Cass. Civ., sez. II, sentenza 3 giugno 2016 n. 11504
Corte di Cassazione, II Sezione civile, sentenza 3 giungo 2016, n. 11504
SENTENZA
sul ricorso 30776/2011 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SAS, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 585/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 16/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte di Appello di Ancona con sentenza 16.7.2011 ha accolto l’ultimo motivo di appello proposto da (OMISSIS) contro la sentenza 1543/03 emessa dal Tribunale di Ancona in contraddittorio con il coniuge separato (OMISSIS) (interventrice volontaria nel giudizio di primo grado), i propri genitori (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ la societa’ (OMISSIS) sas di (OMISSIS) sas. In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte territoriale ha quindi trasferito in proprieta’ esclusiva dell’appellante ai sensi dell’articolo 2932 cc dell’appartamento in (OMISSIS), via (OMISSIS), oggetto di precedente preliminare concluso dal solo (OMISSIS) in data 26.6.1993 con la promittente venditrice (OMISSIS).
Per giungere a tale conclusione la Corte di merito ha seguito il principio espresso dalla giurisprudenza secondo cui la comunione legale tra coniugi di cui all’articolo 177 c.c., riguarda solo gli acquisti, intendendosi con tale locuzione, gli atti implicanti trasferimenti del diritto di proprieta’ o la costituzione di altri diritti reali e non quindi i diritti di credito sorti dal preliminare concluso da uno dei coniugi. Di conseguenza, in caso di preliminare stipulato da uno solo dei coniugi l’altro non puo’ vantare alcun diritto, non essendo neppure legittimato ad agire ex articolo 2932 c.c.. Ha quindi rilevato che la (OMISSIS) non era stata parte nel contratto preliminare.
Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) formulando due motivi.
Le altre parti non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
E’ pervenuta una comunicazione da parte dei difensori del (OMISSIS) con cui si segnala che prima della notifica del ricorso per cassazione agli stessi il mandato era stato revocato dal cliente e la comunicazione della ricezione della notifica dell’impugnazione, da essi effettuata al (OMISSIS) con raccomandata AR 27.11.2011 ha avuto esito negativo, come da cedolino di raccomandata.
MOTIVI DEL RICORSO
1 Preliminarmente va rilevato che ai sensi dell’articolo 85 c.p.c., “la procura puo’ essere sempre revocata e il difensore puo’ sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetti nei confronti dell’altra parte finche’ non sia avvenuta la sostituzione del difensore”.
E’ stato precisato al riguardo che ai sensi dell’articolo 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finche’ non sia avvenuta la sostituzione del difensore, con la conseguenza che la notifica dell’impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente, giusta disposto dell’articolo 330, comma 1, seconda parte del codice di rito (Sez. 3, Sentenza n. 7771 del 23/04/2004 Rv. 572285; Sez. 2, Sentenza n. 3227 del 25/05/1984 Rv. 435267).
La notifica del ricorso per cassazione al difensore del (OMISSIS) al quale era stato precedentemente revocato il mandato, in mancanza di sostituzione, deve pertanto ritenersi regolare.
1 bis Venendo all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 177 c.c., lettera a), sollevando altresi’ l’eccezione di illegittimita’ costituzionale della norma per contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione. A suo dire la Corte d’Appello avrebbe dovuto disattendere l’orientamento della cassazione e interpretare la norma includendo nella previsione anche i diritti di credito. Osserva che se la ragione della comunione legale sta nell’esigenza di far beneficiare i coniugi di tutti gli incrementi economici acquisiti al loro patrimonio (sia pure con l’eccezione dei beni personali), non si comprenderebbe il motivo per cui l’acquisto di un diritto di credito debba esserne escluso, trattandosi anche in tal caso di un incremento patrimoniale. Insomma, secondo la tesi del ricorrente, ritenere compresi negli acquisti anche i diritti di credito risponde appieno alla finalita’ perseguita dal legislatore della riforma del 1975 che e’ stata non solo quella di dare attuazione al principio e di parita’ e solidarieta’ tra i coniugi (articolo 29 Cost.) ma anche quella di parificare la partecipazione dei coniugi alle ricchezze e agli incrementi patrimoniali realizzati durante la vita matrimoniale.
Il motivo e’ infondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, non cade in comunione legale l’immobile che, promesso in vendita a persona coniugata in regime di comunione legale, sia coattivamente trasferito ex articolo 2932 cod. civ., a causa dell’inadempimento del promittente venditore, al promissario acquirente, con sentenza passata in giudicato dopo che tra quest’ultimo ed il coniuge era stata pronunciata la separazione (tra le tante, v. Sez. 3, Sentenza n. 12466 del 19/07/2012 Rv. 623485; Sez. 2, Sentenza n. 1548 del 24/01/2008 Rv. 601814; Sez. 2, Sentenza n. 3185 del 2003 in motivazione; Sez. 2, Sentenza n. 1363 del 18/02/1999 Rv. 523338).
E’ stato infatti precisato che la comunione legale fra i coniugi, di cui all’articolo 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioe’ gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprieta’ della “res” o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all’acquisizione di una “res”, non sono suscettibili di cadere in comunione (v. Sez. 2, Sentenza n. 1548/2008 cit.).
A tale principi il Collegio intende dare senz’altro continuita’. Le argomentazioni addotte dalla ricorrente non solo si scontrano col chiaro testo normativo, ma non convincono neppure sotto il profilo del sospetto di legittimita’ costituzionale: la disciplina della comunione legale tra coniugi e’ animata infatti dall’intento di tutelare la famiglia attraverso una specifica protezione della posizione dei coniugi laddove invece, se si accedesse alla tesi della ricorrente, l’attribuzione ad uno di essi della comproprieta’ di un immobile in un momento in cui la famiglia e’ gia’ disgregata (quanto meno con riferimento alla comunione materiale e spirituale tra i coniugi, cessata appunto con la separazione), si risolverebbe solo in un ingiustificato arricchimento per il coniuge beneficiario.
2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli articoli 191 e “2969 c.c.” (cosi’ si legge testualmente nella rubrica del motivo, ndr). Osserva in proposito che il trasferimento del diritto di proprieta’ e’ avvenuto alla data del deposito della sentenza di primo grado (11.8.2003), trattandosi di sentenza costitutiva ex articolo 2932. Di conseguenza, poiche’ a quella data i coniugi erano ancora i regime di comunione legale (scioltasi solo con la sentenza di separazione del 26.4.2004) l’acquisto della proprieta’ deve ritenersi entrato a far parte della proprieta’, considerato sull’acquisto della proprieta’ dell’immobile si e’ formato il giudicato interno in mancanza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte della societa’ promittente venditrice (OMISSIS).
Anche tale censura e’ infondata.
Certamente gli effetti delle sentenze costitutive, fra le quali rientra quella di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, si producono “ex nunc”, con il passaggio in giudicato (v. tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 10564 del 04/07/2003 Rv. 564791; Sez. 2, Sentenza n. 8250 del 06/04/2009 Rv. 607645; sez. 2, Sentenza n. 17688 del 28/07/2010 Rv. 614625). La tesi sostenuta dalla ricorrente muove pero’ da una premessa assolutamente errata: l’estensione automatica del giudicato interno formatosi sul trasferimento ex 2932 cc del diritto di proprieta’ in favore del promissario acquirente di un immobile compromesso in vendita alla questione di diritto – del tutto diversa – concernente l’applicabilita’ dell’articolo 177 c.c., al diritto di credito oggetto della lite innestatasi, per effetto dell’intervento volontario del coniuge separato, nel giudizio promosso dall’altro, in qualita’ di promissario acquirente, contro il promittente venditore.
Certamente la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte della promittente venditrice ha comportato il passaggio in giudicato della pronuncia (ex articolo 324 c.p.c.), ma gli effetti sostanziali del giudicato di cui all’articolo 2909 c.c., riguardano solo le conseguente derivanti dalla violazione dell’obbligo di concludere il contratto definitivo (conseguenze previste, appunto, dall’articolo 2932 c.c.): il giudicato insomma riguarda esclusivamente il rapporto tra i due contraenti e si e’ dunque formato solo sul trasferimento del diritto di proprieta’ mediante sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c..
L’impugnazione della sentenza da parte del (OMISSIS) proprio sulla estensione al proprio coniuge degli effetti della pronuncia costitutiva ex articolo 2932 c.c., ha invece certamente impedito la formazione del giudicato sul tema che qui interessa che – lo si ripete – e’ quello della inclusione, nella categoria degli acquisti di cui all’articolo 177 c.c., lettera a), del diritto di credito nascente dal preliminare concluso da uno dei coniugi in regime di comunione.
Il ricorso va percio’ respinto senza alcuna pronuncia sulle spese, non avendo le altre parti svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.