Cass. Civ., sez. III, sentenza 15 aprile 2016 n. 7517
Corte di Cassazione, III Sezione civile, sentenza 15 aprile 2016, n. 7517
Svolgimento del processo
La F.R.A.S. Onlus acquistò dall’Istituto Salesiano S.M. ente ecclesiastico con atto di compravendita un compendio immobiliare sito nel Comune di Castellamare di Stabia pagando le imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura fissa e non proporzionale stante le agevolazioni di leggi previste per le ONLUS.
L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 2 notificò al notaio R.C. in qualità di responsabile d’imposta un avviso di liquidazione con cui recuperava a tassazione l’imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale sul presupposto che solo l’imposta di registro spettava in misura fissa in quanto espressamente stabilita dalla legge. Il notaio propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Napoli la quale accolse il ricorso con sentenza impugnata dall’Ufficio davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Campania.
I giudici di appello confermarono la sentenza di primo grado ritenendo fondate le ragioni ivi esposte.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo e Roberto Chiari ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.8, 1 e 2 comma legge 11 agosto 1991 nr. 266 perché secondo i giudici di appello la Onlus deve pagare in misura fissa e non in misura proporzionale l’imposta di registro, ipotecaria e catastale sul presupposto della finalità solidale dell’ente, mentre al contrario solo l’imposta di registro deve essere pagata in misura fissa in quanto così espressamente stabilito dalla legge ed essendo le norme agevolative eccezionali e di stretta interpretazione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti il beneficio fiscale della registrazione a tassa fissa, previsto dall’art. 8 legge 11 agosto 1991 nr. 266 riguarda solo l’imposta di registro e, stante la natura di norma eccezionale di stretta interpretazione per le norme agevolative, tale previsione non può essere estesa all’imposta ipotecaria e di registro.
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l’evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del contribuente, stante la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna C.R. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 7.000,00 oltre spad.