Corte di Cassazione

23 Aprile 2019

Cass. Civ., VI sez. Civ., sentenza 29 settembre 2016 n. 19325

Corte di Cassazione, VI Sezione civile, ordinanza 29 settembre 2016, n. 19325

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3736-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 81/9/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 3/06/2013, depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 446 del 1997, articolo 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

1.1. Assume la ricorrente che, essendo “pacifico e ammesso da controparte nonche’ assunto in sentenza… che il contribuente svolga la sua attivita’ in forma associata, sebbene in una societa’ semplice”, la C.T.R. avrebbe erroneamente “escluso che detta circostanza integri il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione”, peraltro senza che il contribuente avesse “fornito la prova contraria atta a superare la presunzione relativa.. in virtu’ della quale il professionista si avvale, per la propria attivita’ di lavoro autonomo, del capitale e del lavoro dello studio associato”.

1.2. Il motivo e’ manifestamente infondato.

1.3. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge inequivocabilmente che i giudici d’appello, contrariamente a quanto assume l’odierna ricorrente, hanno accertato l’inesistenza di uno studio associato, osservando che “la collaborazione con lo Studio legale Associato (OMISSIS) non fa ravvisare alcuna associazione con tale studio, posto che il ricorrente-appellante ha dimostrato documentalmente che le sue prestazioni sono regolarmente fatturate dal predetto studio, pertanto la circostanza che lo stesso abbia a disposizione tale struttura non significa che vi sia una organizzazione autonoma in capo al ricorrente, posto che, come ben chiarito dalla Suprema Corte l’autonomia della struttura deve riguardare colui che in essa vi eserciti quale titolare, e non e’ questo il caso dell’appellante”, non essendo “sufficiente, ai fini dell’imposta Irap, che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma e’ anche necessario che questa struttura sia autonoma, cioe’ faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensi’ anche sotto i profili organizzativi. Non sono percio’ soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attivita’ svolte all’interno di una struttura a altri organizzata”.

1.4. Nella stessa sentenza si da’ ano che, dalla certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate dallo Studio Legale Associato (OMISSIS), allegata in primo grado dal contribuente, emergeva che l’intero reddito del contribuente nell’anno 2007 originava da tale cliente, con il quale era stato posto in essere non gia’ un’attivita’ in forma associata, bensi’ “un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con fatturazione mensile ad importo tendenzialmente fisso, per un totale di 13 mensilita’, oltre fatture di rimborso spese”. Il contribuente aveva inoltre documentato che “l’immobile di cui usufruiva a Roma, abitando il (OMISSIS) a Firenze, era condotto a uso promiscuo in quanto adibito all’esercizio della professione e all’uso personale”.

1.5. Alla luce del materiale probatorio acquisito, i giudici regionali hanno quindi escluso la sussistenza del presupposto impositivo ai fini Irap, rilevando che “dalle dichiarazioni dei redditi non risulta nessun costo per lavoro dipendente, ne’ di spese per prestazioni collaborative. I beni strumentali, inoltre, sono di modesto valore e strettamente necessari per svolgere l’attivita’ del ricorrente”.

1.6. Tale decisum pertanto, lungi dall’integrare il lamentato error in iudicando, risulta in linea con il formante giurisprudenziale nomofilattico, e segnatamente con il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, in base al quale l’accertamento del “requisito della autonoma organizzazione… spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato” (Cass. s.u. 10 maggio 2016, n. 9451).

1.7. I continui riferimenti all’esistenza di uno studio associato appaiono quindi del tutto fuorvianti, poiche’ questa Corte ha di recente ribadito che solo “quando l’attivita’ e’ esercitata dalla societa’ e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 3, – comprese quindi le societa’ semplici e le associazioni senza personalita’ giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni -essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attivita’ e’ svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi percio’ escludere la necessita’ di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione” (Cass. s.u. 14 aprile 2016, n. 7371; conf. Cass. nn. 15317/13, 21669/10, 16784/10). Ipotesi, questa, che come visto e’ stata motivatamente esclusa, in fatto, dal giudice di secondo grado.

2. Con il secondo mezzo l’amministrazione finanziaria lamenta in via subordinata l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5)”.

2.1. Il motivo e’ palesemente inammissibile, trattandosi di sentenza d’appello pubblicata successivamente all’11 settembre 2012, che non poteva essere assoggettata a censura motivazionale secondo il precedente paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

2.3. Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunziabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’articolo 348-ter c.p.c., u.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimita’ in materia tributaria, alla luce del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 62, non ha connotazioni di specialita’. Ne consegue che il Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546″, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialita’ del giudizio tributario di merito” (Cass. s.u. nn. 8053/14 e 8054/14).

3. La doglianza veicolata dal terzo motivo, sempre in subordine ed in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, invece manifestamente infondata, essendo palese che sul fatto decisivo indicato – “l’esercizio, in firma associata oltre che in firma individuale, della attivita’ de qua” – l’esame non e’ stato affatto omesso, costituendo esso, al contrario, il punto qualificante ed ampiamente argomentato della motivazione resa dai giudici regionali.

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Non vi e’ luogo a condanna alle spese, le quali restano a carico della parte ricorrente che le ha anticipate, non avendo l’intimato svolto difese mediante controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

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