Cass. Pen., Sez. V , 18 luglio 2011, n. 28439
CASS. PEN., SEZ. V , 18.07.2011, n. 28439
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato Luigi Calabrese – Presidente
Dott. Alfonso Amato – Rel. Consigliere
Dott. Vito Scalera – Consigliere
Dott. Maria Vessichelli – Consigliere
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT presso Tribunale di Napoli
nei confronti di:
l’…………. N. IL …………………*C/………..
avverso l’ordinanza n. 9527/2010 Trib. Libertà di Napoli del 28/01/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfonso Amato:
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F. Salzano: rigetto
Motivi della decisione
Il gip del tribunale di Torre Annunziata rigettava la richiesta di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione notarile nei confronti di …………, indagato di falso ideologico in atto pubblico, per aver rogato un atto di compravendita di un immobile “composto da due vani e accessori, oltre ad un ammezzato”, mentre era accertata solo l’esistenza di un terraneo.
Il tribunale del riesame di Napoli confermava, a seguito di appello del P.M.
– Ricorre il Procuratore della Repubblica, deducendo il travisamento del fatto. è errato escludere la fidefacienza dell’atto rogato in ordine alla consistenza dell’immobile. La falsa descrizione del manufatto va ricondotta alla volontà dei due acquirenti, il cui accordo col venditore è trafuso nel contratto preliminare. Ed il notaio era consapevole del mendacio, poichè il venditore ………… non ha mai dichiarato l’esistenza di un piano ammezzato, circostanza contraria al vero.
– Il ricorso è infondato.
Improprio appare il richiamo, da parte del tribunale, alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’atto rogato dal notaio non ha la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali (sez. V, 17.6.10, n. 28529, Pirro).
Nella specie il falso investe la consistenza dell’immobile oggetto del contratto di compravendita ed a tale specifico riguardo l’Ufficio ricorrente sottolinea alcune significative circostanze indizianti la consapevolezza della falsità da parte del notaio rogante: il piano ammezzato non figura nella descrizione dell’immobile contenuta nel contratto preliminare stipulato dalle parti. Il tribunale, poi, non esamina la circostanza inerente la documentazione catastale idonea a corroborare o a smentire l’esistenza del “piano ammezzato”, a fronte del “soppalco” menzionato nel compromesso.
Si adombra l’intento degli acquirenti di far risultare dall’atto pubblico, con la consapevolezza dell’ufficiale rogante, una preesistenza di opere edilizie “sine tituolo”.
Le carenze dell’ordinanza impugnata impongono l’annullamento della stessa, con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.
PTM
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 16.6.11