Corte di Cassazione, II sezione civile, ordinanza 18 novembre 2022, n. 34073.
Contratto preliminare: il danno da lucro cessante, derivante dal deprezzamento dell’immobile promesso in vendita, deve essere calcolato sulla base della differenza tra il prezzo del preliminare ed il valore del bene alla scadenza della diffida ad adempiere: il valore di mercato, in altre parole, non può essere determinato tenendo presente il costo commerciale dell’immobile all’epoca della CTU.
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