Corte di Cassazione

26 Aprile 2019

Cass. Pen., sez. III, sentenza 29 aprile 2016 n. 17723

Corte di Cassazione, III Sezione penale, sentenza 29 aprile 2016, n. 17723

Ritenuto in fatto

1. Con provvedimento in data 26 giugno 2015, il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro preventivo a carico di M.F. ai sensi dell’articolo 321 comma 1 cod proc pen di nove società asseritamente a lui riconducibili: tale sequestro è stato disposto in relazione al fatto che la libera disponibilità del capitale sociale e del patrimonio aziendale delle società medesime potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato ipotizzato, anche in termini definitiva distrazione delle risorse societarie e quindi di depauperamento del patrimonio . Ha inoltre disposto, ai sensi degli articoli 321 comma 2 cod proc pen; 322 ter cod pen; 1 comma 143 legge 24 dicembre 2007 numero 244, il sequestro di danaro o altre utilità fino alla concorrenza di euro 20.485.253,66 in quanto profitto di una serie di reati tributari.

La contestazione riguardava infatti una pluralità di reati tra cui sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte tramite alienazione simulata dell’intera struttura aziendale dell’Istituto vigilanza Città di Roma e successivo trasferimento della sede legale; emissione da parte della città di R.S. di fatture inesistenti; emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della M.S. società cooperativa; dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti da parte dell’Istituto di Vigilanza Città di Roma limitatamente alle dichiarazioni IRES relative agli anni 2009, 2010, 2011 2012 e alle dichiarazioni Iva relative agli anni 2010 2013; intestazione fittizia delle società città di R.M., città di R.S., I. di V.N.C. di R., M.G.S., C. R. T., M.S., C. R. S., F.C., contestualmente escludendo che potesse affermarsi la fittizia intestazione della M., già istituto di vigilanza Città di Roma.

2. In particolare, il giudice per le indagini preliminari ha premesso che le società coinvolte nella vicenda erano tutte riconducibili all’odierno ricorrente, in ciò utilizzando una serie di elementi sintomatici ed in particolare

– identità di sede effettiva e di unità decisionale (Guidonia Montecelio) delle società coinvolte;

– carattere fittizio delle sedi legali della maggior parte delle società;

– presenza – complessivamente – di otto (8) persone fisiche assai prossime al M. che si sono materialmente avvicendate in qualità di soci o legali rappresentanti di tutte le società: oltre a F.M., S.M., A.S. e F.M., padre, madre e fratello dell’indagato, C.M., S.I., D.B., A.S. e R.M.

– intercettazioni telefoniche

– Dichiarazioni del notaio che aveva provveduto alla costituzione o trasformazione da società a responsabilità limitata a società cooperative ; di T.M. ; di G.B.; di L.V.; di L.F.

– Peculiarità della vicenda TVE, in cui – di fatto – l’acquisito ha provveduto a fornire il denaro per l’acquisto all’acquirente (che non aveva sufficiente liquidità per pagare il prezzo di acquisizione);

– Valutazione della circostanza relativa al fatto che molte delle persone che figurano come precedenti titolari di partecipazioni nelle società hanno reso dichiarazioni che evidenziano la fittizietà delle partecipazioni, dei trasferimenti, della titolarità di cariche sociali avvenute tra il 2007 e il 2011.

Sulla base di tali premesse, il GIP ha affermato la riconducibilità di tutte le società del gruppo al MONTALI rilevando tuttavia che la contestazione formulata relativamente alla M. non appare fondata, giacché, come si vedrà meglio trattando del reato di cui all’art. 11 D. Lgs. 74/2000, l’ingresso del rumeno Ionica è stato preordinato al trasferimento in Romania della società e finalizzato a sottrarsi al pagamento di gravosi oneri fiscali e, più in generale, la società, con il subentro del M., è stata completamente svuotata e dunque deprivata di ogni valore. Nel resto, come detto, il M. è il proprietario effettivo delle altre società indicate nell’imputazione, pur non risultando detenere quote di nessuna di esse.

Quanto all’elemento soggettivo, il GIP ha rilevato come – al momento delle operazioni societarie con cui è stata mascherata l’effettiva titolarità delle partecipazioni sociali – il M. fosse imputato in un processo in cui il ricorrente è stato condannato per una ipotesi di usura . In ordine a due condotte ritenute rientranti nel fuoco dell’art. 12 quinquies legge 356/1992 e a una condotta di corruzione, all’esito del dibattimento, è stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ha rilevato come nella sentenza si dia atto (pag. 41) di un conclamato collegamento personale dì M. con E.N. (noto pluripregiudicato, anche collegato alla c.d. banda della M.) e i figli A. e M. e si afferma (pag. 39-40) e di come l’istruttoria abbia accreditato il M. come “fiduciario del N.”, “testa di paglia” cui intestare i cespiti e, anche perché figlio di un noto uomo politico, “il più adatto per accreditare i sodali nei rapporti con i terzi, in primis con le banche”.

Aggiunge il GIP che il M., nonostante il processo subito e ancora in corso, non ha mai rescisso i legami con i N.

Per quanto attiene all’annesso versamento IVA, il GIP ha fatto riferimento alle risultanze delle dichiarazioni 2010/2012 e alla situazione documentale emergente da quanto depositato dall’IVNCR con riferimento al medesimo periodo.

Per quanto riguarda i profili di indebita compensazione, pur sussistendo i presupposti, il GIP ha dato atto del ravvedimento operoso da parte dell’IVNCR Per quanto riguarda la contestazione di emissione di fatture inesistenti, per quanto attiene alle fatture della Città di R.S.

– Totale inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alla fattura n. 14 datata 31 dicembre 2009 (cessione del ramo d’azienda (capo5.a)

– Totale inesistenza oggettiva della fattura n. B/I, datata 15 gennaio 2010 – manutenzione impianti (capo 5.b), Parziale inesistenza oggettiva delle fatture 2009/2011 per realizzazione della piattaforma tecnologica sub capo 6.a Totale inesistenza delle fatture 2009 / 2011 relative alla assistenza informatica di cui ai capi 7.a e 7.b

Per quanto attiene alle fatture della M.:

– Totale inesistenza oggettiva delle prestazioni di cui alle fatture inerenti il servizio di assistenza amministrativa (capo 8.a) e il riaddebito dei costi:

– Parziale inesistenza delle prestazioni di cui alle fatture inerenti il servizio di portierato (capo 9.a)

Per quanto riguarda l’utilizzazione di tali fatture, ha rilevato che tutte sono state emesse a favore della IVNCR e che di conseguenza sussiste il delitto di cui all’art. 2 DPR 74/00; ricorre la gravità indiziaria a carico del M. e sono applicabili misure personali per le dichiarazioni IRES relative agli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e a quelle I.V.A. relative agli anni 2010 e 2013.

Conclude il GIP che con riferimento a F.M. ricorre la gravità indiziarla e sono applicabili misure cautelari in relazione ai seguenti reati: capo 1; capi 5.6, 6.a (relativamente alle fatture del 2010 e 2011), 7.b, nei termini di cui in motivazione; capi 8.a e 9.a, ritenuta l’unicità del reato nei termini di cui in motivazione; capi 5.c, 8.6, 9.6 limitatamente alle dichiarazioni I.R.E.S. relative agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e alle dichiarazioni ai fini I.V.A. relative agli anni 2010 e 2013; capo 12 (esclusa la M.); capi 2.be 2.c della richiesta integrativa.

In punto esigenze cautelari, afferma che – oltre al precedente e al procedimento penale in corso di cui si è detto, connota negativamente la personalità dell’indagato il suo spregiudicato e pluriennale operare utilizzando come schermo lo strumento cooperativo e vari prestanome, avvalendosi di ima o dell’altra struttura secondo necessità, anche mediante continui travasi di dipendenti, e drenando consistenti risorse degli enti a suo personale beneficio. In sede di riesame il medesimo Tribunale ha confermato tale provvedimento di fatto confermando la validità degli assunti del GIP.

In particolare, il Tribunale del riesame:

– ha escluso che non fossero stati utilizzati i documenti depositati in occasione di precedente appello cautelare;

– ha confermato la riconducibilità al M. delle società escludendo che la presunzione legata ai rapporti endofamiliari possa avere rilevanza nel presente procedimento;

– ha ribadito – quanto all’imputazione ex art. 12 quinquies – la sussistenza e conoscibilità della possibilità di misura di prevenzione, ritenendo rientrare in tale novero le misure accessorie ex art. 66 D Lvo 159/11;

– quanto alla sottrazione fraudolenta, ha ribadito che ultimo atto deve intendersi lo spostamento di sede – sebbene non attuato – e la nomina dello I. come amministratore con conseguente prescrizione del reato;

– sempre con riferimento alla sottrazione fraudolenta, ha ribadito il fatto che del credito erariale vi era traccia già all’epoca nei bilanci e che la valutazione dell’Agenzia delle Entrate era stata operata sulla base della documentazione effettivamente esistente dovendosi al contrario ritenere presuntive le deduzioni del consulente della difesa;

– con riferimento alle false fatturazioni, ha ribadito che gli argomenti per affermare la inesistenza delle prestazioni, a volte integrale, a volte parziale, fossero assolutamente oggettivi e concreti;

– quanto alle esigenze cautelari, ha ribadito che professionalità dimostrata e la vicenda TVE dimostrava la perdurante rilevanza e attualità delle esigenze cautelari.

3. Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il M. lamentando violazione di legge sostanziale e processuale nonché carente o illogica motivazione e travisamento dei fatti.

Contesta in generale:

– La possibilità di sottoporre a sequestro patrimonio aziendale in quanto esso non potrebbe essere considerato come cosa pertinente al reato non sussistendo alcuna pertinenzialità tra i beni delle singole società e la pretesa fittizia intestazione delle quote sociali in cui il reato si sarebbe asseritamene sostanziato

In particolare

Quanto al delitto di cui all’art. 12 quinquies L. 306/1991 (ndr art. 12 quinquies L. 306/1992): la mancanza di prova in ordine all’elemento psicologico del reato di cui all’art. 12 quinquies non potendo il ricorrente ipotizzare alcuna possibilità di applicazione di alcuna misura di prevenzione all’atto delle intestazioni dei beni; tanto più quando si consideri che c’era stato il rigetto di richiesta di applicazione di misura personale;

– inverosimiglianza e non rappresentabilità della finalità elusiva in ragione della intestazione a familiari a fronte della presenza di presunzioni specifiche in tal senso;

– impossibilità di ritenere e di potersi rappresentare che i beni eterointestati fossero assoggettabili a misura di prevenzione non sussistendo indizio in ordine all’illecita provenienza o in ordine alla presenza di pericolosità sociale generica;

Quanto al delitto di cui all’art. 11 D Lgs 74/2000:

– intervenuta prescrizione in ordine al delitto di sottrazione fraudolenta di cui all’art. 11 affermando l’irrilevanza del cambio di sede e del trasferimento all’estero e dovendosi ritenere avvenuto l’ultimo atto rilevante nell’aprile 2009 ;

– effettività del contratto di cessione di azienda in relazione all’intervento dei soci della cooperativa, alla richiesta di manleva avanzata dagli amministratori della cedente e all’accollo delle passività aziendali;

– mancanza della rappresentazione del debito tributario al momento dei fatti essendo questo stato formalizzato solo nel 2013; effettivo pagamento del prezzo della cessione di azienda; contraddittorietà della motivazione del provvedimento di primo grado nella parte in cui si esclude la riconducibilità della M. a M. ai fini del delitto di cui all’art. 12 quinquies;

Quanto ai delitti di cui agli artt. 2-8-9 D Lgs 74/2000:

– carattere sostanzialmente induttivo e presuntivo in tema di false fatturazioni, asseritamente ricollegate a attività non totalmente inesistenti;

– contraddittorietà dell’accusa nella parte in cui ipotizza un fenomeno di false fatturazioni intragruppo;

In tema di esigenze cautelari, difetto di attualità delle esigenze medesime non avendo il M. agito successivamente al 2014 e risultando la vicenda inerente alla interdittiva prefettizia legittimamente spiegabile considerando che – in difetto di liquidità dell’acquirente – il ceduto si è visto costretto ad acquisire il cessionario, fermo restando l’annullamento della interdittiva prefettizia da parte del TAR.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è infondato.

5. Al riguardo, questa Corte ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, non anche l’illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. E), (così Sez. un., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, CED Cass. n. 226710 ss.; conforme, da ultimo, Sez. 5, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, CED Cass. n. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa).

Nel caso di specie, appare assolutamente evidente la presenza di una motivazione effettiva, articolata, specifica. In particolare, sia il GIP sia il Tribunale del riesame hanno specificamente affrontato le problematiche afferenti a ciascuno dei reati contestati indicando gli elementi utilizzati secondo canoni e criteri assolutamente lineari, coerenti, condivisibili.

La sussistenza del fumus commissi delicti (e della stessa sussistenza di gravi indizi di reità) è stata mutuata da una motivazione assolutamente approfondita nella disamina degli atti del fascicolo e corretta nella valutazione specificità della disposizione di cui all’art. 606 c.p.c., lett. E) esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. c); l’espediente non è consentito: sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali (considerate solo se stabilite “a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza”), sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lett. e), riferita al “testo del provvedimento impugnato”, collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale. Tantomeno può costituire motivo di ricorso sotto il profilo dell’omessa motivazione il mancato riferimento a dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all’analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l’omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell’elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Cass. Sez. 1, 11.11.1998 n. 13528);ioni in diritto.

6. Quanto al profilo riguardante la possibilità o meno di sequestrare il patrimonio aziendale, va peraltro osservato che il sequestro delle società de quibus è stato effettuato ai sensi del primo comma dell’articolo 321 del codice di rito e che quindi il riferimento alla necessità che il reato non sia portato ad ulteriori conseguenze determina la necessità di una apposizione di vincolo che riguardi l’intera compagine sociale, senza potersi distinguere tra patrimonio aziendale e quote di partecipazione. Per altro verso, la difesa contesta la mancanza dell’elemento psicologico del delitto di cui all’articolo 12 quinquies senza sostanzialmente prendere atto delle specifiche motivazioni del Tribunale del riesame, senza provare la presenza di un provvedimento definitivo (perlomeno in sede cautelare amministrativa) che abbia revocato l’interdittiva prefettizia, senza di fatto nulla replicare in ordine agli specifici indizi da cui entrambi i giudici del merito hanno desunto la sussistenza di pericolosità sociale che potesse ampiamente fondare l’emissione di una misura di prevenzione patrimoniale. Ancora, a fronte di una motivazione assolutamente puntuale in ordine alla finalità elusiva, peraltro riscontrata anche dalle intercettazioni in atti, la difesa fa riferimento a una presunzione che nemmeno stata utilizzata nell’iter argomentativo delle decisioni. Quanto alla questione relativa alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, deve ricordarsi che il reato previsto dall’art. 11, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è integrato dall’uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi. Tra tali mezzi fraudolenti, vi sono tutte le condotte che riguardano specificamente la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata i beni della società. Sotto tale aspetto, lo spostamento di sede, con tutte le conseguenze che esso determina anche in punto giurisdizione dell’eventuale giudice procedente, costituisce un ostacolo a tale procedura in tutti i casi in cui esso sia giustificato con un trasferimento di proprietà non effettivo. In questo contesto, non può ritenersi maturato il termine di prescrizione del reato.

7. Quanto ai profili di effettività del contratto di cessione di azienda, il provvedimento risulta esaurientemente motivato in relazione al tenore delle intercettazioni e delle trattative che sono state avviate gestite dallo stesso M. in relazione al pericolo di cessazione attività. Non può quindi affermarsi sia possibile far prevalere una mera apparenza documentale rispetto ad un accertamento che riguardi specificamente i fatti e le attività che, coperte dall’apparenza documentale, si sono effettivamente svolte.

8. Irrilevanti rimangono inoltre i profili di possibilità di rappresentazione del debito tributario, sia perché proprio tale profilo di fatto è stato smentito nell’ambito della motivazione evidenziando come vi fossero elementi di bilancio che permettevano la conoscenza di tale profilo, sia perché il concreto avvio di una procedura di riscossione non è elemento necessario per ipotizzare i delitti de quibus.

9. Quanto al carattere induttivo delle valutazioni in tema di false fatturazioni e evasione d’imposta, deve rilevarsi che la prospettazione della sussistenza dei gravi indizi di reato è sorretta – episodio per episodio – da una ricostruzione delle effettive situazioni sottostanti, il che esclude in radice la possibilità di configurare l’applicazione di alcuna presunzione di qualsiasi natura.

10. Nemmeno ipotizzabile la sussistenza di una cessione infragruppo trasparente per il fisco, sia in ragione del fatto che parte delle società coinvolte sono ormai poco più che fantasmi inattivi, sia perché risulta effettiva l’evasione IVA.

11. Solo apparente infine la denunciata contraddittorietà del provvedimento impugnato nella parte in cui si esclude l’attuale riconducibilità al M. della M., sia in ragione della indicazione di un avvenuto depauperamento che ha svuotato la società medesima di significato, sia in ragione della chiara esposizione di fatti rilevanti ai fini del coinvolgimento del M. nello svuotamento della società medesima.

12. Le considerazioni sopra svolte portano ad escludere la sussistenza di alcun profilo di violazione di legge e portano al rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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