Corte di Cassazione, II sezione civile, sentenza 27 ottobre 2022, n. 31799.
Edilizia: quando la legge sancisce che i cosidetti spazi di parcheggio della ‘legge-ponte’ non sono gravati da vincoli pertinenziali né da diritti d’uso e sono trasferibili autonomamente dal trasferimento delle unità immobiliari che compongono l’edificio di cui fanno parte, si riferisce agli edifici realizzati dopo la legge n. 246/2005, quella, cioè, che ha cancellato il vincolo pertinenziale tra gli spazi per parcheggio e l’edificio al cui servizio essi sono stati realizzati.
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