Corte di Cassazione

1 Maggio 2019

Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 25 febbraio 2014, n. 4485

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA DEL 25 FEBBRAIO 2014 N. 4485

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26044-2012 proposto da:

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI CUNEO, ALBA, MONDOVI’ E SALUZZO X IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

-ricorrente –

contro

TV, elettivamente domiciliato in ROMA, V. PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO DI TORINO;

– intimato-

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/05/2012 n. 132/12;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2013 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA; udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e solleva la questione di costituzionalità dell’art. 2 n. l legge “Bersani” e legge “Cresci Italia” opponendosi alla domanda di rinvio di controparte;

udito l’Avv. (OMISSIS)difensore del controricorrente he ha chiesto il rigetta del ricorso e domanda di rinvio in attesa della sentenza della Corte Costituzionale;

sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. VELARDI MAURIZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione regionale di disciplina del Piemonte e della Valle d’Aosta, adita dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, irrogava a VT, notaio in Alba, la sanzione disciplinare della censura, per aver, in violazione degli artt. 1, comma 2, 14, lett. b) e 42, lett. c) dei principi di deontologia professionale notarile, fatto ricorso in numerosi atti di pubblicazione di testamento olografo e di attivazione di testamenti pubblici a clausole di esonero dall’obbligo di trascrivere i relativi acquisti immobiliari mortis causa; e per aver, in violazione dell’art. 147 legge notarile, posto in essere atti di concorrenza illecita consistenti nella riduzione degli onorari richiesti, compromettendo il decoro e il prestigio della classe notarle.

Avverso la deliberazione della Commissione regionale di disciplina, il notaio T proponeva reclamo innanzi alla Corte d’appello di Torino, che con ordinanza del 2152012, resistendo il Consiglio notarile, dichiarava l’insussistenza dell’illecito disciplinare contestato.

La Corte territoriale, premesso che non tutti gli atti pubblici su cui si basava la contestazione disciplinare erano stati prodotti, rilevava che se non in tutti, in numerosi casi i lasciti testamentari aventi ad oggetto beni immobili configuravano non già dei legati — i soli a dover essere trascritti, non richiedendosi per l’acquisto del diritto l’accettazione del legatario — ma istituzioni di erede ex re certa. Tale rilievo, secondo la Corte subalpina, svalutava la tesi del Consiglio notarile secondo cui l’attività del notaio T sarebbe stata improntata a trascuratezza dei propri obblighi professionali. Ciò che si ravvisava nella decisione impugnata non era, dunque, una violazione civilisticamente rilevante, ma un atteggiamento negligente desunto dalla ricorrenza della clausola di esonero, che sebbene legittima sarebbe stata pilotata dal notaio e ad essa avrebbe corrisposto un atteggiamento sostanzialmente lassista.

Tale difetto di diligenza, però, era escluso in punto di fatto perché nulla di quanto emerso legittimava la conclusione che alle clausole di esonero non corrispondessero effettive informazioni date dal notaio alle parti.

Del pari era da escludere, secondo Corte torinese, la seconda parte della contestazione. Ove pure fosse stata dimostrata una negligenza nella cura degli interessi della clientela attraverso l’inserzione ripetuta della clausola di esonero, da ciò non sarebbe conseguito necessariamente né un intento né una condotta di concorrenza sleale. Inoltre, ove pure vi fosse stata una condotta negligente, il limitarsi a richiedere il compenso professionale per la sola attività effettivamente svolta non poteva ritenersi indice rivelatore di un’attività sleale.

Per la cassazione di tale ordinanza ricorre il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, che formula quattro mezzi d’annullamento.

Il notaio T resiste con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col PRIMO MOTIVO parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 702- ter c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., per non aver la Corte territoriale fatto uso dei propri poteri istruttori d’ufficio, al fine di richiedere un’integrazione documentale, avendo l’onere di procedere nel modo ritenuto più opportuno agli atti d’istruzione ritenuti rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto.

2.- Il SECONDO MOTIVO denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo (al ricorso si applica il testo dell’art. 360, n. 5 c.p.c. anteriore alle modifiche apportate dall’art. 54, 1° comma lett. b D.L. n. 83/13, convertito con modificazioni in legge n. 134/12), consistente nella responsabilità deontologica del notaio conseguente all’utilizzo della clausola di esclusione della responsabilità. Lamenta, inoltre, parte ricorrente, che non sono stati esaminati gli atti contenenti legati immobiliari, né è stata valutata la sussistenza della responsabilità per non aver svolto con correttezza e competenza la funzione di interpretazione ed applicazione della legge, per aver eseguito prestazioni in modo inadeguato alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso, per aver fatto ricorso a clausole di dispensa imitatrici dell’incarico professionale senza fornire alle parti i chiarimenti utili a garantire il riscontro delle decisioni assunte e il valore giuridicamente rilevante dell’atto.

3.- Col TERZO MOTIVO si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale, invece di esaminare la violazione contestata, consistente nel fatto che il notaio T in un numero rilevante di casi non avrebbe provveduto alla trascrizione, avendo inserito la clausola di esonero, si sarebbe soffermata, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sull’esame degli unici due atti non contestati perché trascritti, atti dai quali pertanto non era possibile trarre alcun indice idoneo a valutare la condotta del notaio.

4.- Col QUARTO MOTIVO parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 14, lett. b) e 42, lett. c) dei principi di deontologia professionale del notaio e dell’art. 147 della legge notarile.

Oggetto del procedimento disciplinare, deduce parte ricorrente, non è una violazione civilisticamente rilevante, ma un atteggiamento negligente nei confronti degli obblighi deontologici che esula dal dettato codici stico in tema di trascrizione. Il relativo obbligo, prescritto dall’art. 2648 c.c., per il caso di acquisto mortis causa derivante da (eredità o) legato, trascende l’interesse particolare del legatario, coinvolgendo quello pubblico alla continuità della pubblicità dichiarativa a tutela dei terzi, e forma oggetto, ad un tempo, di un’obbligazione professionale e di un dovere derivante dall’ufficio notarile.

La Corte territoriale, prosegue il Consiglio ricorrente, ha ignorato tali implicazioni deontologiche derivanti dalla mancata trascrizione, dedicando all’argomento esclusivamente una generica affermazione circa l’inesistenza di una prassi generalizzata. Inoltre, detta Corte avrebbe escluso la violazione del divieto di illecita concorrenza in base ad una confusa analisi del profilo soggettivo, da cui non potrebbe comunque intravvedersi una volontà di concorrenza sleale. Affermazione, questa, che non considera la ratio, lo spirito e i presupposti della norma, che individua una delle forme della concorrenza sleale nella riduzione di onorari, diritti e compensi, sanzionandola in quanto preordinata all’incetta della clientela attraverso un meccanismo idoneo a squilibrare la normale offerta della prestazione notarile.

5.- Il primo motivo è infondato.

L’art. 702-ter, comma 5 c.p.c., introdotto dall’art. 51, 1° comma legge n. 69/09, ed applicabile, con le altre norme del procedimento sommario di cognizione, alla fase giurisdizionale del procedimento disciplinare notarile, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 150/11, prevede che il giudice, se non provvede ai sensi dei commi precedenti del medesimo articolo, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto, provvedendo con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.

La derivazione di tale norma dall’art. 669-sexies, 1° comma c.p.c., sul processo cautelare uniforme, è ben più profonda e risalente di quanto già non mostri la quasi perfetta coincidenza letterale delle due disposizioni, ove si consideri l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha condotto a una progressiva omologazione della funzione cautelare a quella cognitiva, culminata con il D.L. n.35/05, convertito con modificazioni in legge n.80/05, che ha introdotto nell’ordinamento la funzione cautelare a strumentalità attenuata relativamente alle misure aventi carattere anticipatorio (art. 669- octies, 6° comm:-… c.p.c.). Di rimando, anche l’ambito della cognizione ha dovuto prendere atto di una sommarizzazione già realizzata nei fatti, sebbene mediata dalla funzione cautelare.

Ciò premesso e ciò chiarito, le due funzioni processuali restano diversificate per i rispettivi esiti (mera anticipazione di effetti sostanziali nel caso dei provvedimenti cautelari a strumentalità attenuata, giudicato nelle ipotesi di procedimento sommario di cognizione), sicché l’interpretazione della norma di cui parte ricorrente denuncia il malgoverno va operata da un angolo visuale diverso rispetto a quello presupposto dall’art. 669-sexies, 1° comma c.p.c. (evidenziato, del resto, dal fatto che mentre quest’ultima norma funzionalizza gli atti d’istruzione “ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto”, e dunque al tipo di misura adottabile, l’art. 702-ter, 5° comma c.p.c. li volge “all’oggetto del provvedimento richiesto”, evocazione icastica di uno degli elementi oggettivi della domanda di merito).

Mentre la sommarietà del procedimento cautelare soddisfa l’esigenza di assicurare un diritto con effettività immediata, ed è sinonimo di un accertamento tendenzialmente non approfondito, la sommarietà del procedimento di cognizione di cui agli arti. 702-bis e ss. c.p.c. mira a definire la lite con rapidità, in ragione della più o meno manifesta fondatezza o infondatezza della domanda e della dipendenza del relativo accertamento da poche e semplici acquisizioni probatorie. La scelta del giudice di merito di esercitare o meno gli ampi poteri d’iniziativa istruttoria concessigli dall’art. 702-ter, 5° comma c.p.c. esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando nel contempo esclusa la sola possibilità di decidere la controversia mediante l’applicazione dell’art. 2697 c.c. quale regola di giudizio, nel senso che il giudice non può dare per esistenti fonti di prova decisive e nel contempo astenersi dal disporne l’acquisizione d’ufficio.

5.1. – A ben vedere, non è questo il caso di specie.

E’ vero che, a chiusura del paragrafo 10 dell’ordinanza impugnata, la Corte piemontese afferma che in assenza di iniziative istruttorie delle parti non può che fare riferimento al materiale disponibile, fornito in piccola parte dal

Consiglio notarile e in maggior misura dal notaio T , ma nell’insieme non esaustivo di tutti i casi oggetto della contestazione disciplinare. Ma la stessa ordinanza prosegue osservando che al riguardo il provvedimento della

Commissione regionale di disciplina è generico e non consente una verifica puntuale e mira ad “una specifica realtà documentale”. Pertanto, il Consiglio notarile ricorrente avrebbe dovuto contestare tale motivazione formulando un’apposita censura ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., corredata dell’allegazione e della dimostrazione del fatto contrario (l’esistenza, cioè, di uno o più atti rogati dal notaio T, aventi un contenuto in tutto o in parte diverso da quelli presenti agli atti e idonei a fondare la pretesa sanzionatorio). Il che, però, non è avvenuto.

6. – Anche i restanti motivi — da esaminare congiuntamente perché censurano sotto profili distinti il medesimo nucleo decisorio, secondo cui le clausole di esonero dalla trascrizione non erano di mero stile e lesive del dovere deontologico corrispondente — sono infondate.

6.1. – Non è dubbio che l’art. 2648, 1° comma c.c. imponga trascrizione dell’acquisto del legato immobiliare, e che ai sensi dell’art. 2650, 1° comma c.c. la relativa omissione produca l’inefficacia di ulteriori trascrizioni e iscrizioni a carico dell’acquirente. Parallelamente, e tenuto conto del fatto che il legato si acquista senza necessità di accettazione (art. 649, 1° comma c.c.), sul notaio che proceda alla pubblicazione di un testamento contenente l’attribuzione di un legato immobiliare incombe un duplice obbligo, civile e deontologico, di provvedere alla trascrizione. Diversamente avviene, invece, nel caso di istituzione di erede ex re certa, allorché, cioè, il testatore includa nella quota dell’erede uno o più immobili determinati, atteso che l’acquisto dell’eredità richiede l’accettazione (art. 459 c.c.).

6.1.1. – La Corte distrettuale non ha negato, né espressamente, né implicitamente, tali principi, ma al contrario ha ritenuto che anche nei casi in cui si era trattato della pubblicazione di disposizioni testamentarie sicuramente a titolo particolare, nulla consentiva di ritenere che la clausola di esonero fosse mirata ad un’elusione sostanzialmente pilotata di tale obbligo.

Ha infatti affermato che “la pubblicazione o l’attivazione dell’atto di ultima volontà non è l’unica formalità a cui si fa luogo, sicché gli aventi causa possano ritenersi con essa totalmente esonerati da qualsiasi altro adempimento. In particolare, la necessità della denuncia di successione comporta un’ulteriore formalità, con l’indicazione dei dati ipocatastali. E’ dunque ragionevole accreditare che possa essere nell’interesse dei beneficiari il mero atto di pubblicazione o attivazione del testamento, anche rinviando ad un secondo tempo le ulteriori formalità, la cui necessità nulla induce a dare per scontato essi ignorino” (v. pag. 21 ordinanza impugnata).

Dunque, la decisione impugnata non si basa né su di un’errata interpretazione delle norme richiamate. né sulla cattiva comprensione del senso e della violazione deontologica dedotta, ma su di un accertamento che ha escluso in punto di fatto la prova dell’illecito. La Corte torinese, invero, ha ritenuto che non fosse suffragato da elementi certi il fatto che le contestate clausole di esonero, di per sé ritenute legittime dalla stessa Commissione regionale di disciplina (v. pagg. 21-22 ordinanza impugnata), fossero contrarie alla deontologia professionale in quanto sostanzialmente “pilotate” dal notaio per eludere obblighi di legge.

Tale accertamento non è, in particolare, attaccato adeguatamente con il secondo mezzo, col quale parte ricorrente si è limitata ad allegare un omesso esame il quale, più che riguardare uno specifico fatto, concerne nel suo l’insieme la dedotta responsabilità disciplinare, e dunque un tema, più che u fatto, per sollecitare un’inammissibile rinnovazione delle valutazioni di merito operate dalla Corte d’appello.

6.2. – L’ordinanza impugnata non appare adeguatamente contrastata neppure sotto il profilo della ritenuta esclusione della concorrenza sleale che, secondo il Consiglio ricorrente, sarebbe sottesa alla generalizzata prassi dell’inserimento delle ridette clausole di esonero dalla trascrizione.

Al riguardo, la Corte piemontese 1-..a osservato, con motivazione in sé congrua e logica, che “ove pure vi fosse (stato) un atteggiamento negligente, il limitarsi a farsi corrispondere onorari e spese per le prestazioni effettivamente erogate non può essere ragionevolmente inteso come indice sicuramente rivelatore di un intento di slealtà e di concorrenza indebita nei confronti della classe notarile nel suo insieme, perché ciò significherebbe attribuire una polarizzazione soggettiva della condotta professionale che non è necessariamente implicata dalla semplice trascuratezza”.

7. – Le considerazioni fin qui svolte assorbono, rendendole irrilevanti, le questioni di legittimità costituzionale, dedotte dalla parte ricorrente in sede di discussione orale, a) del D.Lgs. n. 249/06, con riferimento alla possibile prescrizione dell’illecito, secondo l’esito dell’incidente di costituzionalità già sollevato da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17697/12, resa in altro procedimento fra le medesime parti; e b) delle norme del D.L. n. 223/06, convertito con modificazioni in legge n. 248/06, e del D.L. n. 201/11, convertito con modificazioni in legge n. 214/11, con riferimento alla soppressione delle limitazioni all’esercizio di attività professionali.

8.- In conclusione il ricorso va respinto

9. – La novità della questione giustifica eccezionalmente la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92, 2° comma c.p.c. nuovo testo.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19.4.2013.

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