Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 19 gennaio 2021, n. 727.
Coacervo: «[…] non sono oggetto di coacervo le donazioni pregresse fiscalmente irrilevanti perché stipulate nel periodo in cui l’imposta di donazione non era vigente o perché esenti da imposta di donazione; l’esenzione rilevante a tale riguardo è sia quella che la legge disponesse al momento di stipula della donazione sia quella che la legge preveda al momento in cui si effettua il coacervo».
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