Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 15 giugno 2016, n. 12362
Corte di Cassazione, VI-1 Sezione civile, ordinanza 15 giugno 2016, n. 12362.
sul ricorso 1219-2013 proposto da:
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e per essa la (OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SAS E DELLA SOCIA ACCOMANDATARIA (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) Srl, (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) NV, (OMISSIS) SA, CAMERA DI COMMERCIO IIAA TRAPANI, INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimati –
avverso il provvedimento N. 1442/12 del TRIBUNALE di MARSALA del 5/11/2012, depositato il 13/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell11/04/2016 dal Consigliere Relatore MAGDA CRISTIANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che insite per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1) (OMISSIS) s.p.a., nella qualita’ di procuratore di (OMISSIS) s.r.l. – cessionaria dei crediti in sofferenza della (OMISSIS) s.p.a. – chiedeva al giudice delegato al Fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita di un immobile che la societa’ aveva acquistato, con atto trascritto il 3.1.01, da (OMISSIS), debitore di (OMISSIS).
A sostegno della domanda (formulata nei limiti della somma per la quale la banca predetta aveva iscritto, il successivo 30.1.01, ipoteca giudiziale sull’immobile, in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto contro il venditore) (OMISSIS) deduceva che (OMISSIS) aveva agito nei confronti del (OMISSIS) e dell'(allora) (OMISSIS) ancora in bonis per ottenere, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., declaratoria di inefficacia della compravendita e che tale domanda era stata accolta con sentenza della Corte d’appello di Palermo del 7.2.07 passata in giudicato.
La domanda veniva respinta dal G.D..
Il reclamo L. Fall., ex articolo 26 proposto da (OMISSIS) contro il provvedimento e’ stato a sua volta respinto dall’adito Tribunale di Marsala, che ha rilevato che la sentenza, pronunciata contro (OMISSIS) in bonis, non era opponibile al Fallimento della societa’, dichiarato il (OMISSIS).
Il decreto, depositato il 13.11.2012, e’ stato impugnato da (OMISSIS), nell’indicata qualita’, con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce che, ancorche’ il giudizio ex articolo 2901 c.c. non sia stato dichiarato interrotto, la sentenza sarebbe idonea a far stato nei confronti del Fallimento.
(OMISSIS) s.p.a., creditrice ammessa allo stato passivo, ha resistito con controricorso.
Il curatore del fallimento intimato e gli altri creditori ammessi allo stato passivo non hanno svolto attivita’ difensiva.
2) Il ricorso appare inammissibile.
Va premesso che non puo’ condividersi l’assunto del tribunale, secondo cui la sentenza del Tribunale di Palermo non sarebbe opponibile alla massa dei creditori in quanto res inter alios acta.
(OMISSIS) non ha inteso, infatti, avvalersi della sentenza nei diretti confronti del Fallimento, ma si e’, correttamente, limitata a richiedere di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell’immobile, in forza di un titolo giudiziale che non poteva che essere emesso contro le originarie parti stipulanti e che non condanna la societa’ poi fallita alla restituzione del bene, ma sancisce soltanto l’inefficacia relativa dell’atto d’acquisto a suo tempo da questa stipulato. Questa Corte ha, del resto, gia’ avuto modo di affermare (Cass. n. 25850/011) che la sentenza di accoglimento dell’azione promossa dal creditore per ottenere la revoca dell’atto di alienazione di un immobile compiuto dal proprio debitore e’ opponibile al fallimento dell’acquirente secondo le regole ricavabili dagli articoli 2652 c.c., n. 5 e L. Fall., articolo 45, ovvero nel caso in cui la domanda ex articolo 2901 c.c. sia stata trascritta in data anteriore al fallimento.
Resta, tuttavia, che la ricorrente non solo ha illustrato la propria censura sotto un diverso e, per quanto appena detto, irrilevante profilo di diritto, ma non ha neppure precisato, nella narrativa del ricorso, se e quando la domanda di revocatoria avanzata da (OMISSIS) contro il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) in bonis sia stata trascritta.
In difetto di tale indicazione, deve ritenersi precluso a questa Code – che non puo’ scendere all’esame diretto degli atti, ne’ puo’ sopperire alle lacune delle parti attraverso indagini integrative – di verificare se detta domanda fosse stata trascritta, se l’atto di trascrizione fosse stato allegato all’istanza rivolta al curatore e al G.D. ai sensi della L. Fall., articolo 108, u.c. e se, in tale ipotesi, la trascrizione fosse stata eseguita in data anteriore alla sentenza dichiarativa.
Si dovrebbe pertanto concludere per l’inammissibilita’ del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
La ricorrente ha depositato memoria.
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non utilmente contraddette dalla ricorrente nella memoria depositata: l’errato inquadramento da parte del tribunale della questione controversa non esonerava, infatti, (OMISSIS) dall’illustrare in ricorso le effettive ragioni di annullamento della decisione; e’ indubbio, inoltre, che quand’anche questa Corte avesse potuto rilevarle d’ufficio, sarebbe stato onere della ricorrente di documentare quantomeno la tempestiva deduzione dinanzi al tribunale della circostanza di fatto indispensabile all’accoglimento della domanda, che solo tardivamente (nella memoria) si dice incontestata, ma che in realta’ non ha formato oggetto di valutazione da parte del giudice del merito, ne’ risulta essere stata in concreto sottoposta al suo esame.
La particolarita’ della questione trattata, l’indubbia erroneita’ del provvedimento impugnato e l’inconferenza delle difese svolte dalla controricorrente giustificano la declaratoria di integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.