Corte di Cassazione

30 Aprile 2019

Cass., Sez. Un. Civili, Ordinanza 17-20 giugno 2014, n. 14041

CORTE DI CASSAZIONE – Sezini Unite Civili, Ordinanza 17 – 20 giugno 2014, n. 14041

Presidente Rovelli – Relatore Rordorf

Fatto e diritto

Premesso, in fatto, che:
– la minore D.T.F.T. , rappresentata dalla madre sig.ra C.I. , ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine i sigg.ri D.T.D. e S. , la loro madre sig.ra C.F. , il Cadogan Trusteees Limited, con sede nel Regno Unito, ed il T&F Capital Trustees, con sede nella Confederazione Elvetica;


– l’attrice, figlia riconosciuta del defunto sig. D.T.R. , ha chiesto che sia dichiarato nullo (o comunque non riconoscibile in Italia) un trust, denominato Buncher, costituito dal sig. D.T.R. prima della sua morte ed affidato alla gestione del Cadogan Trusteees Limited e del T&F Capital Trustees;
– ha chiesto altresì che sia dichiarata la nullità dei negozi traslativi mediante i quali erano state poste nella disponibilità di detto trust molteplici partecipazioni societarie facenti capo al medesimo sig. D.T. , così da ledere il diritto successorio dell’erede legittimaria;
– in via consequenziale è stata altresì proposta domanda volta a far accertare che le summenzionate partecipazioni societarie formano parte dell’asse ereditario del sig. D.T. , deceduto senza testamento lasciando eredi la moglie, sig.ra C. , i due figli avuti da costei e la figlia F.T. , nata fuori del matrimonio;
– instauratosi il contraddittorio, i convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
– chiamato a pronunciarsi su domande cautelari proposte in corso di causa dall’attrice, il giudice istruttore del Tribunale di Udine le ha rigettate, reputando non infondata la tesi dei convenuti secondo i quali la giurisdizione spetterebbe al giudice del Regno unito in forza di apposita clausola in tal senso contenuta nell’atto costitutivo del trust Buncher;
– l’attrice ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell’art. 41 c.p.c.;
– sono stati depositati due controricorsi, l’uno da parte della sig.ra C. e dei sigg.ri D.T.S. e D. , l’altro dal Cadogan Trusteees Limited e dal T&F Capital Trustees, entrambi volti a far accertare la giurisdizione del giudice britannico;
– in quest’ultimo senso si è pronunciato anche il Procuratore generale;
– la ricorrente ha successivamente depositato una memoria ed altrettanto ha fatto il controricorrente Cadogan Trusteees Limited, eccependo la sopravvenuta inammissibilità del regolamento di giurisdizione per essere stata frattanto emessa dal Tribunale di Udine, a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., sentenza declinatoria della giurisdizione, non tempestivamente impugnata e perciò passata in giudicato.
Considerato, in diritto, che:
– non appare fondata l’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso per insufficiente esposizione dei fatti di causa e mancata indicazione degli atti e documenti sui quali il ricorso medesimo si basa: la ricostruzione della vicenda operata dal ricorrente è invero tale da consentire senz’altro la comprensione della questione di giurisdizione, sulla quale questa corte è chiamata a pronunciarsi, ed i documenti a tal fine necessari risultano indicati con sufficiente specificità e sono reperibili nel fascicolo di parte allegato al ricorso;
– non sussiste alcuna preclusione alla proposizione del regolamento di giurisdizione per il fatto che un’istanza cautelare, proposta nel corso del giudizio di merito, sia stata rigettata dal giudice istruttore in base ad una valutazione negativa del fumus boni iuris in punto di giurisdizione;
– questa corte ha infatti già chiarito che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall’emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché esso non costituisce sentenza neppure qualora sia stata contestualmente risolta una questione di giurisdizione, salvo risulti inequivocabilmente che la questione di giurisdizione è stata riferita al solo procedimento cautelare ed il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva (Sez. un. 1144/2007);
– le considerazioni di parte controricorrente – la quale vorrebbe trarre argomento in contrario dalla teorica possibilità che la tutela accordata in via cautelare conservi efficacia nonostante l’estinzione della causa di merito (art. 669-octies, comma 6, c.p.c.) – non paiono sufficienti a ribaltare il suddetto orientamento: giacché non implicano in alcun modo che il rigetto della domanda cautelare, conseguente alla delibazione negativa del giudice in ordine ai presupposti processuali o alle condizioni di fondatezza della domanda, possa acquisire valenza vincolante nel giudizio di merito, che prosegue, onde sarebbe del tutto arbitrario equiparare tale rigetto (ancorché motivato con riferimento alla giurisdizione) alla decisione nel merito (o per ragioni di rito) cui allude il primo comma dell’art. 41 c.p.c.;
– l’esame del proposto regolamento non è impedito neanche dall’eccepita nullità della domanda contenuta nell’atto di citazione, che i convenuti affermano non essere sufficientemente determinata nel suo oggetto; impregiudicata restando ogni valutazione circa il fondamento della suddetta eccezione (sulla quale spetta unicamente al giudice del merito pronunciarsi), basta qui rilevare che, ai fini della giurisdizione, l’individuazione del petitum sostanziale e della causa petendi dedotti in giudizio è agevolmente desumibile dal tenore del ricorso e dell’allegato atto di citazione, non ostandovi la mancata indicazione specifica delle singole partecipazioni sociali conferite nel trust, che l’attrice vorrebbe fossero comprese nell’asse ereditario del defunto padre, e dei singoli negozi mediante i quali tale conferimento sarebbe avvenuto; la sopravvenuta sentenza del Tribunale di Udine, che nella causa di cui si tratta ha negato la propria giurisdizione con argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli già addotti per negare la tutela cautelare richiesta dall’attrice in via preventiva, non fa sì che sia venuto meno l’interesse della ricorrente a coltivare il presente regolamento, né quindi che questo sia divenuto inammissibile (o improcedibile);
– è infatti sufficiente richiamare al riguardo il principio, ancor di recente ribadito da queste Sezioni unite (si veda l’ordinanza n. 10823 del 2014), secondo cui, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, la sentenza emessa nelle more dal giudice di merito, ancorché eventualmente passata in giudicato, è condizionata alla conferma del potere giurisdizionale di detto giudice ed è, dunque, inidonea a far venire meno l’interesse del ricorrente a veder accolto il proprio ricorso per regolamento di giurisdizione, sul quale la Suprema corte è pur sempre perciò tenuta a provvedere;
– da siffatto principio, che si fonda sull’impossibilità per il giudice della causa di merito d’interferire con proprie scelte processuali sul procedimento già incardinato dinanzi alla Suprema corte, privando quest’ultima del proprio potere decisionale al riguardo, e che perciò a maggior ragione appare invocabile nel caso in cui la sentenza del giudice di merito abbia direttamente ed espressamente investito il tema della giurisdizione, non v’è motivo di discostarsi nel caso in esame; appare condivisibile – venendo ora a trattare della questione di giurisdizione prospettata nel ricorso per regolamento – il rilievo del Procuratore generale secondo cui la controversia in esame non può essere qualificata, strido sensu, come ereditaria;
– la vicenda ereditaria, pur costituendo la molla che muove l’interesse all’azione, si prospetta infatti come eventuale e successiva (nell’atto di citazione è fatta espressa riserva di agire in futuro per riduzione di legittima e per la divisione tra gli eredi dei beni caduti in successione) rispetto alla causa attualmente promossa, la quale mira unicamente all’eliminazione degli effetti (per dichiarazione di nullità o per inopponibilità nell’ordinamento italiano) di un insieme di attività negoziali poste in essere in vita dal padre dell’attrice – la costituzione del trust denominato Buncher ed il conferimento ad esso di partecipazioni sociali di cui il disponente era direttamente o indirettamente titolare – così da consentire che tali partecipazioni possano essere ricomprese nel patrimonio del de cuius;
– nondimeno, la prospettiva nella quale l’azione si colloca, è inevitabilmente influenzata dalla suindicata vicenda ereditaria, che ne fa da sfondo e solo alla luce della quale se ne può comprendere il senso; non sembra allora possibile risolvere la questione di giurisdizione facendo leva sulla clausola di proroga contenuta nell’atto costitutivo del trust Buncher, che attribuisce la competenza giurisdizionale alle corti d’Inghilterra e Galles;
– può senz’altro ammettersi che una clausola di proroga della giurisdizione inserita nell’atto costitutivo di un trust, certamente consentita, anche alla luce di quanto dispone il quinto comma dell’art. 23 del regolamento Europeo n. 44 del 2001 (e della corrispondente disposizione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, in vigore tra l’Unione Europea e la Confederazione Elvetica), vincoli, oltre al costituente, anche i gestori ed i beneficiari del trust, quantunque non personalmente firmatari della clausola, ogni qual volta vengano in discussione diritti ed obblighi inerenti al trust ed al suo funzionamento, ma deve evidentemente escludersi che essa possa vincolare anche soggetti che rispetto al trust si pongano in posizione di terzietà ed ai quali la paternità della clausola non sia in alcun modo riconducibile;
– pertanto, la clausola inserita nell’atto costitutivo del trust Buncher potrebbe avrebbe valore decisivo ai fini della giurisdizione, nella misura in cui sia consentito desumerne un criterio di competenza giurisdizionale esclusiva, a norma del citato art. 23 del regolamento n. 44 del 2001 (e della corrispondente disposizione della pure già citata Convenzione di Lugano), solo ove si dovesse ritenere che l’attrice della presente causa ha agito nella veste (non importa se reale o solo pretesa) di beneficiaria del trust, oppure quale successore del fondatore: nel qual caso l’anzidetta clausola le sarebbe verosimilmente opponibile;
– non sembra affatto, però, si possa dire che l’attrice abbia agito rivendicando la qualità di beneficiaria del trust né facendo valere diritti che dalla costituzione del trust le possano esser derivati, giacché, al contrario, ella assume che l’atto costitutivo del trust, al pari degli atti con cui molteplici partecipazioni sociali sono state poste nella disponibilità del trust medesimo, sia nullo, o comunque non le sia opponibile, in quanto stipulato (non in suo beneficio, bensì) in suo danno; la circostanza, sottolineata dalla difesa dei controricorrenti ed evidenziata anche nelle richieste del Procuratore generale, che, in altra causa, promossa dinanzi ad un giudice svizzero, la stessa attrice possa invece aver fatto valere pretese nascenti dall’asserita qualità di beneficiaria del trust non appare in questa sede rilevante: se in ciò fosse ravvisabile una contraddizione o un’incoerenza, la si potrà eventualmente valutare nel giudicare della fondatezza delle domande proposte nell’una o nell’altra causa, ma nulla se ne può inferire, ai fini della competenza giurisdizionale, quanto all’esatta individuazione del contenuto delle domande proposte nella presente causa e del petitum sostanziale in esse veicolato;
– neppure è possibile affermare che, con l’azione promossa dinanzi al Tribunale di Udine, l’attrice abbia assunto, rispetto agli atti negoziali di cui si discute, la medesima posizione che competeva al suo defunto dante causa e che, dunque, ella non potrebbe sottrarsi agli effetti della clausola che attribuisce la competenza giurisdizionale ai giudici del Regno unito, contenuta nell’atto costitutivo del trust posto in essere dal suo genitore;
– lungi dal porsi in linea di continuità con la situazione negoziale nella quale si trovava il de cuius all’atto della costituzione del trust, l’attrice si colloca in posizione antagonista, rifiutando quella stipulazione ed assumendo che essa non le è opponibile;
– si deve allora fare qui applicazione dei principi che, sia pure in un contesto diverso (attinente al regime della prova della simulazione), ma nella medesima logica, questa corte ha molte volte in passato ribadito: cioè che l’erede legittimario assume la qualità di terzo rispetto alle parti di un contratto stipulato dal suo dante causa quando egli agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l’atto comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell’atto medesimo (cfr., da ultimo, Cass. 8215/2013);
– è bensì vero che, nella specie, come già dianzi ricordato, nessuna domanda di riduzione è stata attualmente ancora avanzata, ma sono state innegabilmente avanzate domande volte a far accertare la nullità o l’inefficacia dell’atto di costituzione del trust (e di quelli conseguenti), proprio sul presupposto che quell’atto sarebbe lesivo del diritto spettante all’erede legittimaria, onde non par dubbio che quest’ultima si ponga, rispetto a quell’atto, nella posizione di terzo;
– stando così le cose, deve escludersi che la più volte menzionata clausola di proroga della giurisdizione, non sottoscritta dall’attrice, sia a lei opponibile e possa quindi imporle di far valere il proprio diritto esclusivamente dinanzi al giudice designato in detta clausola;
– neppure la circostanza che il trust di cui si discute sia ubicato in Gran Bretagna appare decisiva, per quello che qui interessa, giacché la previsione dell’art. 5, n. 6, del citato regolamento 44/2001, nonché la corrispondente disposizione della pure citata Convenzione di Lugano, consentono di convenire taluno in giudizio in uno stato membro diverso da quello del proprio domicilio “nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio”, ma non dettano una regola di competenza giurisdizionale esclusiva, onde l’esistenza anche di un foro diverso ed alternativo consente all’attore di privilegiare quest’ultimo;
– nella presente causa sono state convenute in giudizio persone aventi pacificamente il proprio domicilio in Italia (la sig.ra C. ed i sigg.ri D.T.D. e S. ), per le quali dunque risulta applicabile il criterio generale stabilito dall’art. 2 del medesimo regolamento, che attribuisce la competenza giurisdizionale ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto;
– quanto ai convenuti aventi domicilio in altro Stato membro o nella Confederazione Elvetica (rispettivamente il Cadogan Trusteees Limited, ed il T&F Capital Trustees), risulta nella specie sicuramente applicabile il disposto dell’art. 6, n. 1, del medesimo regolamento e della più volte citata Convenzione, a tenore del quale, in caso di pluralità di convenuti, è possibile convenirli tutti davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;
– deve quindi conclusivamente affermarsi che la causa in esame non esula dalla giurisdizione del giudice italiano;
– la novità delle questioni sollevate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La corte dichiara che spetta al giudice italiano la giurisdizione in ordine alla causa in esame e compensa le spese del regolamento.

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