Cass. Civ., Sez. V, ordinanza del 3 agosto 2021, n. 22123.
Eredità: la collazione della precedente donazione nella massa ereditaria, con l’atto in cui viene sciolta la comunione ereditaria a seguito del decesso del genitore, non va astratta e rileva ai fini della determinazione della quota spettante ai singoli coeredi.
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