Cass. Civ., Sez. Lavoro, 03 giugno 2011, n. 12131
Sentenza 12131 del 03.06.2011 – Cassazione Civile – Sezione Lavoro
Svolgimento del fatto
1. La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 210/06, accoglieva l’impugnazione proposta da (…) nei confronti dell’Azienda (…), avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2808 del 13 novembre 2003, e, in riforma della suddetta sentenza (il giudizio iniziava con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 15 maggio 2002), dichiarava il diritto del B. ad essere assunto dall’ (…) con mansioni di centralinista a decorrere dal 12 febbraio 2001 (data dell’avviamento). Condannava, altresì, la (…) a corrispondere al B., a titolo risarcitorio, il trattamento economico previsto dal CCNL del settore per un dipendente con mansioni di centralinista, dal 12 febbraio 2001 alla data di assunzione con interessi e rivalutazione fino al soddisfo. Compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza la (…) s.p.a., già (…), prospettando due motivi di ricorso.
3. Non si è costituito nel presente giudizio il (…)
4.La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. La ricorrente ha dedotto, con un primo motivo di impugnazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge_regionale_12_1991 della Regione Sicilia, dell’art. 15 disp. att. c.c, dell’art. 10 legge n. 62 del 1952.
In relazione al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto: se la sentenza abbia ritenuto l’abrogazione dell’art. 10 della legge regionale n. 12 del 1991 erroneamente interpretando le altre disposizioni di legge sopra richiamate.
2. E’ dedotto, con un secondo motivo di ricorso, il vizio di motivazione non essendo chiarito quali sarebbero i principi generali rispetto ai quali la legge regionale si sarebbe posta in contrasto.
3. I suddetto motivi, in ragione della loro intrinseca connessione devono essere trattati congiuntamente. Gli stessi non sono fondati.
La ricorrente si duole che la Corte d’Appello ha ritenuto che la disposizione della legge regionale n. 12 del 1991, la cui disciplina aveva regolata la vicenda sottoposta dal B. al Tribunale, era da ritenersi abrogata in ragione della legislazione nazionale di cui alla legge_68_1999.
4. Poiché la questione investe il tema del rapporto tra fonti statali e fonti regionali, nella specie atti normativi della Regione siciliana, dotata di autonomia speciale, appare preliminare un breve riepilogo del contenuto precettivo della normativa che viene in rilievo.
Lo statuto della Regione siciliana (R.D.Lgs. n. 4555 del 1946) all’art. 17 stabilisce che entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l’Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all’organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione: (…) f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato.
La legge statale n. 56 del 1987, a cui rimanda l’art. 10 della legge regionale n. 12 del 1991, prevedeva all’art. 16, comma 1, ora abrogato, che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. Al successivo comma 4, sanciva che le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Con la citata legge regionale n. 12 del 1991, all’art. 10, comma 1, veniva stabilito che per le assunzioni obbligatorie nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, le amministrazioni e gli enti di cui all’articolo 1 provvedono mediante selezione pubblica per titoli, ovvero, ove si tratti di qualifiche e profili professionali che richiedono particolare professionalità, per titoli e prova attitudinale da svolgere secondo le modalità indicate nei decreti attuativi dell’articolo 16 della legge 27 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche.
Nel 1999, con la legge n. 68, che ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, il legislatore statale ha novellato la disciplina del collocamento obbligatorio. Basta scorrere le norme per rendersi conto di quanto affermato sinteticamente ma incisivamente dalla Corte d’Appello nel ritenere che la stessa ridisegna in maniera dettagliata ed articolata tutta la normativa in materia ponendo, a maggior tutela della categoria e al fine di agevolarne l’immissione nel mondo del lavoro, dei principi diversi da quelli a suo tempo fissati dalla legge regionale in questione.
Come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 329 del 2002) lo spirito della legge n. 68 del 1999 va rinvenuto nell’essere tale normativa rivolta alla valorizzazione della capacità lavorativa residua dei disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, nel più ampio quadro della promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa di questi soggetti.
5. Tanto premesso, occorre rilevare che i motivi sono fondati quanto alla doglianza concernente il punto della motivazione relativo alla ritenuta abrogazione tout court dell’art. 10 della legge regionale n. 12 del 1991, ma la loro fondatezza sotto tale profilo non comporta la cassazione della sentenza impugnata, perché il dispositivo della stessa, là dove dichiara il diritto del B. ad essere assunto dall’Azienda con mansioni di centralinista a decorrere dal 12 febbraio 2001 (data dell’avviamento) e condanna, altresì, l’Azienda a corrispondere al (…), a titolo risarcitorio, il trattamento economico previsto dal CCNL del settore per un dipendente con mansioni di centralinista, dal 12 febbraio 2001 alla data di assunzione con interessi e rivalutazione fino al soddisfo, è conforme a diritto sulla base di una diversa motivazione che questa Corte provvederà ad enunciare ai sensi dell’d.lgs. n. 40 del 2006.
6. Occorre permettere che la potestà legislativa della Regione siciliana nella materia in questione, rapporti di lavoro, previdenza e assistenza sociale, incontra il limite dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. Ciò significa che quest’ultimi costituiscono un punto di riferimento che deve esser valorizzato in un’interpretazione costituzionalmente orientata della legislazione regionale e che, nelle more di un adeguamento della legislazione regionale, alla sopravvenuta legislazione statale che sia portatrice di tali principi ed interessi, le disposizioni regionali non possano trovare applicazione in ragione del principio di cedevolezza.
Si verifica dunque una dinamica analoga a quella che si ha (cfr. C.d.S., Ad. Plen., n. 2 del 2008) nel momento in cui il legislatore nazionale interviene in una materia rimessa alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regione, ai sensi del novellato legge n. 131 del 2003, che, all’art. 1, comma 2, recante la disciplina transitoria relativa alle normative regionali vigenti in materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale, prevede l’ultrattività di dette normative regionali solo fino al sopravvenire delle norme statati in proposito (con salvezza, naturalmente, degli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale); poiché, peraltro, anche la determinazione di principi fondamentali nelle materie di legislazione regionale concorrente risulta “riservata alla legislazione dello Stato”, può coerentemente concludersi nel senso della cedevolezza di tutte le norme regionali di fronte alle norme di principio che siano fissate dallo Stato nella stessa materia.
Il contrasto che si venga a verificare, non determina una abrogazione tout court, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’Appello, quanto un’ insanabile incompatibilità che si risolve con la provvisoria prevalenza della legislazione statale, nelle more dell’adeguamento della legislazione regionale. Nella specie, la Corte d’Appello, ratione temporis, ha dato prevalenza ai principi di cui alla legge n. 68 del 1999, la quale, per il valore sociale, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella pronuncia sopra richiamata, è portatrice di interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, rispetto a quanto previsto dall’art. 10 della legge regionale n. 12 del 1991, che stabilisce che per le assunzioni obbligatorie gli enti pubblici economici provvedono mediante selezione pubblica per titoli, ovvero, ove si tratta di qualifiche e profili attitudinali che richiedono particolari professionalità, per titoli e prova attitudinale.
Ad avviso di questa Corte, pertanto, il rapporto tra l’art. 10 della legge della Regione siciliana n. 12 del 1991 e la legge n. 68 del 1999.
Analogamente, deve considerarsi espressione di principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, la disciplina del diritto al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti. Per questi ultimi, l’apparato di protezione della loro invalidità si articola e si sviluppa con modalità affatto peculiari per assicurare in concreto piena attuazione al loro diritto al lavoro. In particolare, in questo sottosistema, interno alla disciplina generale del collocamento obbligatorio l’intervento pubblico non adempie solo ad una funzione sanzionatoria rispetto all’attività omissiva del privato, ma si manifesta attraverso una serie d’ingerenze autoritative che non si limitano al solo controllo e alle sanzioni per omissione di denuncia o di richieste d’avviamento, ma interferisce immediatamente e direttamente sulla struttura imprenditoriale, istituendo una rete di controlli, anche incrociati e di supporti e verifiche, che s’inseriscono a pieno titolo e sono compatibili con l’art. 41, secondo comma, della Costituzione, posto che si coniugano con l’utilità sociale, come rettamente intesa dal legislatore costituzionale, attento ai valori della libertà, anche dal bisogno, e della dignità umana dei concittadini marcati dalla sorte (Cass. n. 15913 del 2004).
Nel caso del centralinista non vedente al quale sia stata rifiutata l’assunzione, in presenza delle condizioni di legge, è ammessa la tutela ex art. 2932 c.c, perché il sistema legale assicura allo stesso un inquadramento contrattuale in cui sono prestabilite le mansioni, la qualifica e il trattamento economico, ivi compresa l’indennità (legale) di mansione.
7. La sentenza della Corte d’Appello è dunque corretta.
7. Il ricorso è conclusivamente rigettato.
8. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva del B.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese
Depositata in Cancelleria il 03.06.2011