Corte di Cassazione

1 Maggio 2019

Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 31 luglio 2012, n. 13617

Sentenza Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 31.07.2012, n. 13617

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezioni Unite Civili

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. – Dott. PREDEN Roberto – Presidente Sez. – Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere – Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere – Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere – Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere – Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere – Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere – Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23070/2011 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DI BRESCIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Presidente del Consiglio Notarile di Brescia, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, commissione amministrativa regionale disciplina della circoscrizione notarile territoriale della Lombardia, Corte di Appello di Milano, Presidente della commissione amministrativa regionale disciplina della circoscrizione notarile territoriale della Lombardia

– intimati –

avverso la sentenza n. 27/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso.

Svolgimento del processo

Con decisione del 24 maggio 2010 la Commissione amministrativa regionale di disciplina per la Lombardia ha irrogato la sanzione della censura al notaio (OMISSIS) – il quale era stato incolpato di “1) violazione della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 47, (Legge Notarile), come modificato dal Decreto Legislativo 1 agosto 2006, n. 249, per avere omesso di indagare la volontà delle parti e di curare, sotto la propria direzione e responsabilità, la compilazione integrale dell’atto; 2) violazione dell’articolo 58, punto 6 della medesima legge notarile, per non aver dato lettura dell’atto alle parti, con conseguente violazione dell’articolo 28 della legge notarile; 3) violazione dell’articolo 147 punto a) della legge notarile, per aver compromesso con la propria condotta e nell’esercizio delle proprie funzioni, la propria dignità e reputazione, nonché il decoro e prestigio della classe notarile” – prosciogliendolo dai primi due addebiti e ritenendolo responsabile del terzo. Il procedimento era stato promosso dal Consiglio notarile di Brescia in seguito a un esposto di (OMISSIS), il quale aveva segnalato: – di aver avuto intenzione di trasferire un mutuo dall’istituto di credito da cui l’aveva ottenuto a un altro; – di essersi rivolto a questo scopo allo studio del Dott. (OMISSIS) e di aver avuto contatto soltanto con impiegati, che gli avevano presentato un preventivo per 600,00 Euro; – di aver visto il notaio soltanto al momento della firma dell’atto; – di aver ricevuto allora la richiesta di 2.000,00 Euro; – di non avere avuto con sé tale maggiore somma; – di aver dovuto lasciare al notaio, a garanzia del pagamento, la propria carta di identità.

Impugnata dal Dott. (OMISSIS) e in via incidentale dal Consiglio notarile di Brescia, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano, che con sentenza del 2 agosto 2011, rigettato il primo gravame e accolto S’altro, ha dichiarato il notaio responsabile anche della violazione sub 1) e ha applicato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi.

Il Dott. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, in base a dodici motivi. Il Consiglio notarile di Brescia si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

Tra le censure rivolte alla sentenza impugnata deve essere presa in considerazione prioritariamente, dato il suo carattere preliminare e potenzialmente assorbente rispetto alle altre, quella formulata con il quarto motivo di ricorso, con cui il Dott. (OMISSIS) lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che competesse al giudice amministrativo pronunciare sulla questione relativa all’omissione, da parte del Presidente del Consiglio notarile, della comunicazione dell’avvio del procedimento, prescritta dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 7, applicabile anche nei procedimenti disciplinari nei confronti dei notai, in quanto richiamato dalla Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 160, come sostituito dal Decreto Legislativo 1 agosto 2006, n. 249, articolo 49.

Di questa doglianza il controricorrente ha contestato l’ammissibilità, osservando che è estranea alle previsioni dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, alle quali la Legge n. 89 del 1913, articolo 158 ter, inserito dal Decreto Legislativo n. 249 del 2006, articolo 46, limita la ricorribilità per cassazione delle sentenze pronunciate nei procedimenti disciplinari nei confronti dei notai.

L’eccezione va disattesa.

Nella disposizione citata dal resistente (ora abrogata dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 34, ma con effetto per i procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore e comunque riprodotta in parte qua dall’articolo 26 dello stesso decreto legislativo), il rinvio all’articolo 360 c.p.c., n. 3, deve ritenersi riferito alla violazione di norme non solo di diritto sostanziale, ma anche processuale. In questo senso, con riguardo alla disposizione di cui si tratta, già si è orientata la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 25 marzo 2010 n. 7169; ma contra Cass. 9 dicembre 2010 n. 24867, in motivazione), dalla quale non vi è ragione di discostarsi, stante il carattere “costituzionalmente orientato” dell’interpretazione scelta con il primo dei suddetti precedenti: quella adottata con il secondo, in cui non è stata affrontata la questione della sua compatibilità con la Costituzione, contrasta con il disposto dell’articolo 111 Cost., il quale ammette il ricorso per cassazione in ogni caso di “violazione di legge”, con dizione che da questa Corte è stata costantemente e univocamente intesa come comprensiva appunto anche del diritto processuale (v., per tutte, Cass. S.U. 22 agosto 2007 n. 17822).

Il motivo di ricorso in esame è fondato. Sul punto la Corte d’appello ha osservato che “la denunciata sussistenza di violazioni di legge afferenti la fase istruttoria deve essere fatta valere dinanzi al Giudice amministrativo”, in quanto comporta “un sindacato… su atti amministrativi preparatori provenienti dagli organi titolari dell’iniziativa disciplinare estraneo all’odierno giudizio, coinvolgente il merito del contendere e il dibattimento svoltosi dinanzi alla Co.re.di”.

Questa argomentazione non è corretta.

La “iniziativa disciplinare” non è un momento esterno al relativo procedimento, ma ne fa parte anch’essa e nell’ambito della sua regolamentazione infatti è disciplinata dalla Legge n. 89 del 1913, articolo 153, come modificato dal Decreto Legislativo n. 249 del 2006, articolo 39. Non vi è dunque ragione di distinguerla e separarla, ai fini della giurisdizione, dal contesto in cui è inserita, poiché l’illegittimità da cui eventualmente sia inficiata non ha natura e consistenza diversa da quella da cui in ipotesi siano affetti gli atti successivi. Anche se si tratta, nell’un caso e nell’altro, di atti di un procedimento amministrativo, si verte comunque, come sempre nel campo disciplinare, in tema di diritti soggettivi, la cui tutela è devoluta al giudice ordinario (cfr., da ultimo, Cass. s.u. 30 dicembre 2011 n. 30785).

Accolto pertanto il quarto motivo di ricorso e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto.

Ove il giudice a quo abbia erroneamente disconosciuto di essere dotato della giurisdizione che invece gli compete, questa Corte, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., può decidere la causa nel merito, ricorrendone le condizioni, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo (Cass. s.u. 29 aprile 2009 n. 9946).

Nella specie, in effetti, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatti essendo incontroverso che il Presidente del Consiglio notarile di Brescia, ricevuto l’esposto di (OMISSIS) e sentito costui, senza dare alcuna previa comunicazione ai Dott. (OMISSIS), ha investito il Consiglio stesso del promovimento del procedimento disciplinare.

In ciò non può essere ravvisata una violazione della Legge n. 241 del 1990, articolo 7, il quale limita il proprio ambito di operatività, escludendone il caso dell’esistenza di “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”: esigenze che nella materia di cui qui si tratta sono legislativamente presupposte dalla Legge n. 89 del 1013, articolo 153, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 249 del 2006, articolo 39, il quale dispone che “il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante”.

Decidendo nel merito, pertanto, deve essere rigettato il motivo del reclamo proposto dal Dott. (OMISSIS) avvero la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina per la Lombardia, relativamente alla dedotta violazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 7.

Ne consegue l’infondatezza del quinto motivo di ricorso, con cui si assume che la legittimità dell’intero procedimento è rimasta inficiata, a causa della mancanza della comunicazione del suo avvio.

Con i primi tre motivi di ricorso il Dott. (OMISSIS) sostiene che il reclamo incidentale tardivo del Consiglio notarile di Brescia avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Anche per tali questioni il resistente ha negato che possano avere ingresso in sede di legittimità, dato che attengono al rito e non rientrano quindi nelle previsioni dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. L’eccezione non può essere accolta, per le ragioni prima esposte a proposito del quarto motivo di ricorso.

Sostiene il ricorrente: – che l’istituto dell’impugnazione incidentale non può trovare applicazione nei procedimenti disciplinari nei confronti dei notai, la cui disciplina non lo prevede; – che esso non può comunque essere utilizzato, dopo la scadenza del termine per l’impugnazione, dal Consiglio notarile, poiché la sua qualità di parte pubblica lo obbliga ad esercitare anche in via di gravame l’azione disciplinare, sicché non gli è consentito di farlo discrezionalmente, impiegandolo come strumento di ritorsione alla proposizione del reclamo principale da parte dell’incolpato; – che nella specie la materia devoluta alla cognizione della Corte d’appello con il reclamo incidentale non era connessa con quella che aveva formato oggetto dell’impugnazione principale; – che una reformatio in peius della decisione di assoluzione adottata dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina non era consentita, poiché secondo la giurisprudenza di legittimità “la concreta individuazione delle condotte che costituiscono illecito disciplinare è rimessa esclusivamente alla vantazione dell’Ordine professionale”.

Nessuno di questi assunti è fondato.

La Legge n. 89 del 1913, articolo 158 bis, (ora abrogato, ma qui applicabile ratione temporis) richiamava la disciplina dettata per i procedimenti in camera di consiglio dal codice di procedura civile: procedimenti per i quali non si è mai dubitato, nella giurisprudenza di legittimità, che sia consentita la proposizione di impugnazioni incidentali, anche tardive (cfr., tra le altre, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1176). Peraltro, anche nella nuova disciplina della materia, contenuta nel Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 26, con effetto per i procedimenti disciplinari iniziati dopo la sua entrata in vigore, l’applicabilità dell’istituto è stata riconosciuta, poiché viene fatto ora rinvio al rito sommario di cognizione, anziché, come in precedenza, all’articolo 737 c.p.c. e ss..

Con riguardo alle impugnazioni, nel sistema della procedura civile, non sono stabilite limitazioni di sorta per le “parti pubbliche”. è dunque priva di ogni supporto normativo la tesi del ricorrente, secondo cui la proposizione di reclami incidentali tardivi, nei procedimenti disciplinari a carico dei notai, sarebbe preclusa ai titolari dell’azione. Né il riconoscimento (anche) a questi ultimi della facoltà di cui si tratta da luogo a quella “irrazionale disparità delle parti” che il Dott. (OMISSIS) denuncia con il primo motivo di ricorso: comporta invece la piena uguaglianza dei loro poteri di impugnazione, sicché va ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente chiede di sollevare, nel presupposto che il sistema sia “irrazionalmente sbilanciato a favore della parte pubblica”, ove ad essa fosse consentito di proporre reclamo incidentale tardivo.

Già con Cass. s.u. 23 gennaio 1998 n. 652 – cui si è poi stabilmente uniformata la giurisprudenza di legittimità – questa Corte si è orientata nel senso che l’impugnazione incidentale, anche se tardiva, può attenere a ogni capo della sentenza, anche se autonomo rispetto a quello investito con l’impugnazione principale.

La facoltà di adire la Corte d’appello è attribuita dalla Legge n. 89 del 1913, articolo 158, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 249 del 2006, articolo 45, a tutte le parti, compresi i titolari dell’azione disciplinare, sicché la decisione adottata in sede amministrativa può senz’altro essere riformata in senso sfavorevole all’incolpato.

Non è pertinente la giurisprudenza invocata dal ricorrente, la quale lascia “libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme” (Cass. s.u. 17 giugno 2010 n. 14617).

Nel contesto del secondo motivo di ricorso viene indicata una ulteriore causa di inammissibilità del reclamo incidentale proposto dal Consiglio notarile di Brescia avverso la pronuncia della Commissione amministrativa regionale di disciplina: si deduce che l’atto di impugnazione è meramente riproduttivo degli argomenti esposti nella precedente fase del procedimento e non tiene conto delle ragioni della decisione.

Anche questo assunto va disatteso.

è consolidata la giurisprudenza secondo cui “ai fini della specificità dei motivi richiesta dall’articolo 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. s.u. 25 novembre 2008 n. 28057). Il principio si attaglia perfettamente al caso di specie, poiché il Consiglio notarile di Brescia, nel suo reclamo, ha bensì ribadito ciò che aveva sostenuto davanti alla Commissione amministrativa regionale di disciplina, ma ha anche rivolto specifiche e puntuali censure alla decisione impugnata, contestando la fondatezza delle ragioni in base alle quali si era ritenuto che il fatto di cui al primo capo di incolpazione non costituisse l’infrazione disciplinare contestata.

A tale questione si riferisce il settimo motivo di ricorso, con il quale il Dott. (OMISSIS) lamenta che la Corte d’appello erroneamente e ingiustificatamente ha ritenuto che egli avesse mancato di adempiere l’obbligo, sancito dalla Legge n. 89 del 1913, articolo 47, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 249 del 2006, articolo 12, di indagare la volontà delle parti e di curare, sotto la propria direzione e responsabilità, la compilazione integrale dell’atto: si sostiene che tale prescrizione è stata puntualmente osservata, poiché dopo la lettura dell’atto il notaio aveva interpellato (OMISSIS) circa eventuali suoi dubbi e necessità di chiarimenti, ricevendone risposta negativa.

Neppure questa censura può essere accolta.

Pertinentemente la Corte d’appello, in proposito, ha richiamato Cass. 2 luglio 2010 n. 15727, secondo cui “l’opera professionale di cui è richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell’atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive perchè sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti”. Sebbene sia stato enunciato con riguardo alla responsabilità civile, non vi è ragione di non estendere tale principio a quella disciplinare, poiché appunto in via disciplinare è sanzionata, dalla Legge n. 89 del 1913, articolo 138, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 249 del 2006, articolo 22, la violazione del dovere di cui si tratta. Anziché limitarsi alla lettura di un atto già predisposto, pertanto, il Dott. (OMISSIS), che in precedenza non aveva avuto alcun contatto con l’interessato, avrebbe dovuto almeno in quella sede verificare quale fosse effettivamente il suo intento. La domanda circa eventuali “dubbi” e “chiarimenti”, rivolta a un profano come (OMISSIS), non poteva quindi esaurire l’indagine cui il notaio era tenuto, tanto che in realtà il risultato ottenuto è stato diverso da quello perseguito dalla parte: il rogito ha comportato, anziché la semplice “surroga”, la sostituzione del precedente mutuo con un altro, con aumento dell’affidamento di 2.000,00 euro (somma che corrisponde proprio all’importo del maggior onorario conseguentemente preteso dal notaio, rispetto a quello preventivato). è dunque ininfluente che il nuovo istituto mutuante Banco Posta – come sostiene il ricorrente, in base a una dichiarazione di un funzionario dell’istituto – all’epoca “non faceva surroghe” (ma in realtà vi era tenuto, per il disposto della Legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 8). Seppure così fosse stato, il Dott. (OMISSIS) avrebbe dovuto informarne (OMISSIS) e accertare se volesse ugualmente dare corso al negozio, con i più gravosi oneri anche fiscali che ne sarebbero derivati.

Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta di essere stato sanzionato – con violazione del principio dei contraddittorio – per un comportamento che non gli era stato contestato: aver inviato preventivamente una bozza del contratto a uno degli istituti di credito interessati e non anche a (OMISSIS).

La doglianza è infondata

La condotta che la Corte d’appello ha giudicato meritevole di sanzione è quella negativa – specificamente e puntualmente menzionata nel primo capo di incolpazione – consistita nell’avere il Dott. (OMISSIS) mancato di indagare la volontà delle parti. In questo contesto si inserisce la mancata previa trasmissione della minuta dell’atto da stipulare a (OMISSIS): trasmissione che eventualmente avrebbe potuto far reputare adempiuto il dovere di indagine di cui si tratta, in quanto in ipotesi idonea a dare tempo e modo all’interessato di far verificare la convenienza e la corrispondenza ai suoi intendimenti del futuro contratto, senza doverlo fare istantaneamente lui stesso al momento della sottoscrizione.

Con il nono motivo di ricorso il Dott. (OMISSIS) sostiene che nessun difetto di informazione gli è addebitabile, poiché il Banco Posta, ricevuta la bozza suddetta, aveva invitato il proprio cliente (OMISSIS) a prendere contatto con il notaio ed egli se ne era astenuto.

Anche questo assunto va disatteso.

è sufficiente, per rilevarne l’infondatezza, osservare che la mancanza di iniziativa delle parti non esime il notaio dal dovere di accertare la loro effettiva volontà, prima della estemporanea sottoposizione dell’atto per la firma.

L’ottavo e l’undicesimo motivo di impugnazione si riferiscono all’episodio del trattenimento della carta di identità di (OMISSIS) da parte del Dott. (OMISSIS), a garanzia del pagamento del compenso per l’opera professionale svolta. Secondo il ricorrente si è trattato del legittimo esercizio del diritto di ritenzione sancito per i professionisti dall’articolo 2235 c.c., e ribadito per i notai dalla Legge n. 89 del 1913, articolo 93, n. 5.

La tesi non è fondata.

I “documenti” che a norma delle suddette disposizioni i professionisti hanno facoltà di trattenere “per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti” sono quelli occorrenti per la dimostrazione dell’opera svolta. Non vi sono dunque compresi quelli che vengono esibiti al notaio dalle parti che egli non conosca personalmente, ai fini della loro identificazione.

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha ravvisato nel fatto un comportamento assolutamente disdicevole, tale da concretare la previsione della Legge n. 89 del 1913, articolo 147, lettera a), come modificato dal Decreto Legislativo n. 249 del 2006, articolo 30, che configura come illecito disciplinare ogni condotta dei notaio che “compromette, in qualunque modo…, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile”.

A fronte di ciò, è del tutto ininfluente che (OMISSIS), come deduce il ricorrente, avesse aderito alla richiesta di lasciare al notaio la propria carta di identità senza sentirvisi costretto e che la avesse ritirata mesi dopo aver provveduto a: pagamento del compenso, dimostrando così di non avere interesse a disporne immediatamente.

Né rileva che la conoscenza dell’episodio fosse rimasta circoscritta inizialmente agli unici due suoi protagonisti e che la condotta di cui si tratta fosse stata tenuta dal Dott. (OMISSIS) non nell’esercizio delle funzioni pubblicistiche notarili, ma con riferimento al rapporto civilistico di credito derivante dal contratto di prestazione d’opera professionale. La disposizione citata non subordina la propria applicabilità alla condizione che il fatto acquisti una notorietà generale e sanziona ogni comportamento scorretto, anche se tenuto nella vita privata.

Sostiene altresì il ricorrente, ritornando sui tema del divieto di reformatio in peius, che la Corte d’appello non avrebbe potuto riformare la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina, nella parte in cui aveva affermato che la ritenzione della carta di identità “di per sé, anche se assolutamente di cattivo gusto e poco elegante, probabilmente non sarebbe stato sufficiente da solo a scalfire la propria reputazione e il prestigio della classe notarile”.

L’assunto è infondato.

La pronuncia della Commissione, relativamente all’episodio di cui si tratta, era stata di dichiarazione di colpevolezza e di irrogazione della sanzione. La Corte d’appello l’ha confermata, soltanto correggendone la motivazione, come era in suo potere.

Con il decimo motivo di impugnazione, oltre che già con l’ottavo, il ricorrente si duole dell’eccessività della sanzione irrogatagli, sostenendo che è stata applicata in una misura sproporzionata rispetto ai fatti oggetto di incolpazione.

La doglianza è inammissibile.

La determinazione in concreto della sanzione da infliggere in sede disciplinare, nell’ambito di quelle previste dalle norme che le comminano, è esito dell’esercizio di poteri discrezionali conseguenti ad apprezzamenti eminentemente di merito, sicché non può formare oggetto di sindacato nel giudizio di legittimità (v, tra le altre, Cass. s.u. 26 maggio 2011 n. 11564).

Con il dodicesimo motivo di ricorso il Dott. (OMISSIS) prospetta il contrasto che a suo dire è ravvisabile tra il sistema disciplinare notarile e le previsioni sia della Costituzione sia della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, essendo prevista una fase amministrativa e un unico grado in sede giurisdizionale.

La questione è manifestamente infondata.

Le norme di rango primario invocate dal ricorrente non impongono il doppio grado di giudizio (Corte cost. 30 luglio 1997 n. 288). Né si può ritenere violato il principio di uguaglianza, in quanto vari altri ordinamenti disciplinari professionali prevedono un’articolazione analoga a quella prevista per i notai, come in particolare quello forense, che il ricorrente allega come tertium comparationis.

I motivi di ricorso diversi dal quarto vengono pertanto rigettati.

Stante la parziale cassazione della sentenza impugnata, occorre provvedere sulle spese sia del giudizio a quo, sia di quello di legittimità, che vanno poste a carico del ricorrente, in considerazione della complessiva sua soccombenza, e che si liquidano, le une, nella misura stessa già determinata a carico dei Dott. (OMISSIS) dalla Corte d’appello, le altre in 200,00 euro, oltre a 5.000,00 euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa sul punto la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta il motivo di reclamo relativo alla violazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 7; rigetta gli altri motivi di ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di merito, nella misura già determinata dalla Corte d’appello, e le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 200,00 euro, oltre a 5.000,00 euro per onorari, con gli accessori di legge.

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