Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 14 Ottobre 2020, n. 22181.
Successione: le quote di fondo comune di investimento non sono da ricomprendere nel concetto di “denaro, gioielli e mobili” ai fini dell’imposta di successione, con la conseguenza che il valore di queste quote di fondo comune non influisce sul calcolo della presuntiva esistenza nell’asse ereditario di denaro, gioielli e mobilia per un valore pari al 10% dell’attivo ereditario.
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