Corte di Cassazione, II sezione civile, sentenza 10 ottobre 2022, n. 29363.
Vendita: «Qualora le parti concludano un contratto di compravendita a corpo, indicando la misura del bene compravenduto, si applica il rimedio di cui all’art. 1538, primo comma, c.c., in presenza di una divergenza quantitativa della misura del bene maggiore di un ventesimo di quella indicata nel contratto. Resta salva la facoltà delle parti di escludere l’efficacia della norma dianzi richiamata, mediante specifica clausola negoziale, pur in presenza dei requisiti previsti per la sua applicabilità».
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