Cass. Civ., Sez. Un. Civ., sentenza del 29 luglio 2021, n. 21761.
Separazione: è sufficiente l’atto giudiziario che ratifica l’accordo di separazione o di divorzio − senza necessariamente passare attraverso un atto notarile − al fine di trasferire immobili da un coniuge all’altro o a favore dei figli.
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