura della successione fino alla decisione; e che, conseguentemente, You S. ha diritto a percepire i frutti che detti beni hanno prodotto dalla data della domanda (art. 561 c.c.).
Così statuendo, il giudice del gravame non è incorso nel denunciato vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che, al punto V) delle conclusioni di appello, trascritte nella sentenza impugnata, S.Y. aveva testualmente chiesto di ‘ordinare a S.F. di rendere conio di lutti gli atti di disposizione e di amministrazione (o di godimento) da lui compiuti sui beni appartenenti alla defunta P.P.R.M. e condannarlo ad ogni restituzione e risarcimento che risulteranno dovuti in esito al rendiconto stesso e/o in esito all’ulteriore istruttoria che sarà compiuta allo specifico oggetto’. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la domanda di rendiconto, così come formulata, non può ritenersi circoscritta ai soli atti di amministrazione dei beni materni posti in essere durante la vita della madre da S.F. .
6) In definitiva, vanno accolti il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, mentre il primo e il quinto vanno rigettati.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova, la quale procederà a nuovo esame attenendosi ai principi di diritto innanzi enunciati e colmando le evidenziate carenze motivazionali.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova.