Tribunale di Genova, Sezione I Civile, Sentenza 26 novembre 2014, n. 3802
Tribunale di Genova, Sezione I civile, Sentenza 26 novembre 2014, n. 3802
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE
sentenza
nel procedimento civile promosso da
Gi.Lu. Avv. S.SA.
Parte attrice.
Contro
Pa.La. Avv. G.AN.
CO. S.r.l. Avv. S.DE.
Al.MU. Avv. G.CE.
Parte convenuta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si ritiene innanzitutto di confermare l’ordinanza che ha disposto la discussione orale, dato che la presente causa non richiede istruttoria ed è stata ampiamente approfondita nelle memorie e nella discussione orale.
2. Ciò premesso, è pacifico e comunque emerge sia dalla proposta (doc. 4 attore) sia dal preliminare (doc. 6 attore) che l’immobile oggetto di causa fosse stato indicato in detti atti come D/l, cioè “opificio”. Entrambi gli atti sono sottoscritti dall’attore. Ciò supera l’annuncio pubblicitario (doc. 1), in cui l’immobile veniva indicato come “loft studio ufficio”. E ciò sia perché si tratta evidentemente di una definizione descrittiva e atecnica “loft”, per esempio, non è chiaramente una categoria catastale, e comunque l’immobile era effettivamente destinato a studio ufficio del venditore, sia perché il contratto successivamente concluso si sostituisce alla fase delle trattative precedenti, cui invece l’annuncio appartiene. Né l’attore può imputare ad altri soggetti eventuali conseguenze negative derivanti dal non aver correttamente verificato ì dati dell’immobile negli atti da luì sottoscritti.
3. E’ tuttavia pacifico che l’indicazione D/1 di cui agli atti non fosse corretta, poiché in realtà l’immobile era classificato come C/2, sigla utilizzata per “magazzini e locali di deposito”. Questa per le ragioni esposte supra è l’unica differenza, rispetto all’indicazione su cui le partì hanno contrattualmente convenuto (D/l), che può essere presa in considerazione ai fini di valutare la fondatezza delle domande di parte attrice. Ciò detto, tutte le parti su esplicita segnalazione della questione da parte del giudice all’udienza del 19/9/14 (v. verbale in pari data) “convengono sul fatto che il passaggio dalla categoria D/1 o C/2 ad A/3 o A/4 non comporta oneri differenti”. Poiché tutta la. presente causa si fonda sui danni e le conseguenze negative che l’attore avrebbe patito a causa delle difficoltà del passaggio dell’immobile alla categoria A utilizzata per le abitazioni ne consegue che l’indicazione erronea della categoria catastale rispetto alla situazione reale (D/l anziché C/2) è nella specie priva di rilevanza.
4. In particolare, quanto alla domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, l’art. 1467 richiede che essa sia causata da “avvenimenti straordinari e imprevedibili”. Circostanza che non ricorre nella specie poiché negli atti sottoscritti dall’attore l’immobile era indicato come D/l: si tratta infatti sia di indicazione che supera la descrizione di cui all’annuncio; sia di classificazione equivalente, sotto il profilo che qui interessa e cioè quanto agli oneri per il passaggio ad “abitazione”, alla classificazione corretta (C/2). Quanto alle domande fondate sull’asserito inadempimento del venditore, va esclusa per la medesima ragione l’esistenza di un inadempimento rilevante ex art. 1455 CC, “(…) avuto riguardo all’interesse dell’altra” parte. Ai fini del cambio di destinazione in “abitazione”, infatti, l’attore avrebbe dovuto affrontare gli stessi oneri anche se negli atti fosse stata indicata la corretta categoria C/2. Identica argomentazione vale nei confronti dei convenuti MU. e CO., i cui inadempimenti, per le medesime ragioni esposte, non possono ritenersi rilevanti. In conclusione le domande di parte attrice sono tutte infondate.
5. Quanto alla riconvenzionale del convenuto venditore, essa deve essere respinta ex art. 1385 CC. Infatti il trattenimento della caparra chiesto dal medesimo convenuto è incompatibile con la pretesa di liquidazione di voci di danno specifiche o ulteriori, che è consentita solo in caso di esecuzione o risoluzione (v. art. 1385/3).
6. Quanto alle spese di lite:
la reciproca soccombenza tra attore e convenuto LA. ne giustifica la compensazione; quelle delle altre parti seguono la soccombenza dell’attore e sono liquidate nell’ammontare di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
respinge le domande di parte attrice;
respinge la riconvenzionale;
compensa le spese di lite tra l’attore e il convenuto LA.;
condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli altri convenuti,
liquidate in complessivi Euro 4.100,00 (spese Euro 100,00, compensi Euro 4.000,00) per ciascuno di essi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Genova il 26 novembre 2014.
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2014.