Corte di Cassazione

30 Aprile 2019

Cass. Civ, Sez. III, Sentenza 25 settembre 2014, n. 20260

Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenza 25 settembre 2014, n. 20260

Presidente Triola – Relatore Manna


Svolgimento del processo


Il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo esercitava nei confronti del notaio D.L.N. azione disciplinare per la violazione dell’art. 147, primo comma lett. a), perché questi, nell’ambito di un dibattito tra colleghi svolto mediante posta elettronica aveva inviato agli iscritti ad una mailing list una e-mail del seguente tenore, riferita al notaio M.R. , all’epoca presidente del Consiglio notarile: “mi chiedo: come avrà fatto il nostro presidente (io sono al lavoro dalla mattina alla sera, per cinque giorni a settimana. Sempre) a collezionare nel 2011 quasi Euro 200.000 di repertorio, considerato che di regola è impegnatissimo in doveri d’ufficio, di rappresentanza, ed in più è stato lungamente assorbito nell’organizzazione di un ottimo convegno nazionale?”, aggiungendo subito dopo: “da qui in avanti, fino a nuovo avviso, farò dell’ironia”. Tale e-mail era stata preceduta da altre nelle quali il notaio D.L. aveva discusso, tra l’altro, del dovere notarile di dare integrale lettura alle parti degli atti rogati, sicché, così contestualizzata, detta e-mail era stata interpretata come diretta ad affermare che il notaio M. non adempiva uno dei fondamentali obblighi legali e deontologici. Ed era stata ritenuta, pertanto, lesiva sia della persona dell’allora presidente del Consiglio, sia in generale della classe notarile.

Con decisione del 9 aprile 2013 la Commissione regionale notarile di disciplina del Piemonte e della Valle d’Aosta riteneva il notaio D.L. responsabile dell’illecito disciplinare ascrittogli, irrogando la sanzione della censura. 
Adita dal predetto notaio, la Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio del presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, in proprio, del medesimo Consiglio e del Procuratore generale della Repubblica, con ordinanza del 26.9.2013, in parziale accoglimento del reclamo, sostituiva detta sanzione con l’ammonimento. 
Riteneva la Corte distrettuale, provvedendo su altrettanti motivi di gravame, che la delibera del Consiglio notarile del 6.2.2013 di nomina dei difensori del Consiglio, adottata con l’astensione del presidente M. , aveva un contenuto puramente tecnico e consequenziale a quella precedente, adottata in assenza del predetto presidente, con la quale il Consiglio aveva deciso la trasmissione degli atti alla Commissione di disciplina; e che, ad ogni modo, era da escludere l’ipotizzato conflitto d’interessi sia perché la parte interessata, benché fisicamente presente, era rimasta estranea al voto, sia perché il conflitto d’interessi presupponeva in ogni caso un pregiudizio concreto a carico del destinatario degli effetti dell’atto, pregiudizio nella specie non ravvisabile. Osservava che la delibera d’incolpazione del 7.11.2012 attestava in maniera inequivoca la volontà del Consiglio notarile di trasmettere gli atti alla Commissione di disciplina, in ciò concretandosi l’atto d’impulso dell’accusa anche sulla scorta dell’affermata non condivisibilità delle osservazioni difensive presentate dal notaio D.L. . Il fatto che la delibera d’incolpazione recasse anche l’indicazione della sanzione richiesta non costituiva causa di nullità dell’atto, rientrando tale richiesta nella formulazione delle conclusioni previste dall’art. 153, ultimo comma, legge notarile e, quindi nell’estrinsecazione del potere requirente. Né l’indicazione della sanzione richiesta poteva minimamente vincolare la Commissione di disciplina, costituendo semmai un aspetto di maggior precisione e completezza dell’addebito, con conseguente più ampia possibilità di difesa da parte dell’incolpato. 
Nel merito, la Corte torinese riteneva che la frase oggetto dell’illecito disciplinare avesse oltrepassato i limiti del diritto di critica, consistendo in affermazioni di carattere denigratorio riferite al notaio M. non quale collega e persona fisica, ma come presidente del Consiglio notarile; e che, inoltre, il solo fatto di diffondere insinuazioni di contenuto intrinsecamente diffamatorio su di un collega integrava una condotta disdicevole e deontologicamente scorretta, in quanto idonea di per sé a screditare la categoria professionale di appartenenza. 
Infine, riteneva che l’applicazione della più lieve sanzione dell’ammonimento trovasse giustificazione (non sul piano soggettivo, per precedenti sanzioni infinte al notaio D.L. , ma) sul piano oggettivo, in considerazione della modestia dell’addebito. 
Per la cassazione di tale ordinanza il notaio D.L. propone ricorso, affidato a cinque mezzi d’annullamento. 
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. 

Motivi della decisione


1. – Col primo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2375 c.c., in connessione al vizio di motivazione, in relazione, rispettivamente, ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.. 
Lamenta parte ricorrente il mancato o comunque insufficiente esame di un punto decisivo della controversia, riguardante la validità della delibera d’incolpazione in data 7.11.2012, relativamente alla quale non si ravviserebbero elementi utili a ricostruire l’iter logico seguito dalla Corte territoriale. Sostiene al riguardo che la volontà del Consiglio notarile di promuovere il procedimento disciplinare è stata erroneamente ritenuta implicita dalla Corte torinese. 
La censura ricava la necessità di una formale espressione della volontà dell’organo collegiale dall’art. 2375 c.c., che contiene una previsione di carattere generale a tutela dell’affidamento, della trasparenza procedimentale e della certezza del diritto. 
Nello scritto del 7.11.2012 – cui parte ricorrente nel corpo del motivo nega anche la qualificazione di delibera – la forma scritta imposta dalla legge si riduce alla frase “… il Consiglio delibera la trasmissione alla COREDI”, definita laconica, lacunosa e inidonea a rappresentare la volontà del Consiglio. In essa nulla è detto circa il modo della votazione, qualità e numero dei votanti; ed anche a presumere che il presidente M. fosse stato assente durante la discussione, di fatto la sua assenza non è stata espressamente menzionata durante il dibattito. 
Conclude parte ricorrente nel senso che tale atto è mancante degli elementi necessari alla sua formazione, sicché la sua nullità o inesistenza vizia l’intero procedimento disciplinare. 
1.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 
1.1.1. – Inammissibile quanto al dedotto vizio motivazionale. Il ricorso, infatti, soggiace alla nuova formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (“… per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b) D.L. n. 83/12, convertito con modificazioni in legge n. 134/12, applicabile, in base al comma 3 del medesimo art. 54, alle sentenze pubblicate dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. Il nuovo art. 360, n. 5 c.p.c. deve essere interpretato, secondo il recente arresto delle S.U. di questa Corte (n. 8053/14), alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. 
Nella specie, è sotto quest’ultimo e non censurabile aspetto che si appuntano le critiche svolte nel motivo d’impugnazione, che si duole non già di un’omissione motivazionale, ma proprio e soltanto dell’opinione espressa dalla Corte d’appello nel valutare la volontà dell’Ordine territoriale di conferire il mandato al proprio difensore. Parte ricorrente supporta la propria doglianza sottolineando aspetti di pretesa insufficienza dell’accertamento del fatto, a riprova della completa derelizione del criterio ermeneutico imposto dalla nuova formulazione della norma. 
1.1.1.1. – Considerazioni affatto analoghe a quelle appena svolte, e che dunque devono ritenersi richiamate, valgono per quanto concerne gli ulteriori vizi di motivazione denunciati nei restanti motivi d’impugnazione. 
1.1.2. – Il primo motivo è, altresì, manifestamente infondato nella parte in cui denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2375 c.c., norma che per la sua finalità normativa non è applicabile in via analogica all’attività degli organi di governo degli Ordini professionali. Il verbale cui si riferisce detta norma presuppone un’assemblea, che come tale pone in essere atti di natura collettiva; una certificazione da parte di un organo esterno ad essa; una forma solenne e una documentazione analitica finalizzata alla tutela degli assenti e dei dissenzienti, ciascun socio essendo portatore di un interesse proprio, disponibile e potenzialmente in contrasto con quello degli altri; e un rilievo della distinzione (caratteristica degli atti collettivi e di quelli complessi) tra profilo interno e profilo esterno dell’atto. Il consiglio di un Ordine professionale, invece, è un organo collegiale i cui componenti sono tutti e allo stesso modo onerati della tutela di un interesse unico, indisponibile e istituzionale, di talché la stessa rilevanza della distinzione tra profilo interno e profilo esterno dell’atto viene meno, e con essa la necessità di una verbalizzazione di tipo analitico. 
2. – Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 153 e 158-ter legge notarile e dell’art. 2375 c.c., nonché il vizio di motivazione, in relazione, rispettivamente, ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.. 
Sostiene parte ricorrente che la delibera 7.2.2013 del Consiglio notarile, avente ad oggetto il conferimento del mandato professionale cigli avvocati B. e S. , deve ritenersi nulla in quanto emessa in patente conflitto di interessi, atteso che il notaio M.R. , all’epoca presidente del Consiglio stesso, era persona offesa nel procedimento disciplinare. Egli, infatti, pur essendosi astenuto dalla votazione, ha firmato la delibera stessa. 
Propone, al riguardo, un’applicazione analogica dell’art. 153 della legge notarile, lì dove è detto che se l’infrazione è addebitata al presidente del Consiglio, l’iniziativa disciplinare spella al consigliere che ne fa le veci, e dunque anche nel caso opposto occorre porre analogo rimedio alla situazione di conflitto di interessi. 
Nello specifico, il notaio M. , benché astenutosi dal voto, ha conservato la propria funzione, e dunque ha convocato il consiglio, stilato l’ordine del giorno, diretto la discussione e sottoscritto il verbale nella sua veste di presidente. 
Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, tale delibera può avere un contenuto puramente consequenziale e tecnico. Non il primo, perché nel procedimento disciplinare l’assistenza di un avvocato in favore del Consiglio notarile è possibile ma non necessaria; non il secondo, perché la delibera di incarico importa l’assunzione di una spesa. 
Infine, anche l’affermazione per cui detta delibera sarebbe stata assunta all’unanimità è censurabile, perché da essa non si rileva né il numero dei presenti né quello dei votanti favorevoli, contrario o astenuti. 
2.1. – Ferme, per le ragioni sopra esposte, l’inammissibilità e l’infondatezza, rispettivamente, della censura veicolata attraverso il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e di quella proposta ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. per la dedotta violazione dell’art. 2375 c.c.; e in disparte la limitata rilevanza della questione (che inerendo alla regolare costituzione dell’Ordine professionale nel giudizio di merito potrebbe incidere soltanto sulle spese di quel processo); tutto ciò a parte, il motivo è infondato. 
Né la legge notarile né altra disposizione normativa impongono, infatti, oltre a un generale dovere di astensione in rem propriam, anche un obbligo di dimissione sia pure temporanea di ogni altra funzione inerente alla propria carica, per impedire che la permanenza in essa possa influenzare comunque l’attività degli altri componenti dell’organo collegiale cui prenda parte il soggetto che si astiene. 
3. – Con il terzo motivo parte ricorrente espone, ancora, la violazione dell’art. 153 legge notarile, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha disatteso l’ulteriore profilo di nullità della delibera del 7.11.2012, derivante dall’aver il Consiglio notarile proposto, esorbitando dai propri poteri, l’applicazione di una data sanzione. 
Detta norma prevede che nella richiesta di procedimento l’organo che lo promuove indichi il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e che formuli le proprie conclusioni. Espressione, quest’ultima, che nel suo significato letterale è cosa diversa dall’indicazione della sanzione applicabile, in ordine alla quale ogni scelta compete esclusivamente alla Commissione di disciplina. 
È incongrua, prosegue inoltre il motivo, l’affermazione della Corte piemontese secondo cui il suggerimento circa la sanzione applicabile costituirebbe un elemento utile alla difesa dell’incolpato, che al contrario proprio l’autonomia della Commissione induce ad evitare di focalizzare la difesa dell’incolpato su questioni provenienti da organi non legittimati a porle. 
3.1. – Il motivo è manifestamente infondato. 
L’espressione “le proprie conclusioni” contenuta nell’art. 153, ultimo comma, della legge notarile, non può che riguardare proprio l’esito finale dell’iniziativa e con esso il trattamento sanzionatorio proposto. Diversamente, tale inciso non avrebbe alcun senso logico, atteso che la richiesta di procedimento è già insita nell’atto di esercizio dell’azione e deve contenere per intero il tema dell’accusa formulata, come si evince dalla necessità che essa indichi il fatto addebitato e l’indicazione delle norme violate. L’organo che esercita l’azione disciplinare può, anche se non necessariamente deve, proporre l’applicazione di una data sanzione, la cui scelta tra quelle consentite dalla tipologia dell’infrazione permane a vantaggio esclusivamente della commissione di disciplina, che in nessun caso ne rimane vincolata. Con l’ulteriore conseguenza che esatta o erronea, generica o mancante, la sanzione richiesta non determina alcun effetto sull’atto terminale del procedimento disciplinare. 
4. – Il quarto motivo denuncia l’omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., relativamente alla doglianza concernente la grave irregolarità del provvedimento della Commissione di disciplina, che ha riportato la discussione orale dell’avv. B. , difensore del Consiglio notarile, in maniera non corrispondente a quanto risultante dal verbale dell’udienza disciplinare del 12.3.2013. In particolare, l’avv. B. , contrariamente a quanto si legge nella decisione della Commissione, non ha mai giustificato il denunciato conflitto d’interesse da cui, sostiene parte ricorrente, è viziata la delibera di conferimento dell’incarico di difendere il Consiglio. 
4.1. – La doglianza non ha pregio perché: a) concerne una questione esaminata e risolta dalla Corte d’appello di Torino, che ha esaminato espressamente il fatto, escludendo l’esistenza di un conflitto d’interesse; b) ha per oggetto non un fatto storico o normativo ma, a sua volta, l’asserito omesso esame di una censura, il che semmai rifluisce sub specie di nullità ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c.; ma una tale censura non è stata proposta né in questo motivo né in altri (sulla forma e sul contenuto dei motivi del ricorso per cassazione, cfr. Cass. S.U. n. 17931/13, secondo cui non è indispensabile che il ricorrente, nel lamentare l’omessa pronuncia su domande o eccezioni proposte, faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge); c) per la parte in cui, non senza un’oggettiva ed evidente capziosità, lamenta che la Corte distrettuale abbia disatteso la diversa eccezione di nullità della delibera della Co.Re.Di. per l’inesatta rappresentazione in essa della replica orale dell’avv. B. , così come invece verbalizzata nell’udienza disciplinare del 12.3.2013, la doglianza in esame pone una questione nuova che non si ricava né dall’ordinanza impugnata, né dal ricorso (v. pagg. 4-5 di quest’ultimo, in cui parte ricorrente riepiloga i motivi di reclamo alla Corte d’appello, tra cui non compare l’eccezione in parola); da ultimo ma non per ultimo, d) perché, data la natura sostituiva della pronuncia emessa in sede di reclamo, la Corte d’appello in nessun caso avrebbe potuto limitarsi a registrare la pretesa nullità, dovendo in ogni caso pronunciarsi anche sulla questione dell’esistenza o non del conflitto d’interesse, indipendentemente dalla più o meno corretta ricostruzione del fatto processuale da parte della Commissione di disciplina. 
5. – Col quinto motivo, infine, è dedotta la violazione dell’art. 147, lett. a) della legge notarile e l’art. 21 Cost., nonché il vizio di motivazione, in relazione, rispettivamente, ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.. 
Sostiene parte ricorrente che in un suo recente arresto, questa Corte ha ritenuto “legittima la condotta di quei notai capaci di redigere un gran numero di atti in tempi molto brevi, caducando così uno dei principali tabù della professione notarile, ritenuti in certo qual senso diretta emanazione del decoro e del prestigio della classe di appartenenza”. Se dunque la superproduzione di atti non costituisce comportamento contrario ai doveri notarili, non si comprende, prosegue parte ricorrente, come possa ritenersi illecita la domanda di un notaio che desideri conoscere come possano conseguirsi determinati risultati conciliando attività professionale ed assorbenti funzioni rappresentative. 
Deduce, inoltre, la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, lì dove, escludendo che il fatto sia scriminato dall’esercizio del diritto di critica, da un lato ritiene rilevante quest’ultimo solo se riferito alla veste istituzionale ricoperta dal notaio M. quale presidente del Consiglio notarile, e non anche alla qualifica professionale di lui. Al contrario, prosegue il ricorrente, è proprio il mandato rappresentativo ricevuto e la conseguente necessità di rendere conto del proprio operato ad esporre il notaio M. alle critiche degli appartenenti alla categoria. 
Assume, inoltre, che il diritto di critica è escluso solo quando sia mera occasione per sfogare sentimenti ostili. Sicché nella specie, la frase posta a base della contestazione disciplinare, proprio in quanto s’inseriva in un contesto fattuale ampio dove il tema della discussione era il dovere del notaio di dare lettura degli atti rogati alle parti, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica. 
Infine, il provvedimento impugnato è censurabile anche nella parte in cui affermerebbe, secondo la parte ricorrente, che un notaio che venga meno ai propri doveri deontologici non incorrerebbe nel rischio di denigrare l’intera categoria, mentre ciò si verificherebbe se si tratti del presidente del Consiglio notarile. E da ciò trae il corollario per cui la Corte distrettuale avrebbe ritenuto, in altri termini, che interrogarsi sulle capacità produttive di un notaio sia lecito, tranne si tratti, appunto, del presidente. 
5.1. – Il motivo è infondato. 
Il rapporto tra diritto di critica e responsabilità disciplinare è stato esaminato poche volte da questa Corte. 
È stato affermato che integra l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 109 del 2006, in quanto fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, l’espressione di giudizi pesantemente critici in merito alle capacità professionali e alle caratteristiche di imparzialità ed indipendenza dei componenti di un collegio penale della Corte di cassazione, della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché del collegio delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, formulati all’interno di nota allegata ad una domanda di pensionamento indirizzata al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, sussistendo, il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato di diffamazione commessa mediante scritti, anche quando le espressioni offensive pur comunicate ad una sola persona siano destinate ad essere riferite almeno ad un’altra persona, che ne abbia poi effettiva conoscenza (Cass. S.U. n. 20935/11). 
In altro caso, si è ritenuto che la critica eccedente il limite della continenza integri l’illecito disciplinare (Cass. S.U. n. 28813/11). 
Ben più cospicua ovviamente la giurisprudenza penale, la quale afferma che la scriminante del diritto di critica deve pur sempre fondarsi sull’attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità (Cass. n. 7419/09). 
5.1.1. – Nel solco di tali pacifici principi, per cui, in sintesi, a) la comunicazione con più persone può avvenire anche in un limitato ambito di propalazione, e b) il diritto di critica non ha efficacia esimente ove si traduca nell’attribuzione di un fatto specifico non verificato che arrechi oggettivo discredito, deve affermarsi che in tema di illecito disciplinare, il notaio, il quale sia pure implicitamente attribuisca ad altro notaio, indipendentemente dall’essere questi investito anche di cariche istituzionali, la violazione di un obbligo sia penale sia deontologico, pone in essere una condotta che, se effettuata comunicando con più persone, ha carattere denigratorio e, quindi, rilievo disciplinare in quanto lesiva del prestigio (oltre che del notaio denigrato, anche) della stessa categoria professionale. 
5.1.1. – Nella specie, la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non censurabile per quanto già sopra considerato, ha ritenuto che la frase oggetto dell’illecito disciplinare avesse oltrepassato i limiti del diritto di critica, consistendo in affermazioni di carattere intrinsecamente denigratorio riferite al notaio M. , quale presidente del Consiglio notarile, perché accreditavano “il fatto che il notaio M. non leggesse gli atti da lui predisposti e, per ciò soltanto, venisse meno non soltanto ai propri doveri professionali, ma anche al ruolo di degnamente rappresentare l’intera categoria”. Oltre a ciò, ha anche ritenuto che il solo fatto di diffondere insinuazioni di contenuto intrinsecamente diffamatorio su di un collega, indipendentemente dalla carica da lui rivestita, integrava una condotta disdicevole e deontologicamente scorretta, in quanto idonea di per sé a screditare la categoria professionale d’appartenenza. 
Escluso che in questa sede di legittimità possa essere rimessa in discussione la corretta interpretazione storica della vicenda, e che, dunque, possa affermarsi che l’odierno ricorrente volesse non già screditare il notaio M. , ma soltanto interrogarsi (magari pure in senso elogiativo) su come questi facesse a rogare tanti atti nonostante i suoi concomitanti impegni professionali, va osservato che la decisione della Corte torinese appare perfettamente in linea con il principio di diritto innanzi premesso. 
Infatti, la mancata lettura degli atti alle parti, benché diversamente attestato in essi, integra il reato di falso ideologico e viola l’obbligo previsto dall’art. 51 della legge notarile. Pertanto, affermare con una comunicazione effettuata via e-mail e diretta a una mailing list, e dunque ad una pluralità di utenti iscritti, che un notaio sia solito rogare i propri atti senza darne lettura alle parti, eccede l’esercizio legittimo del diritto di critica, perché consiste nell’attribuzione di un fatto specifico avente esso stesso rilievo penale e disciplinare, e dunque oggettivamente denigratorio. 
Né vale il fatto che la comunità di utenti della mailing list, a sua volta costituita da altri notai, sia limitata e “protetta”, come afferma gratuitamente parte ricorrente, forse riferendosi ad un’immaginata ma non per questo riscontrata o riscontrabile maggiore riservatezza dei destinatari. La comunicazione non perde per questo né la sua natura denigratoria né la sua attitudine a raggiungere una pluralità di persone, arrecando oggettivo discredito alla categoria professionale non meno che al notaio denigrato. 
6. – In conclusione il ricorso va respinto. 
7. – Nulla per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede. 
8. – Ricorrono, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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