Corte di Cassazione

29 Aprile 2019

Cass. Civ., Sez. VI, sentenza 8 gennaio 2015, n. 110

Corte di Cassazione VI Sezione Civile, Sendenza 110 dell’8.01.2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27217/2013, proposto da:

D.P.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. GRANIERO

VINCENZO, presso lo studio del quale in Battipaglia, alla via Mazzini, n. 21/d, elettivamente domicilia;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/04/13 della Commissione tributaria regionale della Campania, sede di Salerno,

sezione 4, depositata in data 25 marzo 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2014 dal consigliere

Angelina Maria Perrino e letta la relazione da lei depositata, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

constatata la regolarità delle comunicazioni;

osserva quanto segue:

Svolgimento del processo

D.P.M. ha impugnato l’avviso di liquidazione e d’irrogazione sanzioni notificatogli col quale l’ufficio, previa l’implicita revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, aveva riliquidato le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla compravendita di un immobile da destinare ad abitazione, per mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi dalla data di stipula del rogito, registrato il 4 aprile 2005.

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso e quella regionale ha respinto l’appello del contribuente, rimarcando che, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, occorre riconoscere assoluta prevalenza alle risultanze degli atti dello stato civile e che, nel caso in esame, non risultava documentato che il contribuente avesse formulato la richiesta di variazione anagrafica entro il periodo di diciotto mesi dall’acquisto.

Ricorre D.P.M. per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a due motivi, al quale l’Agenzia replica con controricorso.

Motivazione

1. – Il ricorso può essere definito in camera di consiglio, risultando manifestamente fondato, per quanto di ragione.

2. – Infondato è il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per l’inconferenza della motivazione con i motivi di appello.

2.1. – Ciò in quanto la statuizione censurata, secondo cui ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa rilevano le sole risultanze dello stato civile funge, nell’impianto della sentenza, da mero inquadramento giuridico della fattispecie.

3. – Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, anch’esso proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale il contribuente si duole ancora della nullità della sentenza, là dove ha ritenuto non documentata la circostanza della tempestiva presentazione della richiesta di variazione anagrafica della residenza nel Comune dov’è ubicato l’immobile cui si riferiscono i benefici fiscali, trascurando che tale circostanza è pacifica in atti.

3.1. – Il ricorrente ha difatti dato conto, mediante l’allegazione della sentenza di primo grado e delle allegazioni difensive dell’ufficio, che tra le parti è stato sempre pacifico che egli abbia proposto la richiesta di variazione anagrafica entro quindici mesi dal rogito e che il cambiamento di residenza risulti annotato con ritardo nei registri anagrafici.

3.2. – La sentenza sul punto si pone in violazione del principio, già affermato dalla Corte, in base al quale la non contestazione del convenuto è condotta univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (vedi, fra varie, Cass. 9 marzo 2012, n. 3727 nonchè 5 marzo 2009, n. 5356).

3.3. – Principio che, rilevando in questo caso sotto l’aspetto probatorio, è coerente con le peculiarità del processo tributario (giusta i chiarimenti di Cass. 13834/14), anche in considerazione della natura impugnatoria di questo, che impone al giudice di valutare la pretesa impositiva in base alla sua formulazione da parte dell’ufficio, tenendo conto delle contestazioni del contribuente.

3.3. – E la violazione è vieppiù rilevante, in quanto alla fattispecie è applicabile il principio di diritto, reiteratamente affermato dalla Corte, secondo cui, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali deve tener conto della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, sancito anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2, (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente)- che, nell’affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza; di guisa che il beneficio fiscale della “prima casa” spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell’acquisto dell’immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l’immobile stesso (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22528; conformi, Cass. 15412/08 e, da ultimo, Cass. 5 settembre 2014, n. 18770).

4. – Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata.

4.1. – Non emergendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con l’accoglimento dell’impugnazione originariamente proposta.

4.2. – Le peculiarità della vicenda, tuttavia, comportano la compensazione di tutte le voci di spesa.

PQM

la Corte:

– respinge il primo motivo di ricorso;

– accoglie il secondo motivo di ricorso;

– cassa la sentenza impugnata;

– decidendo nel merito, accoglie l’impugnazione originariamente proposta;

– compensa tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2015

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