Tribunale di Novara, decreto 8 Settembre 2020, n. 2366.
Provvedimento del Tribunale di Novara, n. 2366/2020, reso in data 8 settembre 2020
[Omissis]
Non è applicabile alla scissione la riduzione del termine per l’opposizione dei creditori, sancita per la fusione ai sensi dell’art. 2505-quater c.c..
«– l’art. 2505-quater C.C. non è specificamente richiamato dall’art. 2506-ter C.C. tra le norme applicabili alla scissione, né può sostenersi che tale omissione sia giustificata dal fatto che un richiamo a tale norma sarebbe implicito o comunque conseguente al richiamo – questa volta espresso – fatto dall’art. 2506-ter C.C. all’art. 2503 C.C., norma che disciplina in generale il termine ordinario di 60 gg. a decorrere dal quale è possibile stipulare l’atto di fusione;
– del resto, che sia stata espressamente richiamata la norma che indica quale sia il termine ordinario non implica affatto, all’evidenza, il richiamo alla diversa norma che quel termine dimezza in presenza di alcune ipotesi, e, sebbene possa forse a prima vista apparire eccentrica la previsione di una divaricata disciplina di queste ipotesi a seconda che si tratti di fusione o di scissione, sta di fatto che, in difetto di un richiamo esplicito all’applicabilità dell’art. 2505-quater C.C., va accolta un’interpretazione prudenziale che attribuisca, nel dubbio, comunque una maggior tutela ai creditori (consentendo loro di potersi sempre opporre alla scissione nel termine più ampio di 60 gg., anziché in quello dimezzato di 30); ciò senza poi nemmeno voler considerare se alla base di tale differenziata disciplina vi sia una diversa valutazione, da parte del legislatore, circa gli effetti della scissione rispetto a quelli della fusione (ad es. potendosi anche ipotizzare il timore o la sottesa convinzione che la prima sia operazione societaria comunque più rischiosa, per i creditori, della fusione, stante la riduzione degli assets originari della società scissa che essa in ogni caso comporta)”.
Dispositivo:
Ordina la cancellazione dal Registro delle Imprese di Novara dell’iscrizione dell’atto di scissione della società ––– S.r.l. in quanto ricevuto dal notaio dr. ––– prima del decorso del termine di 60 gg. di cui all’art. 2503 c.c.».