Corte di Cassazione

1 Maggio 2019

Cass. Civ., Sez. VI, 23 marzo 2012, n. 4721

Cass. Civ., Sez. VI, 23.03.2012, n. 4721

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Professionisti – Notaio – Illecita concorrenza – Sanzione disciplinare – Sospensione dall’attività professionale.

L’art. 147 l. not. mentre non pone una limitazione della concorrenza tra notai – la cui liceità anzi implicitamente riconosce – ne vieta solamente le forme illecite, non in sé, bensì quale forma di lesione del bene protetto dalla norma del decoro e del prestigio della classe notarile, e prevede che la concorrenza illecita può concretizzarsi in una serie di comportamenti tipici (riduzione di onorari e diritti accessori, procacciatori di clienti, pubblicità) o atipici (utilizzo di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile), tra i quali va ricompresa la ricerca da parte del notaio di clientela mediante il ricorso a mezzi illeciti o scorretti.

Finocchiaro – Relatore Segreto

Svolgimento del processo


Il consiglio notarile di Grosseto chiedeva alla CO.RE.DI per la Toscana di procedere disciplinarmente nei confronti del notaio G.C. , con sede in … per violazione dell’art. 147 l. n. 89/1913 e segnatamente, per la violazione della norma di cui al par. 17 del previgente codice deontologico (all’epoca della sua vigenza), per aver svolto la sua attività avvalendosi dello Studio … (che rappresentava in realtà l’ideale continuazione dell’attività dello studio notarile del cessato notaio G. ) in (…) , il quale induceva le persone a scegliere il notaio incolpato, nonché la norma del vigente par. 31 del codice deontologico, che dispone che il notaio debba astenersi nella fase di assunzione dell’incarico da qualsiasi comportamento che possa influire sulla sua designazione, nonché dei par. 21, 22 e 31, dello stesso cod. deontologico, per mancata collaborazione al Consiglio Notarile di Grosseto.
La CO.RE.DI. affermava la responsabilità del notaio C., applicando la sanzione della censura e della sospensione dalla professione per mesi tre.
L’incolpato proponeva reclamo alla Corte di appello di Firenze.
La corte, con sentenza del 25.2.2011, rigettava il reclamo, ritenendo corretta l’affermazione di responsabilità disciplinare del C.G. , in relazione ad episodi di concorrenza illecita, per essersi il notaio avvalso di procacciatore d’affari (lo studio Ga.) nonché in relazione alla mancata collaborazione con il Consiglio.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione C.G. Resiste con controricorso il Consiglio notarile di Grosseto.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Secondo il ricorrente l’organo procedente avrebbe dovuto produrre in giudizio davanti alla COREDI la documentazione attinente al rapporto economico e segnatamente le fatture pagate dal notaio allo studio Ga. Lamenta inoltre il ricorrente che sono state valorizzate le dichiarazioni scritte rese da alcuni notai, mentre tali deposizioni dovevano essere rese con le formalità previste dal c.p.c. per l’assunzione dei testi (a norma dell’art. 156 bis l. n. 89/1913).
2.1. Il motivo è infondato.
Il convincimento del giudice di merito in ordine alla sussistenza di un preciso accordo tra lo studio dell’ex notaio G. e l’incolpato, ai fini del procacciamento di clienti a fronte di una corresponsione di percentuale dell’incasso, si fonda sia sulla documentazione acquisita, sia sulle dichiarazioni scritte rese dai notai B. e D. , sia sulle stesse ammissioni dell’incolpato.
2.2. Segnatamente, quanto alla mancata produzione delle fatture dei pagamenti effettuati dall’incolpato allo studio Ga. , tali prove ben potevano essere fornite dallo stesso incolpato, a norma dell’art. 156 bis l. 16.2.1913, n. 89, articolo aggiunto dall’art. 43, D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249.
Ciò vale a maggior ragione nei casi, come quello attuale, in cui opera il c.d. principio della vicinanza della prova, cioè l’effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrire la prova del proprio assunto (Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 582).
In ipotesi come quella in esame il ricorrente non solo è il soggetto che ha sollevato l’eccezione, ma anche colui che è in grado di fornire con minore onerosità la prova del suo assunto perché attiene ad un fatto della propria organizzazione fiscale, essendo egli in possesso delle fatture da lui pagate nei confronti dello studio Ga. e di cui lamenta la mancata produzione in giudizio.
2.3. Egualmente infondata è la censura relativa alla valenza assegnata alle dichiarazioni scritte di altri notai.
È vero che il c. 7 dell’art. 156 bis l. n. 89/1913 statuisce: “7. Il collegio assume, anche d’ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili”.
Sennonché il nostro sistema processuale è informato al principio del libero apprezzamento – da parte del giudice – delle prove cosiddette atipiche, ammissibili nel nostro ordinamento, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (Cass. 26/09/2000, n. 12763; Cass. del 27/03/2003, n. 4666).
2.4. Ne segue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico – riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze del processo (cfr. Cass. 13 marzo 1996, n. 2085).
Come, pertanto, la prova testimoniale e la produzione di verbali di altri giudizi nei quali siano contenute deposizioni testimoniali costituiscono due prove diverse, atteso che mentre la prima è una prova “orale”, la seconda è una “prova documentale atipica”, rimessa al prudente apprezzamento del giudice (cfr., al riguardo, ad esempio, Cass. 6 ottobre 1998, n. 9902), così nulla si oppone perché siano acquisite, al giudizio (come si è verificato nella specie) dichiarazioni resa per iscritto da terzi sui fatti di causa.
Gli scritti provenienti da terzi – in particolare – pur non avendo efficacia di prova testimoniale (non essendo stati raccolti nell’ambito del giudizio in contraddittorio tra le parti), né di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice del merito e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di convincimento (Cass. 9 maggio 1987, n. 4295), specie ove non sia contestata la veridicità formale (Cass. 4 novembre 1988, n. 5974).
2.5. Peraltro sempre a norma del e. 4 dell’art. 156 bis l. n. 89/1913, l’incolpato ben avrebbe potuto chiedere di sentire come testi i soggetti le cui dichiarazioni scritte erano state prodotte, ovvero altri soggetti, ove ritenesse di dover contestare il contenuto di tali dichiarazioni.
Accertato il valore, quantomeno indiziario, delle dichiarazioni scritte rese da terzi, ritenuto, ancora, che al di fuori dei casi di prove legali (art. 2700, 2702, 2709, 2721, 2733, 2738 ecc.) non esiste nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice (Cass. 8 aprile 1995, n. 4078).
2.6. I vizi motivazionali non possono consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove, difforme da quello preteso dalla parte, perché ciò spetta solo al giudice di merito.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 153, c. 3 l. n. 89/1913, nella parte in cui prevede che nella richiesta di procedimento l’organo che lo promuove indichi il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formuli le proprie conclusioni, nonché il vizio motivazionale sul punto.
In particolare il ricorrente lamenta la nullità della contestazione per indeterminatezza.
4. Il motivo è inammissibile.
Infatti il giudice del reclamo aveva rigettato tale doglianza per una duplice ragione: anzitutto aveva ritenuto che tale eccezione mossa solo in sede di reclamo fosse tardiva; inoltre aveva ritenuto che essa fosse infondata, poiché il notaio aveva esercitato pienamente il suo diritto di difesa.
Il motivo in esame censura solo la seconda ratio decidenti, con la conseguenza che il motivo è inammissibile.
Infatti va osservato che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 24/05/2006, n. 12372; Cass. 16/08/2006, n. 18170; Cass. 29/09/2005, n. 19161).
5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 147 l. n. 89/1913 e del principio deontologico del par. 16 lett. b) previgente Cod. deontologico e del paragrafo 31 del cod. deontologico vigente.
Il ricorrente assume, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, l’insussistenza nel merito dell’attività di illecita concorrenza mediante apertura di un ufficio secondario in (…) , rappresentante, in realtà l’ideale continuazione dell’attività di studio notarile del cessato notaio G. (par. 16 lett. b previgente cod. deontologico) ed avvalendosi di un terzo (lo studio Ga. nella specie) che inducesse persone a sceglierlo come notaio (par. 31 cod. deontologico vigente), con periodico e continuativo svolgimento di prestazioni presso tale studio.
6.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
In materia di responsabilità disciplinare dei notai, l’art. 147 l. not. individua con chiarezza l’interesse che si ritiene meritevole di tutela (ossia, la salvaguardia della dignità e reputazione del notaio, nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile) e determina la condotta sanzionarle in quella idonea a compromettere l’interesse tutelato. La lett. c) dell’art. 147 individua come illecita concorrenza quella effettuata con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell’opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.
Ne consegue che la norma menzionata, come tale del tutto rispettosa del principio di legalità, mentre non pone una limitazione della concorrenza tra i notai – la cui liceità anzi implicitamente riconosce – ne vieta solamente le forme illecite, non in sé, bensì quale forma di lesione del bene protetto dalla norma del decoro e del prestigio della classe notarile, e prevede che la concorrenza illecita in questione può concretizzarsi in una serie di comportamenti tipici (riduzione di onorari e diritti accessori, procacciatori di clienti, pubblicità) o atipici (utilizzo di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile), tra i quali va ricompresa la ricerca da parte del notaio di clientela mediante il ricorso a mezzi illeciti o scorretti (Cass. 04/12/2002, n. 17202).
6.2. A seguito della regolamentazione recata dal combinato disposto dei commi 1, lett. c), e 3 dell’art. 2 del d.l. n. 223 del 2006 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006), la eliminazione dal codice deontologico notarile, a partire dal 1 gennaio 2007, del divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, o, comunque, la nullità delle norme disciplinari che, entro detto termine, non si siano a ciò adeguate, non determina l’abolizione della fattispecie disciplinare di illecita concorrenza, presente nel codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale del notariato il 26 gennaio 2007 (art. 17) e già in quello approvato il 25 marzo 2004, consistente nel “servirsi dell’opera di procacciatori di clienti o l’utilizzazione di situazioni equivalenti”, la quale, peraltro, è stata in parte riprodotta anche dall’art. 31 del codice approvato il 5 aprile 2008, come divieto di servirsi “dell’opera di un terzo (procacciatore) che induca le persone a sceglierlo” o di conferire “al procacciatore l’incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti”. Infatti, dovendo le attività di procacciamento di affari e quelle ad esse analoghe essere intese non già in senso tecnico-giuridico, bensì generico e meramente economico, la norma deontologica e quella di matrice legislativa non sono tra loro incompatibili (Cass. 04/01/2010, n. 3). 6.3. Ne consegue che non sussiste la lamentata violazione di legge.
La sentenza impugnata, valutando la condotta dell’incolpato sulla base delle prove raccolte, è pervenuta alla conclusione, correttamente motivata, che il notaio C. aveva svolto una rilevante ed abituale attività professionale non in virtù delle proprie capacità professionali, ma avvalendosi della clientela che faceva capo allo studio Ga. , che, sia pure con soluzione di continuità, aveva ivi svolto l’attività di notaio.
Non vi è dubbio che tale condotta costituisca concorrenza sleale, mentre non rileva la circostanza che l’iniziativa sia partita dal terzo o dal notaio.
6.4. Quanto all’illecito costituito dalla mancata collaborazione, va osservato che il Consiglio notarile ha anche funzioni di vigilanza e controllo, allo scopo di acquisire notizie da documentazione in possesso dei notai. Il codice deontologico fa obbligo al notaio “di comunicare al consiglio notarile i dati e le informazioni in genere che gli siano richieste, riguardanti la propria attività professionale”, nonché, “di esibire o trasmettere copia, estratti dei repertori e di atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale”. La mancata collaborazione da parte del notaio, che non risponde alla richiesta di tali informazioni, attinenti alla sua attività, avanzata dal Consiglio notarile nell’espletamento dei suoi compiti d’istituto, comporta violazione di un fondamentale principio deontologico (cfr. Cass. n. 6908/1998).
Anche sotto questo profilo, le censure sono infondate.
7. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 144 l. n.89/1913, per la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il vizio motivazionale in merito a tale diniego, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
8. Il motivo è infondato.
Anche nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione (Cass. 18.5.1994, n. 4866; Cass. 25/02/2000, n. 2138 Cass. civ., Sez. III, 06/07/2006, n. 15351).
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’incolpato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo.
Vale anche in questa sede, quanto ritenuto da questa Corte in sede penale, per cui il riconoscimento/diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. E ciò vale anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Cass. pen., Sez. IV, 26/06/2007, n. 35671; Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2004, n. 5821).
Nella fattispecie la corte di merito ha correttamente motivato il diniego della concessione delle attenuanti nella mancanza di ogni collaborazione con l’organo inquirente e con quello giudicante.
9. Il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, liquidate in complessivi Euro. 3200,00, di cui Euro. 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 23.03.2012

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