Cass. Civ., Sez. Trib., ordinanza 24 Luglio 2020, n. 15900.
Leasing: il fondo patrimoniale può essere aggredito dal fisco anche se sono già scattati sequestro ed ipoteca.
Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 24/07/2020), n. 15900
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24056/2013, promosso da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente –
contro
C.G., rappresentato e difeso dall’avv. Franco Perfetti, del foro di Massa, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Nicoletta D’Agostino;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza 204/1/12 del 19 luglio 2012 della Commissione tributaria regionale per la Toscana.
Fatto
RILEVATO CHE:
Con la sentenza sopra detta la Commissione tributaria regionale per la Toscana, confermando quella di primo grado emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, annullò l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per i.r.p.e.f. 2001 con il quale la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Massa aveva determinato sinteticamente il reddito di C.G. per gli anni d’imposta dal 2001 al 2005 sulla base di incrementi patrimoniali costituiti dall’acquisto di un’autovettura di 26 CV fiscali, immatricolata nel 2003, e di un compendio immobiliare, composto di un capannone industriale e di diversi lotti di terreno, acquistato per atto pubblico del 28 luglio 2005 per il prezzo di Euro 395.000,00.
In sede di contraddittorio preventivo il contribuente aveva rilevato, quanto all’autovettura, che si trattava di un acquisto in leasing e, quanto all’acquisto del compendio immobiliare, che esso era avvenuto, senza esborso di denaro, all’interno di un complesso accordo di separazione e di divorzio dalla moglie.
La Commissione tributaria regionale giustificò la decisione assunta ritenendo che il contribuente avesse dimostrato che l’acquisto del compendio immobiliare era avvenuto senza esborso di denaro, nel quadro della sistemazione di pendenze con la sua ex moglie, e che l’acquisto dell’autovettura in leasing non fosse significativo.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre, per due motivi, l’Agenzia delle entrate.
Resiste con controricorso il contribuente.
Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio dell’11 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, conv. in L. n. 197 del 2016.
Diritto
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo la ricorrente deduce ” insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, in quanto la sentenza non si sarebbe espressa sul dato, portato dall’atto pubblico, secondo cui il prezzo della compravendita era stato già corrisposto dal C..
Il motivo è fondato.
La motivazione della Commissione tributaria regionale si limita ad affermare che “il contribuente ha fornito adeguata dimostrazione che l’acquisizione di un compendio immobiliare è avvenuto senza esborso di denaro a seguito della sistemazione di pendenze con la ex moglie, e quindi non è sintomatico di reddito”, senza indicare gli elementi sui quali questo giudizio si è formato e così impedendo una valutazione di congruità ed adeguatezza da parte del giudice dell’impugnazione. Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cass., 9113/2012; Cass., 9105/2017; Cass., 16057/2018).
Con il secondo motivo la ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè del D.M. 10 settembre 1992, art. 2, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto la sentenza aveva escluso che la disponibilità a titolo di leasing di un bene potesse essere indicativo della capacità contributiva.
Anche questo motivo è fondato.
La sentenza della Commissione tributaria regionale, riguardo al possesso della vettura di 26 CV tenuta dal contribuente in leasing, si è limitata ad affermare che “non appare significativo il possesso di una vettura in leasing”. Analoga motivazione era stata espressa dalla Commissione tributaria provinciale.
Entrambe le motivazioni si pongono in contrasto con il D.M. 10 settembre 1992, art. 2, che stabilisce che i beni e servizi di cui all’art. 1, comma 1 si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi. Dello stesso D.M. n. 10 settembre 1992, art. 7 prevede poi che al valore di utilizzo dei beni indice deve essere aggiunta l’eventuale quota relativa ad incrementi patrimoniali determinata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5 anche con riguardo all’acquisto dei beni di cui al comma 1. L’art. 1, comma 2, lascia ferma la facoltà dell’ufficio di utilizzare per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati nel comma 1.
Tutto questo quadro normativo è stato ignorato dalla Commissione tributaria regionale, la sentenza della quale deve essere quindi cassata [NDR: testo originale non compressibile].
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Toscana, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 24 luglio 2020