Corte di Cassazione, II sezione civile, ordinanza 10 novembre 2022, n. 33200.
Vendita: l’indicazione del venditore che “il pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto”, contenuta nell’atto notarile, non è coperta da fede privilegiata, ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni salvo che dimostri, in applicazione analogica dell’art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o violenza, o salvo che se ne deduca la simulazione; quest’ultima, nel rapporto tra le parti, deve essere provata mediante contro-dichiarazione scritta.
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