Cass. Civ.,Sez. VI, 27 maggio 2011, n. 11791
Rigettato il ricorso di un notaio, incolpato di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario: inutile il suo richiamo alla potenziale eco negativa che questa notizia avrebbe determinato nella piccola comunità dove lavorava.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Sentenza 14 aprile – 27 maggio 2011, n. 11791
(Presidente Finocchiaro – Relatore Segreto)
Svolgimento del processo
Con provvedimento depositato il 21.9.2009, la Commissione regionale di Disciplina di Firenze, ritenuta la responsabilità del notaio F..C. in ordine all’incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario, compromettendo la dignità ed il decoro della classe notarile, e di non aver prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell’Ordine notarile di Firenze, in violazione dell’art. 147, lett. a e b legge notarile, condannava l’incolpato alla sanzione disciplinare di un anno di sospensione dalla professione. Avverso questa decisione proponeva reclamo il C.F. La corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 12.4.2010, rigettava il reclamo.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C., che ha anche presentato memoria. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 153.3, l. not. e 21 septies l. 241/1990, la nullità del procedimento. Art. 360 n. 5 c.p.c. e l’insufficienza della motivazione.
Il ricorrente lamenta il difetto di adeguata contestazione dell’illecito disciplinare, poiché l’estratto dell’adunanza consiliare del 16.12.2008 era privo delle conclusioni e l’atto integrativo del 16.4.2009 era privo dei requisiti idonei a costituire un atto di convalida e di contestazione degli addebiti.
2. Il motivo è inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza, non risultando i suddetti atti trascritti nel ricorso, almeno nelle parti salienti.
È giurisprudenza costante di questa Corte che nell’ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c., così come nell’ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., è necessario che la parte, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, evidenzi in forma adeguata “gli elementi di giudizio in fatto” di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice “a quo” perché asseritamente erroneo, o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice; pertanto, la parte deve riportare nell’atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi, bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti, nonché il testo integrale di essi o, quantomeno, della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto (Cass. civ., Sez. II, 29/04/2002, n. 6224).
Per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione delle regole generali che presiedono al procedimento disciplinare, nonché la nullità del procedimento disciplinare per vizio di composizione dell’organo e per violazione delle norme sull’imparzialità, nonché omessa motivazione, a norma dell’art. 360 n. 3,4 e 5 c.p.c..
Secondo il ricorrente sussisterebbe la nullità del procedimento disciplinare perché tale procedimento è stato promosso dal Presidente del Consiglio notarile di Firenze, il quale avrebbe dovuto, invece, astenersi da tale attività, poiché aveva proceduto all’audizione di esso notaio e perché svolgeva attività professionale per la banca, denunziante i fatti oggetto del procedimento.
4. Il motivo è infondato.
L’art. 154 della l. n. 89/1923, come sostituito dall’art. 40, d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249, con i limiti e la decorrenza indicati, rispettivamente, negli artt. 54 e 55 dello stesso decreto, prevede le ipotesi di astensione e di ricusazione (riportandosi agli artt. 51 e 52 c.p.c.) esclusivamente per i componenti della commissione regionale di disciplina e non per i soggetti titolari dell’iniziativa disciplinare ( Procuratore della Repubblica; Presidente del consiglio notarile del distretto di appartenenza, Capo dell’archivio notarile, competente per l’ispezione, art. 153 l. not.).
È altresì principio pacifico che le norme in tema di astensione e ricusazione sono di stretta interpretazione, per cui le ipotesi di astensione suddette non possono essere estese dai componenti della CO.RE.DI, agli organi titolari dell’iniziativa disciplinare.
5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 156 l. not., con conseguente estinzione del processo, omessa ed insufficiente motivazione a norma dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Assume il ricorrente che, poiché il procedimento disciplinare non ha avuto luogo nel termine di giorni 30 successivi alla scadenza del termine per il deposito di memorie, ma successivamente, il mancato rispetto di tale termine ha determinato l’estinzione del procedimento.
6. Il motivo è infondato.
Infatti la predetta norma, pur disponendo che il presidente del collegio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria fissa la data per la discussione, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima, non dispone che il termine è perentorio oppure che il decorso di tale termine comporti l’estinzione del procedimento, con la conseguenza che il termine deve ritenersi solo ordinatorio (art. 152, e. 2, c.p.c.).
7. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 147 lett. a) l. not. e degli artt. 2697, 2729 c.c., nonché il vizio motivazionale a norma dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.
Lamenta il ricorrente che la corte di appello a fronte della censura sulla mancanza di prove per il pregiudizio che sarebbe stato cagionato dal contegno del C. alla categoria notarile, si è limitata a dire che tale illecita condotta sarebbe provata documentalmente.
Secondo il notaio ricorrente tale documentazione era costituita solo da un elenco formato dalla stessa banca denunziante e che egli aveva restituito sia l’importo di Euro. 151.649,00 sia i titoli cambiari per un totale di Euro. 331.627,95.
Inoltre il ricorrente lamenta che è stato violato il suo diritto di difesa, poiché solo a seguito della decisione della COREDI, ha appreso che il suo comportamento avrebbe avuto un eco negativo nella comunità di Lastra a Signa.
8. Il motivo è infondato.
Con esso il ricorrente mira ad una rivalutazione degli elementi probatori sulla base dei quali la corte di appello ha ritenuto di dovere confermare la decisione reclamata della COREDI. Con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di legittimità, la corte ha ritenuto che l’illecita condotta del notaio, consistita nell’avere trattenuto indebitamente documenti e denaro appartenenti a terzi era non solo provata documentalmente, ma anche ammessa implicitamente in sede di reclamo dal notaio, il quale assumeva infondatamente che essa era lecita.
Essendo questa la ricostruzione fattuale operata dalla Commissione prima e dalla Corte di merito poi, correttamente è stato ritenuto che ciò integrava compromissione del decoro o del prestigio della classe notarile. Il riferimento all’eco negativo nella comunità di Lastra a Signa non integra un nuovo o diverso episodio di illecito disciplinare ma indica solo come il suddetto fatto di illecito (costituito dal non giustificato trattenimento di denaro e di documenti di terzi )aveva effetti di risonanza maggiore per il fatto che si era verificato in una piccola comunità. Qui, quindi non si tratta della contestazione postuma di un fatto nuovo, ma della rilevanza assegnata ad un fatto già noto all’incolpatole cioè la rilevanza del luogo di consumazione dell’illecito ascritto, che era un piccolo comune.
9.Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 147 l. not. La violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di aggravante per omessa collaborazione con il consiglio notarile ed il difetto di motivazione sul punto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.
Assume il ricorrente che erroneamente la corte ha ritenuto che sussistesse tale mancanza di collaborazione per non avere esso incolpato fatto pervenire al Consiglio dell’ordine entro 15 giorni dalla contestazione alcun scritto difensivo.
10.1. Il motivo è infondato.
Va osservato che il Consiglio notarile ha anche funzioni di vigilanza e controllo, allo scopo di acquisire notizie da documentazione in possesso dei notai; che il codice deontologico fa obbligo al notaio “di comunicare al consiglio notarile i dati e le informazioni in genere che gli siano richieste, riguardanti la propria attività professionale”, nonché, “di esibire o trasmettere copia, estratti dei repertori e di atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale” (punti A4.1, B1, B2) e che la mancata collaborazione da parte del notaio, che non risponde alla richiesta di tali informazioni, attinenti alla sua attività, avanzata dal Consiglio notarile nell’espletamento dei suoi compiti d’istituto, comporta violazione di un fondamentale principio deontologico (cfr. Cass. n. 6908/1998).
10.2. È tuttavia esatto che nell’obbligo di collaborazione con il consiglio non può essere ricompreso anche quello di far pervenire entro g. 15 dall’avviso scritti difensivi al Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 155, c. 2, della l. not. Infatti, in quanto essenzialmente finalizzata a consentire al notaio iscritto di esercitare tempestivamente il suo diritto di difesa, la semplice richiesta di deduzioni nella fase preliminare del procedimento disciplinare non comporta, in caso di mancata risposta, alcuna sanzione disciplinare, costituendo questa solo una modalità della linea difensiva.
10.3. Sennonché nella fattispecie non è questo che nella contestazione e nella decisione ha integrato il fatto addebitato.
Infatti, come emerge dalla sentenza impugnata, al notaio ai fini dell’illecito di cui all’art. 147, lett. b) era stata contestata la mancata collaborazione ai tentativi di amichevole composizione, tentati dal Consiglio Notarile di Firenze, nonché la mancata trasmissione della documentazione in suo possesso, attinente ai fatti.
11. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 bis c. 7 l. not., per non avere la Commissione di disciplina assunto d’ufficio tutte le prove necessarie.
12. Il motivo è inammissibile per genericità, anche sotto il profilo dell’autosufficienza.
Infatti il ricorrente non indica quali fossero le prove che la COREDI avrebbe dovuto raccogliere e quale era l’oggetto di tali prove.
13. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 144 l. not. ed il difetto di motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
14.1. Il motivo è infondato.
Osserva questa Corte che, pur risultando la legge notarile anteriore all’introduzione nel nostro ordinamento della norma di cui all’art. 62 bis c.p., la disposizione di cui all’art. 144 l. n. 89/1913, può del tutto legittimamente interpretarsi alla luce di tale ricordata disposizione penale, con riferimento a circostanze “innominate” tale da attenuare la gravità dell’addebito in relazione alla sanzione da applicare, integrando la disposizione di cui al cit. art. 144 una fattispecie normativa cosiddetta “in bonam partem“, dotata di propria autonomia concettuale e giuridica, ed idonea ad integrarsi con la sussunzione di circostanze socialmente rilevanti e tali corrispondere, di fatto, alle circostanze attenuanti generiche del diritto penale, senza che tale procedimento penale realizzi gli estremi della c.d. integrazione analogica.
14.2.Anche nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione (Cass. 18.5.1994, n. 4866; Cass. 25/02/2000, n. 2138; Cass. 06/07/2006, n. 15351). Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’incolpato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo.
Vale anche in questa sede, quanto ritenuto da questa Corte in sede penale, per cui il riconoscimento/diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. E ciò vale anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Cass. pen., Sez. IV, 26/06/2007, n. 35671; Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2004, n. 5821).
14.3.Nella fattispecie la corte di merito ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, adottando congrua motivazione nei termini di sufficienza sopra indicati.
La Corte territoriale ha, infatti, rilevato che nell’ambito della valutazione della meritevolezza delle attenuanti generiche non potesse tenersi conto della restituzione dei titoli, poiché essa non era stata spontanea, ma necessitata da un provvedimento cautelare dell’AGO ex art. 700 c.p. Trattasi di valutazione di merito immune da vizi di legittimità rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità.
15. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese