Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 2 marzo 2022, n. 6846.
Registro: quando la legge consente che il valore dell’immobile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di donazione e successione non sia rettificabile dall’Ufficio, perché dichiarato in misura pari o superiore al cd. valore catastale, occorre che, in presenza di una pluralità di beni immobili, sia evidenziato l’individuale valore di ciascuno di essi.
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