Corte di Cassazione

1 Maggio 2019

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA DEL 15 DICEMBRE 2010, N. 25327

Cessioni d’azienda: plusvalenze speculative tassate sulla carta

Azienda

Con sentenza n.ro 25327/2010, la Corte di Cassazione ha stabilito competenza e tempi (per l’individuazione del periodo di imponibilità) delle plusvalenze speculative, relative alle cessioni d’azienda:

il principio di competenza ed il momento di stipula dell’atto pubblico. Il che potrebbe significare anche che il contribuente sarà tenuto al pagamento anche se la plusvalenza si fosse realizzata in un periodo successivo o, addirittura, se non si fosse proprio realizzata. “Atteso che la norma (l’art. 76 del dpr. 597/1973 ndr.) fa riferimento alla conclusione delle operazioni, la stessa si realizza con la stipulazione del contratto (…) e perciò in base al principio di competenza e non di cassa” – si legge nelle motivazioni – “Persino in caso di rateizzazione del prezzo, la parte di reddito percepita successivamente al periodo d’imposta può essere esclusa dal calcolo della plusvalenza”.

LA SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA DEL 15 DICEMBRE 2010, N. 25327

Fatto

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di ……. (..) proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento, notificato ai fini Irpef ed accessori per l’anno 1996, e con il quale l’ufficio delle imposte di ……….. comunicava di avere elevato il reddito, a fronte di quanto dichiarato, giacché era stata ripresa a tassazione la plusvalenza, costituita dalla differenza tra il prezzo di vendita di un esercizio bar e il valore iniziale, ivi compreso ovviamente l’avviamento commerciale. Ella esponeva che la pretesa dell’amministrazione era infondata, in quanto il prezzo della cessione era stato riscosso soltanto nel 1997, anno per cui aveva dichiarato la relativa posta attiva, anche se tuttavia poi il relativo contratto, stipulato solo il 30.12.1996, era stato annullato con lodo dell’arbitro, regolarmente omologato, e indi era stata condannata al rimborso di quanto ricevuto come prezzo, peraltro corrisposto con cambiali, nel 1999; pertanto chiedeva dichiararsi la nullità dell’atto impositivo. Instauratosi il contraddicono, l’ufficio eccepiva l’infondatezza del ricorso, giacche la ripresa si basava sulla mancata indicazione della plusvalenza realizzata nell’anno d’imposta in questione. Quella commissione accoglieva il ricorso introduttivo. Avverso la relativa decisione l’agenzia delle entrate proponeva appello, cui la contribuente resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale accoglieva il gravame con sentenza n. 134 del 28.9.2005, osservando che la plusvalenza della cessione del bene non poteva essere riferita al 1997, attese il chiaro disposto normativo circa il criterio di competenza e non invece di cassa, in tema di proventi, ricavi e quant’altro. Contro questa pronuncia (..) ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. L’agenzia delle entrate non si e costituita.

Diritto

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, comma 1 bis, lett. a), con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che, come dedotto peraltro in diversi atti, la consegna dell’azienda era stata effettuata nel mese di febbraio 1997, trattandosi di vendita con riserva di proprietà, per la quale il prezzo era stato pagato mediante cambiali, tutte scadenti dopo il 28.2.1997, sicché solo la cedente aveva avuto la gestione dell’esercizio sino a quella data, con la conseguenza che la plusvalenza era stata indicata con riferimento al 1997, e cioè all’anno in cui si era realizzata. Il motivo è alquanto generico, oltre che caratterizzato da profilo di novità, atteso che con esso non viene specificato dove, quando e come la dedotta dichiarazione del ricavo sarebbe stata formulata in contrasto con quanto affermato dall’ufficio; in ogni caso tuttavia esso è infondato. La CTR osservava che la cessione d’azienda e il pagamento del prezzo erano stati compiuti con il relativo contratto del mese di dicembre 1996, e pertanto l’anno di competenza non poteva che essere il medesimo. L’assunto è esatto. Invero è noto che in materia di Irpef e con riguardo ai redditi derivanti da operazioni speculative ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 76, atteso che la norma fa riferimento alla “conclusione delle operazioni”, la quale si realizza con la stipulazione col contratto, il computo della plusvalenza va effettuato operando il raffronto tra la somma dichiarata come prezzo di vendita dell’immobile e quella indicata relativamente all’acquisto dell’immobile medesimo, ovvero calcolando l’avviamento commerciale conseguito, e perciò in base al principio di competenza e non di cassa. Ne consegue che, persino in caso di rateizzazione del prezzo, la parte di reddito percepita successivamente al periodo d’imposta non può essere esclusa dal calcolo della plusvalenza, tanto che non è possibile nemmeno detrarre una somma a titolo di interessi per la dilazione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 16051 del 20/12/2001, n. 9667 del 2000). Inoltre va rilevato che in tema di reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito, dettate in via generale dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo di reddito ad un esercizio diverso da quello Individuato dalla legge come “esercizio di competenza”, ne essendone ammessa l’imputazione in misura superiore a quella prevista per ciascun esercizio. Pertanto il recupero a tassazione dei ricavi nell’esercizio di competenza non può trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un altro differente, non potendosi lasciare il contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito, con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio imponibile (V. pure Cass. Sentenze n. 17195 del 28/07/2006, n. 16198 del 2001). In particolare poi si deve tenere conto del fatto che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, e configurabile una plusvalenza da avviamento commerciale, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54, comma 3, anche nel caso di cessione a titolo oneroso di un’azienda il cui corrispettivo debba essere corrisposto in un secondo momento, come nella specie. Infatti ai fini dell’imputazione di questo, occorre considerare il momento di stipulazione del contratto, ai sensi del D.P.R. n. 917 cit., art. 75, tenendo conto della natura intrinsecamente onerosa e della configurazione giuridica dell’atto traslativo, e prescindendo da clausole estranee al tipo contrattuale, senza che assuma alcun rilievo il carattere aleatorio o dilazionato del pagamento del prezzo (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 10801 del 11/05/2007, n. 21055 del 2005). Peraltro l’eventuale annullamento del contratto di vendita e la restituzione del prezzo non potevano avere alcun riflesso in ordine alla ripresa fiscale, potendo semmai costituire solo titolo per chiedere lo sgravio ovvero il rimborso di quanto versato eventualmente in pili in un secondo momento nei confronti dell’Erario. 2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, poiché il giudice di appello non considerava che la ripresa della plusvalenza si era rilevata sostanzialmente infondata a seguito dell’annullamento del contratto di vendita, come esattamente osservato dal giudice di primo cure.
La censura, che in parte rimano assorbita dal motivo come sopra esaminato, comunque non ha pregio, atteso che si tratta semmai di un inciso che non intacca il criterio di competenza, inerente all’anno d’imposta, e cioè quello di cessione dell’esercizio commerciale, appunto il 1996, anche se verso la fine di esso. Ne deriva che il ricorso va rigettato. Quanto alle spose del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata costituzione dell’intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

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