Corte di Cassazione

29 Aprile 2019

Cass. Civ. Sez. V, Sentenza 23 ottobre 2015 n. 21625

Corte Suprema di Cassazione – sezione quinta civile – sentenza n. 21625 del 23 ottobre 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Genova, in data 23 marzo 2004, emetteva la sentenza che teneva luogo del contratto di compravendita, ai sensi dell’articolo 2932 cod. civ., dichiarando i coniugi (promissari acquirenti Omissis) proprietari dell’immobile promesso in vendita da (promittente venditore Omissis) subordinatamente al pagamento della somma di lire 304.000.000, mai pagata.

La Corte d’appello di Genova confermava la decisione e la sentenza passava in giudicato. Nelle more della causa l’Agenzia delle entrate richiedeva alle parti contraenti il versamento dell’imposta di registro, bollo, ipotecaria e catastale nonché sanzioni per euro 19.676,63 applicando l’imposta proporzionale di registro prevista degli artt. 27, comma 3, e 37 del d.p.r. 131/86 sul presupposto che il pagamento del prezzo da parte degli acquirenti concretasse una condizione sospensiva meramente potestativa, il che comportava il versamento in ogni caso dell’imposta proporzionale. La commissione tributaria regionale di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la decisione della commissione tributaria provinciale, adita da (promissario acquirente Omissis), ritenendo che dovesse essere applicata l’imposta in misura fissa, a norma dell’art. 27, comma 1, d.p.r. 131/86, poiché la condizione del pagamento del prezzo, cui era subordinato il trasferimento del diritto di proprietà, doveva ritenersi quale condizione potestativa semplice o impropria.

Ricorreva per cassazione l’agenzia delle entrate svolgendo un unico motivo.

Si costituiva il contribuente (promissario acquirente Omissis) depositando controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce, con riferimento all’imposta di registro, la violazione dell’art. 27 d.p.r. 131/1986 e dell’art. 2932 cod. civ. censurando la decisione per avere la commissione tributaria regionale erroneamente negato che la sentenza ex art. 2932 c.c., ove il trasferimento della proprietà sia subordinato alla condizione del pagamento del prezzo, debba andare soggetta a imposta proporzionale.

Ritiene questo collegio di aderire all’indirizzo maggioritario, ispirato a finalità antielusiva del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, secondo il quale nelle sentenze produttive degli effetti di contratto non concluso, traslativo della proprietà di immobile, ex art. 2932 cod. civ., la condizione del pagamento del prezzo deve ritenersi non apposta in quanto meramente potestativa. Infatti è dirimente a tale proposito la considerazione che la controprestazione costituita dal pagamento del prezzo da parte dell’acquirente che ha agito ex art. 2932 c.c. è già stata seriamente offerta nell’ambito di valutazioni di convenienza già operate dall’acquirente all’atto dell’introduzione del giudizio ex art. 2932 c.c., comma 2, e pertanto il pagamento del prezzo è circostanza che dipende in senso giuridico esclusivamente dalla volontà dell’acquirente che si è già manifestata in tal senso.

Dunque in materia di imposta di registro, la sentenza che, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte sua del corrispettivo pattuito, è di per sè soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, in quanto è applicabile il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, comma 3, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente ( cfr., in tal senso, Cass. n. 16818 del 24/07/2014, Cass. n. 8544 del 11/04/2014,Cass. n. 6116 del 16/03/2011).

Per le ragioni testé esposte reputa il collegio di doversi discostare da due recenti pronunciamenti della corte di legittimità ( Cass. n. 9097 del 06/06/2012 e Cass. n. 18180 del 26/07/2013 ) secondo i quali “In tema di reddito di imposta di registro e di INVIM, la sentenza che subordini il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo è assoggettata a tributo solo al verificarsi di tale evento, atteso che in tale momento l’atto produce effetti traslativi, né può ritenersi applicabile l’art. 27, comma terzo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo il quale non sono considerati sottoposti a condizione gli atti subordinati a condizione meramente potestativa, perché questa ricorre quando l’evento futuro ed incerto consiste nel comportamento attivo od omissivo determinato da mero arbitrio della parte,

dovendo invece qualificarsi come potestativa la condizione costituita da un atto di esercizio della volontà dipendente da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi, che, pur essendo rimessi all’esclusiva valutazione di una parte, incidano sulle sue scelte, come quando la decisione attenga al pagamento di un prezzo di notevole importo.

Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., e il ricorso originario del contribuente va rigettato. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione dei discordi precedenti.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2015

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