Corte di Cassazione

30 Aprile 2019

Cass. Civ, Sez. IV, Sentenza 2 settembre 2014, n. 18541

Corte di Cassazione, IV Sezione Civile, sentenza 2 settembre 2014, n. 18541

Pres. – est. Pettiti

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente censura, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 2730 cod. civ. e degli artt. 769 e 809 cod. civ., nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ..

La ricorrente ritiene non provati i fatti che costituiscono il presupposto per qualificare il negozio in questione come donazione indiretta, e in particolare il fatto che la somma impiegata per l’acquisto dell’immobile fosse di provenienza dei propri genitori perché ella era all’epoca ancora minorenne. Invero, il giudice d’appello avrebbe nel caso di specie violato il divieto di presunzione di secondo grado, avendo fatto riferimento ad un fatto presunto (la provenienza della somma da un patrimonio altrui) per far operare un’altra presunzione (la provenienza della somma da patrimonio dei genitori, in ragione del ‘rapporto di parentela’).

In via subordinata, la ricorrente ritiene non provato il fatto che il denaro in oggetto sia stato elargito dai genitori allo scopo di rendere possibile l’acquisto, elemento necessario per integrare la donazione indiretta.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 745, 746 e 747 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente ritiene che, anche nel caso in cui si configurasse un’ipotesi di donazione indiretta, oggetto di collazione sarebbe non l’intero immobile, come statuito dalla Corte d’Appello, bensì la metà del suo valore, atteso che la successione si era aperta solo nei riguardi di uno dei presunti donanti.

Con il medesimo motivo, la ricorrente censura altresì la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui ha posto a suo carico l’obbligo di rendiconto circa il godimento del bene, ed ha fatto ‘salvi i diritti dei coeredi sulla quota disponibile del de cuius’.

3. Deve innanzitutto essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalle controricorrenti, per asserita violazione dell’art. 366, n. 3), c.p.c.. In effetti, è evidente che all’interno del ricorso non sia stata effettuata alcuna narrativa delle vicende processuali, né alcuna attività di sintesi idonea a selezionarne i profili di fatto e di diritto più rilevanti: la ricorrente si è limitata a trascrivere pedissequamente la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Ancona, riportandone addirittura refusi ed errori grammaticali. Pur tuttavia, nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U., n. 2602 del 2003 e, in maniera conforme, Cass. n. 12761 del 2004), si è affermato che il disposto dell’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato quando nel ricorso sia stata integralmente riportata l’esposizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata; ovviamente, a condizione che la sentenza impugnata contenga, come nella specie, una esauriente esposizione della vicenda processuale e delle posizioni che hanno assunto le parti. Al contrario, come di recente precisato da questa Corte, “il disposto dall’art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservato tramite la mera riproduzione della sentenza impugnata, allorché quest’ultima non contenga la descrizione dello svolgimento del processo, né una chiara esposizione del fatto sostanziale e processuale (Cass. n. 21137 del 2013).

E, nella specie, la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, trascritta in ricorso, è idonea a consentire una compiuta conoscenza della vicenda processuale e, quindi, osservata la prescrizione di cui all’art. 366, n. 3 cod. proc. civ..

4. Il primo motivo di ricorso è fondato, nella parte in cui censura, ai sensi dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. La Corte territoriale, infatti, pur ritenendo provata, in base ad una presunzione basata su elementi oggettivi e concordanti, la provenienza della somma di denaro impiegata nell’acquisto dell’immobile, non ha fornito alcuna motivazione sul fatto che il denaro in oggetto sia stato elargito dai genitori all’unico scopo di rendere possibile l’acquisto. Secondo Cass., 24 febbraio 2004, n. 3642, per integrare la fattispecie di donazione indiretta è necessario che la dazione della somma di denaro sia effettuata quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto dell’immobile: deve cioè sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra elargizione del denaro e acquisto dell’immobile. In particolare, “nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l’acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l’ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l’elargizione del denaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto” (Cass. n. 11327 del 1997).

La Corte d’appello di Ancona, pur pervenendo alla tesi della donazione indiretta, non ha fornito adeguata motivazione circa tale, imprescindibile, elemento, necessario per configurare una donazione indiretta.

Motivazione che sarebbe stata tanto più necessaria in un caso, come quello di specie, in cui la donazione della somma di denaro, ove anche riferibile ai genitori della odierna ricorrente, è avvenuta prima e a prescindere dalla finalizzazione all’acquisto dell’immobile, essendo, anzi, stato necessario un provvedimento del giudice tutelare che autorizzasse lo svincolo della somma appartenente alla minore per perfezionare l’acquisto dell’immobile, ancorché congiuntamente ai propri genitori, che in occasione dell’acquisto si riservarono il diritto di usufrutto.

Né rileva il fatto, prospettato nel controricorso, che nel caso di specie l’acquisto sarebbe stato comunque effettuato dai genitori (in quanto esercenti la patria potestà) e non autonomamente dalla beneficiarla (in quanto minorenne), derivando da ciò una impossibilità giuridica di distinguere una donazione di denaro da una donazione (indiretta) dell’immobile. Ciò che conta è la sussistenza del nesso tra donazione del denaro e acquisto dell’immobile: laddove tale nesso manchi, o non sia provato, non può dirsi integrata la fattispecie della donazione indiretta. E, come rilevato, nella specie, la Corte d’appello non ha svolto alcun accertamento, sia pure presuntivo, sul punto.

L’accoglimento del primo motivo, nei sensi ora indicati, comporta l’assorbimento degli altri.

5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame dell’atto di appello, alla luce dei rilievi di cui sub 4.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

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