Corte di Cassazione

1 Maggio 2019

Cass., Sez. II Civile, sentenza 6 febbraio 2014, n. 2725

CORTE DI CASSAZIONE – Sezione II Civile, Sentenza 6 febbraio 2014, n. 2725

Corte di Cassazione, Sez. II civile – Sentenza 6 febbraio 2014, n. 2725

Pres. Oddo – est. Falaschi

Motivi della decisione

Rileva preliminarmente il Collegio che essendo stato il ricorso proposto avverso sentenza depositata il 15 febbraio 2006 e quindi in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgvo n. 40 del 2006, non si farà luogo alla trascrizione dei quesiti di diritto, pur riportati nell’atto a conclusione di ciascuna censura.

Osserva, altresì, che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione infondato o inammissibile – come nella specie, alla luce delle argomentazioni che di seguito si illustreranno – appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, non essendovi la prova in atti del buon esito alla New Etruscon della comunicazione della data di udienza, la fissazione di una nuova udienza per il rinnovo di detta attività, atteso che il rinvio si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (in tal senso, Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass. SS.UU. 22 marzo 2010 n. 6826; Cass. 13 ottobre 2011 n. 21141).

Tanto chiarito, con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. per non avere ritenuto la corte di merito ricorrere una pregiudizialità dell’accertamento penale rispetto a quello civile, senza tenere conto che pur in mancanza di identità dei soggetti fra i due giudizi e la possibilità della sentenza penale di costituire giudicato esterno nel procedimento civile, tuttavia per la regola del giusto processo, che impone la realizzazione dell’effettività della tutela, evitando eccessivi formalismi, avrebbe dovuto provvedere nel senso di una decisione fondata sull’accertamento veritiero dei fatti. Conseguenza della pronuncia di diniego di sospensione del processo è stato il pregiudizio del diritto di difesa, essendo contrario a logica che ‘qualora una parte…non abbia a disposizione tutto il materiale probatorio necessario, che deve in parte essere raccolto nel processo penale pregiudiziale ‘logicamente’, non possa ottenere la sospensione del processo e venga così lesa nel proprio diritto di difesa. L’evidente rilevanza della intestazione fittizia degli immobili alla società resistente quale accertamento penale risulta anche dal corretto criterio di interpretazione della fattispecie alla luce delle disposizioni di cui al D.Lg.vo 8.6.2001 n. 231.

Il motivo è privo di pregio.

Deve in primo luogo osservarsi che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. 17 giugno 2013 n. 15112), poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all’art. 3, comma 3, del codice abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell’unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall’art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale, da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall’altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. La Corte territoriale non era pertanto vincolata a sospendere il processo de quo in attesa della definizione del giudizio penale al quale hanno fatto riferimento i ricorrenti.

Ciò premesso deve sottolinearsi che la Corte ha adeguatamente motivato il proprio rifiuto di sospendere il processo, avendo osservato che le circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere – in difetto di un rapporto di pregiudizialità giuridica e stante l’ampiezza del processo penale ed il suo oggetto – ad un raffronto con il giudizio civile, al più avrebbe potuto determinare l’eventuale passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento della domanda di simulazione assoluta e quindi una pregiudizialità invertita, non potendo fare stato nei confronti della società acquirente l’eventuale condanna degli imputati (P. ed A. ) per il reato di bancarotta fraudolenta.

Il contrasto, pertanto, riguarda il solo accertamento della natura simulata della compravendita, che la Corte ha però chiarito che ove accertata avrebbe avuto efficacia di giudicato proprio nel giudizio penale, a favore del quale si chiedeva la sospensione.

La censura dei ricorrenti, tesa ad evidenziare l’esigenza di un accertamento ‘veritiero dei fatti’ sottoposti alla valutazione del giudice penale, non appare idonea a porre in discussione la logicità della motivazione posta dalla Corte di merito a base del rigetto dell’istanza di sospensione. Si tratta infatti di contraddizioni che la Corte, con un giudizio di fatto, di esclusiva competenza del giudice di merito, ha ritenuto, sulla base di una motivazione congrua, sostanzialmente irrilevanti al fine del decidere.

Per completezza di analisi delle tesi svolte dai ricorrenti va evidenziato che la responsabilità inquadrata nel paradigma di cui all’invocato D.Lg.vo n. 231 del 2001 attiene esclusivamente alla responsabilità ‘amministrativa da reato’ dei soggetti collettivi (di cui è dubbia la natura penale o extrapenale) e la società acquirente non era parte del giudizio penale per bancarotta per distrazione relativamente agli immobili venduti dai ricorrenti alla medesima società, di cui si discute, con la conseguenza che la sentenza pronunciata in esito allo stesso non avrebbe potuto avere alcuna efficacia nel giudizio civile proposto nei confronti della New Etruscon per le restituzioni.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1417 e 2733 c.c. per non avere la corte distrettuale ammesso l’interrogatorio formale sul presupposto che il legale rappresentante della società in comparsa di costituzione aveva già dichiarato di non essere personalmente a conoscenza dei fatti di causa essendo stato nominato successivamente agli eventi riportati in citazione, senza tenere conto che l’interrogatorio formale tende a provocare la confessione giudiziale tout court.

Con il terzo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2733, 2727 e 2729 c.c. per non essere stato ammesso l’interrogatorio formale per irrilevanza, effettuando comunque un giudizio prognostico sull’esito della prova che lede il diritto di difesa.

I due mezzi, tra loro strettamente dipendenti, vertendo sulla medesima questione della mancata ammissione dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente – per cui meritano di essere trattati congiuntamente – non possono dirsi fondati.

Ritiene il Collegio di dovere preliminarmente affrontare la concreta valenza dell’obbligo di prova scritta della simulazione. Questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta ad substantiam, l’interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito, è ammissibile anche tra le parti solo se sia rivolto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, perché in tal caso oggetto del mezzo di prova è l’inesistenza della compravendita immobiliare, e non anche se il mezzo probatorio tenda a dimostrare la simulazione relativa del contratto stesso (v. Cass., sentt. n. 1011 del 1992, n. 13584 del 1991; più di recente, Cass. 24 novembre 2008 n. 27887).

Da tale premessa consegue che vertendosi pacificamente nella specie in ipotesi di simulazione assoluta, le limitazioni poste dall’art. 1417, comma 2, c.c. non riguardano l’interrogatorio formale (in precedenza Cass. n. 13584 del 1991) ma solo la prova testimoniale e, correlativamente (ai sensi dell’art. 2729, comma 2, c.c.) e quella per presunzioni, essendo l’interrogatorio formale un mezzo di prova diretto ad ottenere l’effetto legale tipico della confessione. È stato, inoltre, precisato che attraverso le risposte date dall’interessato in sede di interrogatorio formale può essere utilmente acquisita sia la prova piena che un principio di prova, nel caso in cui le risposte siano tali da rendere verosimile la simulazione, con la conseguenza di rendere ammissibile la prova testimoniale in deroga al normale divieto.

Va, inoltre, rilevato che la parte ricorrente ha adempiuto all’obbligo di riproduzione dei capitoli d’interrogatorio formale non ammessi nel ricorso, così come richiesto a pena d’inammissibilità della censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. n. 5043 del 2009 in relazione alle pagg. 7 e 8 del ricorso).

Di interesse in questo percorso argomentativo è, altresì, l’orientamento assunto da questa Corte con riguardo all’ammissione dell’interrogatorio formale secondo cui non può essere negata solo per il fatto che la parte interroganda abbia, in atti processuali pregressi, smentito quanto dedotto nell’interrogatorio, atteso che l’interrogatorio formale ha proprio lo scopo di provocare la confessione (cfr Cass. n. 5884 del 1993).

Ed ha ancora statuito che la valutazione del giudice in ordine all’ammissibilità ed alla rilevanza di un interrogatorio formale va effettuata, ai sensi dell’art. 187 c.p.c, sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia, e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perché altrimenti la detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su una supposizione (cfr Cass. n. 3380 del 1995).

A conclusione della ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali nel tema che ci occupa va, infine, riportato l’indirizzo di questa Corte secondo cui il giudice del merito non è tenuto ad ammettere ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti, allorché, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite al processo sia già in grado di formarsi un convincimento (cfr., ad esempio, Cass., 20 giugno 1994, n. 5925, nonché Cass., 10 maggio 1995, n. 5106). Ne deriva che l’interrogatorio formale, essendo diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito è sempre ammissibile, purché concludente e non in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti, si da apparire dilatorio e defatigatorio (Cass. 9 maggio 1996 n. 4370).

Alla luce di siffatto quadro giurisprudenziale non può non condividersi l’assunto dei ricorrenti secondo il quale la motivazione adottata dalla Corte di appello per negare l’ammissibilità del richiesto interrogatorio formale del legale rappresentante della New Etruscon è erronea laddove ha argomentato con la mancanza di una percezione diretta dei fatti da parte dell’attuale liquidatore della società, essendo al riguardo sufficiente il riconoscimento della stipula dell’accordo simulatorio da parte del soggetto (la New Etruscon) nei confronti del quale si dispiegano, in via esclusiva, gli effetti del medesimo. Del resto un tale ragionamento (necessità della conoscenza diretta delle circostanze a contenuto confessorio) determinerebbe un regime derogatorio in favore di tutti i soggetti diversi dalla persona fisica, del tutto irragionevole anche sotto il profilo della compatibilità costituzionale secondo i parametri degli artt. 3 e 24 Cost.. Nonostante ciò le censure non possono essere accolte posto che nella specie il giudicante ha, adeguatamente e congruamente, motivato la mancata ammissione del dedotto interrogatorio anche sulla considerazione che le circostanze dedotte erano irrilevanti a provare la simulazione assoluta, in particolare, quella relativa ad accordi antecedenti (con soggetto terzo, l’Avv.to S. : capitolo 2) alla stipula del contratto, cui la New Etruscon non avrebbe mai preso parte (per ammissione degli stessi ricorrenti) ed al mancato pagamento del prezzo (capitolo 3), pacifici i fatti dedotti ai capitoli 1 (l’essersi la New Etruscon resa disponibile ad acquistare la piena o la nuda proprietà degli immobili dei ricorrenti per il prezzo di L. 820.000.000) e 4 (mai fatta pervenire ai ricorrenti procura notarile dalla nuova proprietaria degli immobili, consegnata agli stessi, il giorno del rogito, solo la fotocopia di una procura).

Orbene, in tema di accertamento della simulazione assoluta, in assenza di controdichiarazione, la prova è indiziaria e presuntiva, e trovano applicazione i principi da tempo affermati in materia di presunzioni (semplici), e cioè che: rientra nei compiti del giudice del merito la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit; i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi, di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale; il giudizio di idoneità dei fatti posto a fondamento dell’argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito; quindi, in ordine a tale mezzo probatorio, il controllo della cassazione non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce un giudizio di fatto, ma solo la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata (cfr Cass. 26 novembre 2008 n. 28224).

Nella specie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di prova presuntiva, affermando che la prova della simulazione assoluta del contratto di vendita stipulato tra la società ed i ricorrenti non potesse ritenersi raggiunta nell’ottica del solo mancato pagamento del prezzo, giacché tendente non già alla confessione della simulazione dell’intero contratto, ma della mera quietanza, anche alla luce dell’assunto degli stessi ricorrenti circa la esistenza di una vicenda ben più complessa relativamente alla questione del pagamento del prezzo (prelievo da parte di S.A. dal conto corrente del fratello, S.P. , di L. 350.000.000, consegnato il denaro alla New Etruscon ed emessi da quest’ultima assegni circolati per L. 350.000.000 intestati ai ricorrenti e loro consegnati, che poi li avrebbero cambiati e versato L. 350.000.000 ad S.A., che a sua volta li avrebbe riversati sul conto corrente del fratello).

D’altro canto poiché l’interrogatorio formale mira a provocare la confessione della parte alla quale è deferito, ne va esclusa o ritenuta l’ammissibilità in base non già al generale criterio di rilevanza come ipotetica o potenziale idoneità del mezzo di prova ad acquisire elementi di conoscenza utili per la decisione, bensì alla specifica natura del fatto indicato ed alla sua idoneità a formare oggetto di confessione. A tale fine il carattere sfavorevole del fatto va determinato in funzione del contenuto e dell’articolazione delle domande e delle eccezioni, sicché l’interrogatorio va ammesso se verta su un fatto che, una volta che l’interrogando risponda affermativamente, possa costituire prova contro di lui ai fini dell’accoglimento di domande o di eccezioni (cfr Cass. 24 marzo 2003 n. 4243).

Si sottrae, conseguentemente, a censura la corte di merito per avere, con giudizio di superfluità ovvero di irrilevanza, non ammesso l’interrogatorio formale deferito alla New Etruscon sul rilievo che il solo mancato pagamento del prezzo degli immobili (diversamente da quanto indicato nell’atto di vendita) non costituiva prova della simulazione assoluta della vendita medesima, per cui si presenta fuori di luogo la tesi difensiva dei ricorrenti secondo cui la corte avrebbe erroneamente valutato gli elementi indizianti contenuti nei capitoli di prova esaminandoli isolatamente e non nel loro complesso, mentre avrebbe dovuto porli in rapporto gli uni con gli altri per accertarne la pregnanza conclusiva, essendo palesemente inconferenti rispetto alle considerazioni sopra svolte.

Con il quarto motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2724, 2729 e 1188 c.c. per avere il giudice distrettuale ritenuto che gli appellanti avevano introdotto una prova documentale nuova tendente a dimostrare che in effetti un pagamento del prezzo vi era stato, mentre di converso si voleva dimostrare che l’Avv. S. aveva ideato un meccanismo che prevedeva una serie di passaggi di denaro privi del sottostante rapporto causale e che quindi difettava dell’effetto solutorio.

Il motivo prima che infondato è inammissibile.

Quanto alla produzione di documenti tendenti a dimostrare l’operazione bancaria di cui al mezzo (parziale pagamento del prezzo da parte della New Etruscon, con la corresponsione di assegni circolari per L. 350.000.000, denaro che sarebbe stato restituito dai venditori ai S. , che, secondo la prima versione, sarebbe stato consegnato alla sorella dell’Avv.to S. , S.A. , tesi poi modificata, assumendo la dazione ai figli dell’Avv.to S. ), il vizio denunciato non si fa carico di smentire o censurare le argomentazioni con le quali, con esemplare puntualità, la Corte territoriale ha affermato essere stati allegati alla comparsa conclusionale in grado di appello.

Ne consegue che la doglianza prospetta una questione di un giro di denaro che involge un evento su cui non risulta essersi in precedenza svolto il dibattito processuale, e, quindi, una circostanza nuova, di cui, inoltre, in violazione del principio di specificità dei motivi del ricorso, non si chiariscono gli estremi temporali di acquisizione in giudizio, dal momento che la stessa corte afferma che l’assunto quanto al pagamento parziale del prezzo è stato ‘da ultimo modificato nella comparsa conclusionale’ (pag. 16 della sentenza impugnata).

Con il quinto motivo viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli arti 1414, 1417, 2724 e 2729 c.c. anche perché la mancata ammissione dell’interrogatorio formale non avrebbe consentito ai ricorrenti di raggiungere quel principio di prova scritta idoneo a rendere ammissibile la prova testimoniale allorché le dichiarazioni rese fossero state tali da fare apparire verosimile la simulazione e da cui sarebbe, peraltro, discesa l’ammissibilità della prova per presunzioni.

Il mezzo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Sotto il primo profilo rileva il Collegio che la doglianza non tiene conto dell’affermazione contenuta in sentenza secondo cui gli attori in appello non avevano neppure specificato le ragioni per le quali la prova testimoniale avrebbe dovuto essere ammessa nonostante le limitazioni stabilite dall’art. 1417 c.c. (v. pag. 10 della decisione impugnata). Infatti la giurisprudenza di legittimità è da anni univoca nell’affermare che il ‘principio di prova scritta’ di cui all’art. 2724 c.c., n. 1 in cospetto del quale può ritenersi ammissibile la prova testimoniale per accertare inter partes la simulazione assoluta di un negozio richiedente ex art. 1350 c.c. forma scritta ad substantiam, deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chieda detta prova o da un terzo (v., tra le altre, Cass. 8210 del 2006; Cass. n. 2869 del 2004; Cass. n. 12813 del 1997). Sulla scorta di tale convincente principio, dal quale non si ravvisano motivi per doversi discostare, è palesemente infondata la tesi dei ricorrenti secondo cui la prova della mancanza di una volontà solutoria e della mancanza di causa nel contratto di vendita costituirebbero di per sé principio di prova scritta proprio per la inefficacia di tali assunti rimasti meramente allegati.

Inoltre laddove la doglianza fa riferimento alla motivazione della sentenza impugnata di inammissibilità dell’interrogatorio formale, di converso fondante la richiesta di prova testimoniale, costituisce argomento nuovo (peraltro assorbito dalla infondatezza dei motivi 2 e 3), in quanto diretta a corroborare la confessione eventualmente resa in giudizio dal legale rappresentante della società acquirente, di cui non vi è alcuna indicazione nella sentenza impugnata.

Con il sesto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417, 2724, 2729, 2719 c.c., 221 c.p.c. e della legge 20.12.1966 n. 1253 per avere la corte di merito erroneamente ritenuto priva di valore la copia della procura speciale rilasciata dalla NEW ETRUSCON PROPERTIES COMPANY con il solo disconoscimento da parte del mandante, mentre trattandosi di procura autenticata da un pubblico ufficiale occorreva la querela di falso.

Anche detto motivo è inammissibile.

Occorre preliminarmente rilevare che la fattispecie sottoposta all’attenzione del Collegio attiene ad ipotesi di disconoscimento di conformità del documento di cui agli artt. 2712 – 2719 c.c. e non già di disconoscimento di sottoscrizione ex art. 214 cpc.

Tanto precisato, si rileva che la circostanza ora dedotta, in ordine alla validità ed efficacia probatoria della procura rilasciata dalla New Etruscon e prodotta dai ricorrenti, per irregolare e generico disconoscimento dell’atto da parte della resistente, si configura come circostanza nuova ex art. 346 c.p.c., per non essere stata riproposta in appello, emergendo dalla sentenza impugnata che in secondo grado gli appellanti non avevano più fatto riferimento alla procura speciale a vendere, sottolineato che si trattava di copia informale, di cui era stata disconosciuta la conformità all’originale (pag. 23 della decisione).

In definitiva il ricorso va respinto, con ogni conseguenza sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

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