Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 27 settembre 2013 – 20 maggio 2014, n. 11029
CORTE DI CASSAZIONE – Sezione II Civile, Sentenza 27 settembre 2013 – 20 maggio 2014, n. 11029
Presidente Bucciante – Relatore San Giorgio
Svolgimento del processo
1. – Con ricorso depositato il 5 giugno 2012 il Consiglio Notarile di Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, in persona del Presidente p.t., propose reclamo alla Corte d’appello di Napoli avverso la decisione della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina (CO.RE.DI.) del 25 maggio 2011, depositata il 7 dicembre 2011, che aveva ritenuto sussistente la violazione dell’art. 147, lettera b), primo comma, della Legge Notarile in riferimento all’art. 10 del Codice Deontologico dei notai, assorbita quella di cui alla contestata lettera a), ed aveva irrogato al notaio D.M.S. la sanzione disciplinare della censura, assolvendolo con formula piena dalla violazione di cui all’art. 31 del citato Codice Deontologico dei notai in riferimento alla lettera c) del predetto art. 147 LN.
Il predetto Consiglio Notarile chiese la riforma della decisione reclamata con irrogazione nei confronti del notaio D.M. della sanzione della sospensione per un periodo di sei mesi, in relazione alla ritenuta sussistenza di tutte le violazioni contestate al professionista nella domanda di avvio del procedimento disciplinare. Espose al riguardo di avere richiesto, nell’esercizio delle proprie funzioni ispettive e disciplinari, con delibere del 9 novembre 2005 e del 22 ottobre 2008, al notaio la documentazione relativa agli introiti del secondo semestre del 2007, e che da tale documentazione era risultato che nel periodo in questione egli aveva stipulato atti in (omissis) , uffici secondari della cui apertura non aveva dato comunicazione al Consiglio; che, nel corso della audizione riferimento, quanto all’oggetto della prestazione, a “spese di disposta nella seduta consiliare del 7 luglio 2010, in cui erano state contestate le infrazioni, il notaio D.M. aveva prodotto 13 fatture emesse dallo Studio C. s.a.s. con sede in (omissis) , per un ammontare complessivo di Euro 172.700,00; che tali fatture riportavano nella causale il riferimento specifico agli atti stipulati dal notaio presso la struttura gestita dalla “Studio C. s.a.s.” e, in allegato, il dettaglio degli importi suddivisi atto per atto, sia pure con segreteria”; che, in sede di audizione, il notaio aveva dichiarato di essersi avvalso dello Studio C. per la predisposizione degli atti e di recarsi in Sorrento una o due volte la settimana; che, alla contestazione riguardante gli atti stipulati in (omissis) , lo stesso aveva replicato di essersi recato frequentemente presso tale indirizzo, sede dell’ex studio del notaio D. , cessato dall’incarico, su richiesta del figlio di quest’ultimo perché lo studio non perdesse l’avviamento; che, relativamente a due fatture di complessivi Euro 10.000,00 emesse dal “Centro Dattilografia D.A. “, con sede in (omissis) , il notaio aveva precisato di avvalersi di detto studio per servizi di segreteria.
Il Consiglio Notarile, ritenuto che dai descritti elementi emergeva che il notaio D.M. aveva svolto prestazioni presso terzi, corrispondendo loro somme eccessive per la tipologia di servizi dichiarati, ed aveva aperto uffici secondari senza comunicarlo al Consiglio Notarile, quest’ultimo lamentava che la CO.RE.DI. non avesse ritenuto provata la violazione relativa alla illecita concorrenza mediante procacciatori di clienti (art. 147, lett. c, LN), e la lesione dei doveri di imparzialità, correttezza e personalità della prestazione con conseguente compromissione della dignità, del decoro e del prestigio della classe notarile (art. 147, lett. a, LN).
2. – La Corte d’appello di Napoli, con ordinanza depositata il 12 dicembre 2012, in parziale riforma della decisione impugnata, ritenute sussistenti le violazioni di cui all’art. 31 del Codice Deontologico in riferimento all’art. 147, primo comma, lettera c), LN, irrogò al notaio D.M. la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi, rigettando il reclamo incidentale dello stesso avente ad oggetto la irrogazione nei suoi confronti della censura.
Sotto tale ultimo profilo, rilevato che il notaio aveva contestato la legittimità della procedura amministrativa che aveva preceduto l’azione disciplinare promossa dal Presidente del Consiglio Notarile, la Corte di merito osservò che infondatamente il reclamante si doleva di non essere stato avvisato, all’inizio della procedura, della possibile apertura di un procedimento disciplinare, dovendosi presumere che egli fosse ben a conoscenza dei poteri devoluti dalla legge notarile a detto Consiglio. Né il notaio aveva provato alcuna concreta lesione del suo diritto di difesa, al contrario da lui esercitato anche nella fase precedente l’avvio del procedimento disciplinare, in cui egli aveva avuto la possibilità di fornire chiarimenti e produrre documenti.
La Corte escluse poi che si fosse verificata, come ritenuto dal notaio, una tacita abrogazione, per effetto del d.l.n. 223 del 2006, conv. nella legge n. 248 del 2006 (c.d. Legge Bersani), delle norme deontologiche e della legge notarile aventi ad oggetto l’illecita concorrenza tra notai. Quindi, rigettate le eccezioni preliminari relative alla legittimità del procedimento disciplinare de quo, nel merito la Corte osservò che il Consiglio Notarile aveva dato prova documentale delle attività svolte dal notaio in (omissis) presso gli studi C. e D. , rilasciando fatture circostanziate per un importo di complessivi Euro 172.700,00, somma sicuramente eccessiva per i soli servizi di segreteria. Inoltre, il notaio D.M. aveva precisato di essersi recato una o due volte la settimana a Sorrento presso lo studio C. per la stipula di atti e in (omissis) presso l’ex studio D. su invito del figlio del notaio cessato, e si era impegnato a non violare in futuro la normativa i materia di sedi secondarie, implicitamente ammettendo le passate violazioni. Tali ammissioni, solo genericamente ritrattate nel giudizio innanzi alla Corte di merito, inducevano, secondo la stessa Corte, a ritenere, unitamente alla documentazione acquisita e all’analisi economica degli onorari, che il notaio avesse svolto nel 2007, in modo non occasionale, una considerevole parte della sua attività nelle sedi non dichiarate di (omissis) , avvalendosi della struttura e della clientela degli studi C. e del cessato notaio D. .
Era, pertanto, condivisibile la decisione della CO.RE.DI. relativa alla sussistenza della violazione dell’art. 147 lett. b), primo comma, LN, e doveva ritenersi provate anche le violazioni degli artt. 31, lett. f), e 147, primo comma, lett. b) e e), ma non la contestata compromissione della dignità e del decoro e prestigio della classe notarile, di cui all’art. 147, primo comma, lett. a), fattispecie che richiede la prova di una condotta del notaio in grado di cagionare il previsto danno: condotta che, nella specie, non era stata nemmeno allegata.
In considerazione della gravità e entità delle infrazioni, della resipiscenza manifestata dal notaio dinanzi alla CO.RE.DO., della sua ineccepibile condotta pregressa, la Corte partenopea ritenne equo irrogare a suo carico la sanzione della sospensione per due mesi.
3. – Per la cassazione di tale provvedimento ricorre il notaio Salvatore D.M. sulla base di sedici motivi. Resiste con controricorso il Consiglio Notarile di Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Cost., violazione del giusto procedimento, eccesso di potere nell’uso del potere di vigilanza, nonché violazione dell’art. 153, commi 2 e 3, della legge n. 89 del 1913 e dell’art. 39 del d.lgs. n. 249 del 2006, violazione dei principi generali dell’ordinamento in ordine all’obbligo del rispetto del diritto di difesa e delle afferenti prerogative del contraddittorio in ogni fase del procedimento disciplinare, eccesso di potere per assoluto travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, ed ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 153, commi 2 e 3, della legge n. 89 del 1913 e dell’art. 39 del d.lgs. n. 249 del 2006, e violazione dei principi generali dell’ordinamento in relazione all’obbligo di tempestività del procedimento disciplinare, violazione degli artt. 127 e segg. Della predetta legge n. 89 del 1913, sviamento di potere per travisamento ed uso abnorme e sperequato della funzione di vigilanza, violazione del principio di tipicità dell’attività amministrativa autoritativa. L’articolato motivo si sostanzia essenzialmente sulla utilizzazione, che la Corte partenopea ha ritenuto legittima, ai fini della propria decisione, delle dichiarazioni rese dall’attuale ricorrente nel corso dell’audizione innanzi al Consiglio Notarile del 7 luglio 2010, ad onta del principio secondo il quale nemo tenetur se detegere. La doglianza attiene in particolare alla circostanza che il notaio D.M. non fu avvisato, prima del colloquio, che le dichiarazioni che egli si accingeva a rendere fossero volte ad avviare un procedimento disciplinare.
2. – La censura non è meritevole di accoglimento.
Essa ripropone una doglianza già svolta dal notaio D.M. in sede di reclamo incidentale innanzi alla Corte d’appello di Napoli, ed il cui fondamento è stato puntualmente smentito nel provvedimento impugnato, nel quale si sono sottolineati tutti gli elementi idonei ad escludere ogni vulnus al diritto di difesa del professionista.
Anzitutto, si è evidenziato che il Presidente del Consiglio Notarile – che è tra i soggetti cui spetta l’iniziativa del procedimento disciplinare -, con lettera del 26 gennaio 2009, diretta al notaio, aveva espressamente dichiarato di agire nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza nel chiedergli di produrre la documentazione relativa agli onorari del secondo semestre dell’anno 2007, e poi dei chiarimenti.
La Corte di merito ha poi precisato che la natura degli accertamenti ispettivi emergeva anche dal richiamo, contenuto nella predetta lettera, alle delibere del 2005 e del 2008 con le quali il Consiglio aveva deciso di sottoporre ad analisi l’attività di tutti i notai i cui onorari repertoriali dell’anno precedente fossero superiori al doppio della media repertoriale distrettuale annuale.
Il giudice di merito ha poi rilevato che il notaio non aveva dedotto né provato alcuna lesione concreta del suo diritto di difesa, al contrario esercitato proprio attraverso l’audizione.
3. – Per ragioni di priorità logica devono a questo punto essere esaminati il terzo, il quinto ed il dodicesimo motivo del ricorso, da trattare congiuntamente per la evidente connessione che li avvince, siccome attinenti tutti alla questione della mancata corrispondenza tra le fatture agli atti e l’attività dichiarata.
4.1. – Invero, con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. con riferimento alla distribuzione dell’onere della prova. Il ricorrente si sofferma sulla presunta portata abrogatrice dell’art. 2, comma 1, lettera e), del d.l. n. 223 del 2006 nei confronti del divieto di illecita concorrenza, e sostiene di avere fornito elementi probatori tali da escludere una condotta disciplinarmente rilevante.
4.2. – Con il quinto motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. per totale mancanza o mera apparenza della motivazione con riferimento alle ragioni della decisione con cui la Corte di merito ha ritenuto che le fatture rilasciate all’attuale ricorrente dallo studio C. si riferissero ai soli 13 atti anziché a 492 atti.
4.3. – Con il dodicesimo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., con riferimento alla circostanza che la Corte partenopea ha omesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalle fatture rilasciate al notaio D.M. dallo Studio C. allorquando ha affermato che le fatture prodotte indicano in allegato il dettaglio dei tredici atti stipulati, nonché dalle fatture rilasciate allo stesso notaio dal centro Dattilografia D.A. di (omissis) . Il ricorrente lamenta che le fatture in questione, se esaminate, sarebbero state idonee a fornire la prova di fatti decisivi in quanto tali da orientare il giudice verso una decisione diversa da quella assunta.
5. – Le censure sono fondate nei limiti che seguono.
5.1. – Deve anzitutto escludersi la tesi, sostenuta dal ricorrente, della tacita abrogazione delle norme deontologiche e della legge notarile in tema di illecita concorrenza tra notai per effetto della c.d. Legge Bersani.
Al riguardo si richiama l’orientamento già espresso da questa Corte – che il Collegio intende ribadire – secondo il quale l’art. 2, comma 1, lett. c), del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. nella legge n. 248 del 2006, non si pone in contrasto con l’art. 147, lett. c), LN, che individua come illecita concorrenza quella effettuata con riduzione di onorari, diritti o compensi ovvero servendosi dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile, in quanto tale norma non pone una limitazione di concorrenza tra notai, la cui liceità, al contrario, implicitamente riconosce, ma si limita a vietarne le forme di lesione del bene protetto del decoro e del prestigio della classe notarile, individuando una serie di condotte che integrano la fattispecie della concorrenza illecita, nel rispetto del principio di legalità (Cass., sent. n. 4721 del 2012).
5.2. – Ciò posto, deve rilevarsi che la Corte di merito ha compiuto un non corretto esame della documentazione allegata gli atti, rinvenendo – come esattamente sottolineato dal ricorrente – la prova dell’uso di procacciatori da parte dello stesso nelle fatture prodotte, per complessivi Euro 172700,00, che indicherebbero in allegato il dettaglio dei soli 13 atti stipulati, in relazione ai quali tale somma sarebbe sicuramente eccessiva se rapportata ai soli servizi di segreteria.
L’evidente errore in cui è incorso il giudice partenopeo è consistito nel confondere il numero degli atti con il numero delle fatture, non avvedendosi che in ognuna di esse erano indicati i singoli atti ai quali era stato imputato il relativo costo.
In realtà, dette fatture erano riferibili complessivamente ad un elevatissimo numero di atti: sicché la somma di Euro 172700,00, corrisposta allo studio C. dall’attuale ricorrente, sicuramente eccessiva, se riferita a compensi per spese di segreteria relative a 13 atti, diviene almeno verosimile ove applicata ad un numero di atti particolarmente rilevante.
6. – Resta assorbito dall’accoglimento, nei limiti illustrati, dei motivi terzo, quinto e dodicesimo, l’esame degli altri tredici motivi, attinenti all’onere probatorio gravante sul Consiglio Notarile; alla incensuratezza disciplinare e penale del ricorrente; alla sede notarile del notaio D. ; allo svolgimento in modo non occasionale da parte del ricorrente di parte della sua attività nelle sedi non dichiarate di (omissis) ; alla flessione del volume di affari degli altri notai della penisola sorrentina nel periodo in esame; al rigetto della richiesta di prova testimoniale; alla mancata considerazione del comportamento processuale del notaio D.M. .
7. – Conclusivamente, deve essere rigettato il primo motivo del ricorso, mentre devono essere accolti per quanto di ragione il terzo,il quinto e il dodicesimo motivo, assorbiti gli altri. Il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata ad altro giudice – che viene individuato nella Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio – che riesaminerà la questione della responsabilità disciplinare del ricorrente alla stregua degli elementi evidenziati sub 2.2.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie per quanto di ragione il terzo, il quinto ed il dodicesimo motivo, assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.