Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 11 settembre 2017, n. 21036
Corte di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 11 settembre 2017, n. 21036
ORDINANZA
sul ricorso 17225/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1052/2016 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 13/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti (OMISSIS) insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione alla lite dalla medesima incardinata avanti al Tribunale di Ancona avente ad oggetto la liquidazione della quota di partecipazione da essa detenuta nella s.a.s. (OMISSIS), di seguito divenuta (OMISSIS) s.r.l., dalla quale era receduta con comunicazione del 19.5.2004.
Nell’occasione il giudice adito, accogliendo l’eccezione della controparte – che aveva opposto la competenza in materia del collegio arbitrale previsto dall’articolo 21 dello statuto sociale della (OMISSIS) s.r.l. ed aveva percio’ concluso per la improponibilta’ della domanda – ha declinato la propria cognizione ed affermato “l’appartenenza della presente controversia alla cognizione del giudizio arbitrale” sul presupposto che le ragioni della lite erano chiaramente riconducibili al rapporto societario tra l’attrice ed il convenuto (OMISSIS) nella (OMISSIS) s.a.s., trasformatasi in (OMISSIS) s.r.l. e dal medesimo rapporto erano percio’ scaturite.
Il mezzo ora proposto si vale di un solo motivo di impugnazione.
Hanno svolto attivita’ difensiva entrambe le controparti.
Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell’articolo 380-ter c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ fondato e va pertanto accolto.
3. Con l’unico mezzo proposto la (OMISSIS) deduce l’erroneita’ dell’impugnato pronunciamento in ragione della dirimente considerazione che il Tribunale adito avrebbe ritenuto applicabile nella specie la citata clausola compromissoria inserita all’articolo 21 dello statuto sociale della (OMISSIS) s.r.l., sebbene questa non fosse opponibile alla deducente essendo essa estranea alla compagine sociale di detta societa’ in quanto, pur se la (OMISSIS) s.r.l. era frutto della trasformazione della (OMISSIS) s.a.s., da quest’ultima societa’ la deducente era receduta con comunicazione del 19.5.2004, prima che avesse luogo la trasformazione avvenuta il 5.8.2011.
4. Va invero premesso che secondo lo stabile insegnamento di questa Corte, da ultimo ribadito da Cass., Sez. 1, 8/03/2013, n. 5836, “il recesso da una societa’ di persone e’ un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non e’ una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla societa’, perde lo “status socii” nonche’ il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota”.
Come e’ noto infatti, trattandosi di una dichiarazione recettizia, a cui si rende applicabile l’articolo 1334 c.c., la dichiarazione di recesso del socio produce i suoi effetti nel momento in cui la volonta’ del socio di sciogliersi dal vincolo societario viene portata a conoscenza della societa’ (Cass., Sez. 1, 24/09/2009, n. 20544), di modo che a seguito di essa, il rapporto sociale si scioglie limitatamente alla posizione del recedente, che perde la qualifica di socio, cessa di essere obbligato in relazione alle future obbligazioni che dovessero gravare sulla societa’ (articolo 2290 c.c.) e diviene titolare nei confronti di questa di un diritto di credito alla liquidazione della quota (Cass., Sez. 1, 23/10/2001, n. 22574).
La circostanza, dunque, che per effetto della comunicazione di recesso il rapporto sociale tra il socio e la societa’ si sciolga hinc et inde e che si caduca percio’ a far tempo dalla sua conoscenza da parte della societa’ ogni vincolo nascente dal rapporto pregresso, con eccezione dei soli rapporti obbligatori sorti fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento, rende inopponibili al recedente tutte le successive vicende che dovessero interessare la societa’, sicche’ sono conseguentemente irrilevanti nei suoi confronti, tra l’altro, i mutamenti che abbiano ad oggetto il suo assetto organizzativo e, segnatamente, il fatto che la societa’ originariamente di persone si trasformi, come qui e’ avvenuto, in una societa’ di capitali.
Rispetto a cio’ il socio receduto e’ un terzo estraneo o, piu’ esattamente, un creditore della societa’ risultante dalla trasformazione, a cui vengono infatti trasferiti in forza della mera mutazione formale che ha luogo all’esito del relativo procedimento, senza soluzione di continuita’, i crediti ed i debiti che la societa’ aveva contratto in precedenza.
Egli non e’ percio’ piu’ parte del rapporto societario che continua nella diversa forma organizzativa scaturita dalla trasformazione e non gli sono per questo opponibili le clausole statutarie – e dunque anche la clausola compromissoria – che governano il funzionamento della societa’ nella mutata veste formale.
5. Se a questo assunto – che importa che competente a conoscere della lite in questione sia quindi il giudice ordinario e non il collegio arbitrale previsto dallo statuto della societa’ trasformata – non e’ percio’ opponibile l’argomento secondo cui la controversia, afferendo al rapporto sociale, ricade nell’ambito della competenza arbitrale, cosi’ come delineata dall’articolo 21 del citato statuto sulla base della quale il Tribunale ha declinato la propria cognizione – tanto piu’ se non sia neppure dimostrata l’approvazione per iscritto della relativa clausola a mente dell’articolo 808 c.p.c. – neppure esso si offre a smentite sotto i diversi profili – tempestivamente azionati – della continuata iscrizione del nominativo della (OMISSIS) nel libro soci della (OMISSIS) s.r.l. e della percezione da parte da sua nell’anno 2005, successivamente alla comunicazione di recesso, dei dividendi sociali.
L’inconferenza invero del primo argomento e’ conseguenza diretta della constatazione che, come si e’ sopra sottolineato, il recesso scioglie immediatamente, senza necessita’ di attivita’ ulteriori, il rapporto sociale limitatamente al socio che lo comunichi e che da quel momento diviene semplicemente un creditore della societa’, sicche’ se il suo nominativo risulti a libro soci e’ solo perche’ la societa’ ha ignorato gli effetti del recesso. Il secondo argomento non prova viceversa nulla, poiche’ nella specie i dividendi sono stati percepiti nell’anno 2005 quando ancora la trasformazione era di la’ da venire, non e’ provato che non si riferiscano all’esercizio precedente, allorche’ la (OMISSIS) era ancora socia, e non e’ allegato che siano stati percepiti negli anni successivi alla comunicazione di recesso, onde la circostanza, in difetto di ogni altra indicazione, non e’ rappresentativa di quella comune volonta’ dei soci di proseguire nel rapporto sociale in grado di neutralizzare gli effetti del recesso.
6. Il ricorso va dunque accolto con l’effetto che andra’ dichiarata la competenza del Tribunale di Ancona e che la causa andra’ percio’ riassunta avanti al giudice competente entro prefissando termine.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Ancona e fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rimette al giudice designato la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.