Cass. Civ., Sez. V, Sentenza 1 Agosto 2019, n. 20736
Divisioni: in caso di divisione di un immobile di proprietà al 50% tra due soggetti, tale che – a seguito dell’atto di divisione – uno abbia la proprietà di esso al 100% e l’altro un conguaglio del 50%, si applica un’imposta di registro con l’aliquota propria degli atti dichiarativi (quindi dell’1% della massa divisionale) in luogo di quella specifica degli atti traslativi (9% nel caso di un appartamento), in quanto si tratterebbe di una divisione vera e propria.
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