Corte di Cassazione

29 Aprile 2019

Cass. Civ. Sez. Trib. Sentenza 7 ottobre 2015 n. 20042

Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 7 ottobre 2015, n. 20042

Ritenuto in fatto

C.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 97/28/2009, depositata in data 19/05/2009, con la quale, in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro (dovuta secondo l’aliquota ordinaria e non agevolata) e di irrogazione delle sanzioni, per l’anno 2004, è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno accertato che la contribuente aveva acquistato il “2/03/2004” un immobile sito nel Comune di Mozzate, chiedendo di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa, con l’impegno di trasferivi la propria residenza entro 18 mesi dalla data del rogito, ma aveva poi deciso, per ragioni di ordine personale, di vendere la casa, nell’ottobre 2004, per acquistare il “1°/04/2005” altra unità immobiliare, nel Comune di Francavilla a Mare, dove aveva trasferito la propria residenza il 7/3/2005, cosicché, stante il mancato adempimento dell’obbligo di trasferimento di residenza nel Comune di Mozzate, l’avviso di accertamento deve ritenersi legittimo.

Considerato in diritto.

La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 1 nota II bis della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, non avendo i giudici dato rilievo al fatto che comunque la contribuente, entro l’anno decorrente dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici, aveva provveduto a comprane un altro da adibire a casa come abitazione principale.

Con il secondo motivo, la stessa ricorrente lamenta la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., dell’art.112 c.p.c., avendo la CTR omesso di pronunciarsi, sia sulla propria difesa concernente la circostanza sopra esposta (acquisto, successivo all’alienazione del primo, di altro immobile adibito ad abitazione principale, nel quale la contribuente aveva già trasferito la propria residenza), sia in riferimento all’eccepita erronea liquidazione dell’imposta.

La prima censura è fondata.

La C.T.R. ha applicato il D.P.R, n. 131 del 1986, art. 1 della tariffa, parte I, nota II bis n. 1, lett. a), facendo leva sull’inosservanza da parte della contribuente dell’obbligo di trasferire la propria residenza nei comune dov’è ubicato l’immobile, oggetto delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto.

Effettivamente, la realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dell’agevolazione, salvo, tuttavia, che ricorra un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore (orientamento pacifico, per l’affermazione del quale, vedi, fra varie, Cass. 19 dicembre 2013, n. 28401 e Cass. 29 settembre 2013, n. 26674).

Tuttavia, la Nota II bis dell’art. 1 della prima parte della tariffa allegata al citato DPR 131/1986, nel testo vigente ratione temporis, così recita: “lI-bis) 1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso … devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza … La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto; b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui ..A. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte…Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.

La contribuente lamenta che non si sia applicato il disposto del 4° comma della nota II bis dell’art.1, avendo la C.T.R. ritenuto che fosse comunque maturata la decadenza della agevolazione goduta in relazione al primo acquisto immobiliare, per il solo fatto che la contribuente non aveva trasferito ivi la residenza, senza considerare che essa aveva trasferito la residenza nel secondo immobile acquistato, condizione questa imprescindibile per avere diritto a conservare l’agevolazione goduta per il primo acquisto (cioè dell’immobile rivenduto entro il quinquennio).

Ciò posto, va rilevato che viene qui in considerazione il tema dei plurimi atti di rivendita e riacquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione a seguito del godimento del beneficio in riferimento ad un acquisto originario, nell’ottica dell’integrazione dei requisiti necessari a conservare l’agevolazione originariamente goduta.

Sul punto, questa Corte ha già chiarito che l’agevolazione prevista dalla norma di cui si tratta può essere mantenuta solo se l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione propria, anche in riferimento a ciascuno dei plurimi acquisti che il contribuente possa avere effettuato nell‘arco del tempo previsto dalla legge dopo la rivendita dell’immobile originariamente acquistato, in termini tali che per ciascuno degli acquisti intermedi il contribuente sia onerato di dimostrare l’effettiva realizzazione dell’intento, in virtù del concreto trasferimento della propria residenza anagrafica nell’unità abitativa correlata. Ed invero, i benefici fiscali sono, per loro natura, subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi, sicché il raggiungimento dello scopo (abitativo) rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio, connaturato alla stessa ratio dell’istituto” (Cass.8847/2015). Come evidenziato dalla Corte, dunque, “salvi i benefici goduti in riferimento al primo originario acquisto) i benefici richiesti in relazione agli acquisti successivi resteranno acquisiti a condizione che si maturi (entro il termine di mesi diciotto dal primo atto di acquisto) la condizione imposta dalla legge in relazione ai successivi atti di acquisto, e cioè la fissazione della residenza anagrafica in uno qualunque degli immobili oggetto di riacquisto dopo la rivendita del precedente”.

Ora, effettivamente, la contribuente, entro il termine di 18 mesi dal primo acquisto, allorché dunque non era ancora decaduta dall’agevolazione fiscale, essendo ancora in termini per adempiere all’obbligo, dichiarato nell’atto, di trasferire nell’immobile la propria residenza, ha alienato l’immobile in Comune di Mozzate (nell’ottobre 2004), entro il quinquennio dall’acquisto, ed ha acquistato, nell’aprile 2005, entro un anno dall’alienazione, altro immobile in Comune di Francavilla al Mare, trasferendovi la propria residenza, sin dal marzo 2005, in conformità alla disposizione normativa sopra richiamata. Nella specie, dunque, la contribuente, nei diciotto mesi dal primo acquisto, ha provveduto a fissare la residenza nel Comune ove, previa alienazione del primo, aveva acquistato il secondo immobile.

La seconda censura è assorbita.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va accolto il ricorso della contribuente.

Le spese del giudizio di merito vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione delle peculiarità della vicenda processuale. Le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito; condanna la controricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

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