Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 21 Gennaio 2020, n. 1270.
Corte di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1270. Responsabilità professionale (1): ammissibile il risarcimento del danno in forma specifica con obbligo alla cancellazione dell’ipoteca non rilevata dal notaio, ma a condizione che vi sia la possibilità di ottenere il consenso del creditore procedente e il relativo incombente non sia eccessivamente gravoso (sia per la natura dell’attività occorrente, sia per la congruità, rispetto al danno, della somma da pagare).
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