Tribunale di Trento, sentenza 10 ottobre 2016, n. 955
Tribunale di Trento, sentenza 10 ottobre 2016, n. 955
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice Dott.ssa Serena Alinari in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub. n. 2088/2015 R. G. promossa da:
FA.CL., in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori BU.VE. e BU.DA., tutti in qualità di eredi di Bu.Da., rappresentati e difesi, giusta procura in calce all’atto di citazione, dagli avv. dom. La.Re. e Sa.Po.;
– OPPONENTI – CONTRO
CA.RU. – BA.CR. – SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. An.Po. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, posto in Trento, passaggio (…);
– OPPOSTA –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 398/2015 il Tribunale di Trento ingiungeva a Fa.Cl., Bu.Da. e Bu.Ve., in qualità di eredi legittimi del de cuius Bu.Da., di pagare immediatamente alla Ca.Ru. – Ba.Cr. soc. coop., nei limiti del valore dei beni relitti dal de cuius nonché della rispettiva quota ereditaria, la somma di Euro 67.085,30, quale esposizione debitoria maturata dal predetto defunto nei confronti dell’Istituto di credito ricorrente con riferimento al contratto di mutuo fondiario, rep. n. 1303, racc. n. 135, e all’apertura di credito sul conto corrente n. (…) oltre interessi e spese legali ivi liquidati.
Fa.Cl., in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Bu.Da. e Bu.Ve., tutti quali eredi legittimi del de cuius Bu.Da., proponeva rituale opposizione avverso il suddetto provvedimento monitorio. Premetteva di avere accettato in data 21.02.2014, a seguito del decesso di Bu.Da. avvenuto a Tesero (TN) il 23.11.2013, l’eredità in rilievo per sé e per conto dei figli minori suddetti con beneficio di inventario, inventario che era stato redatto in data 22.06.2014 e in cui risultavano precisati tutti i debiti facenti capo al de cuius predetto. Esponeva che le voci di debito per cui è causa, inerenti al contratto di mutuo fondiario concluso dal de cuius in data 29.06.1996 e all’apertura di credito concessa a quest’ultimo sul conto corrente n. (…) risultavano inserite nel predetto inventario alla voce “Passivo ereditario” e che le stesse, ammontanti rispettivamente nell’importo di Euro 53.313,22 e di Euro 6.837,48, risultavano indicate quale saldo a debito alla data del decesso del de cuius. Affermava di essere a conoscenza dei debiti maturati dal de cuius e del relativo onere di pagamento, onere ora gravante in capo ad essi eredi pur nei limiti di valore dei beni ereditari, precisando che la parte opposta era a conoscenza dell’esistenza della procedura di liquidazione ereditaria e dei vincoli gravanti su essi eredi nella gestione del patrimonio ereditario, avendo quest’ultima allegato al ricorso monitorio il verbale di inventario in rilievo. Sosteneva la pretestuosità dell’azione monitoria. Rilevava che il decreto impugnato relativamente all’importo di Euro 59.106,17 fosse un’inammissibile duplicazione del titolo già in possesso della parte opposta, costituito dall’atto pubblico di erogazione del mutuo fondiario; al riguardo esponeva che il de cuius Bu.Da. aveva sottoscritto in data 29.06.1996 un contratto di mutuo fondiario per l’erogazione dell’importo capitale pari a Lire 270.000.000 e che la Banca concedente aveva intavolato ipoteca volontaria per Lire 380.000.000 sui beni immobili tavolarmente identificati dalla p.ed. (…) in c.c. Ziano di Fiemme e dalla p.ed. (…) in c.c. Predazzo, beni di proprietà di Br.Fu., soggetto terzo al presente giudizio, e non facenti parte del patrimonio ereditario caduto in successione. Con riferimento al quantum della pretesa azionata, deduceva che il credito derivante dal contratto di mutuo fondiario dovesse essere ridotto all’importo risultante alla data di decesso del de cuius ed indicato nel verbale di inventario, ovvero nella minor somma di Euro 53.313,22, assumendo che non fosse dovuto il pagamento anche degli interessi maturati dopo la data del decesso. Affermava di essere a conoscenza anche del debito derivante dall’apertura di credito de qua, essendo tale voce debitoria stata inserita nel verbale di inventario, e ribadiva che anche l’ammontare di detto credito dovesse essere riconosciuto nell’importo cristallizzato alla data di decesso del de cuius e risultante nel verbale di inventario, ovvero nella minor somma di Euro 6.837,48, sostenendo che non fosse dovuto il pagamento anche degli interessi maturati dopo il decesso. Rilevava che la pretesa creditoria non potesse essere suscettibile di variazioni in relazione ai tempi di liquidazione della procedura ereditaria, in quanto, in caso contrario, il credito della Banca sarebbe suscettibile di continua variazione sino al saldo, impedendo la definizione certa del passivo ereditario, e la costituzione di una nuova garanzia violerebbe la par condicio creditorum, ostacolando la procedura liquidatoria dell’eredità beneficiata in violazione dell’art. 2830 c.c. Instava per la refusione dei danni ex art. 96 c.p.c., sostenendo che la condotta della parte opposta fosse temeraria. Concludeva, chiedendo, in via preliminare, revocarsi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, in via principale, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi la Banca al risarcimento dei danni da lite temeraria, danni da liquidarsi anche in via equitativa, e, in via subordinata, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto nella parte inerente agli interessi contrattuali.
Mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta in Cancelleria in data 06.11.2015, si costituiva ritualmente la Ca.Ru. – Ba.Cr. soc. coop. che concludeva, chiedendo, in via preliminare, rigettarsi l’istanza di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nel merito, in via principale, rigettarsi l’opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, condannarsi Fa.Cl., Bu.Da. e Bu.Ve., in qualità di eredi legittimi del de cuius Bu.Da., al pagamento, nei limiti del valore dei beni relitti dal de cuius nonché della rispettiva quota ereditaria, della somma di Euro 67.085,30 o della diversa somma di giustizia, oltre interessi di mora dal di del dovuto al saldo. Contestava la fondatezza dei singoli motivi di opposizione. Quanto alla presunta illegittimità del provvedimento monitorio per duplicazione del titolo esecutivo, deduceva che il contratto di mutuo fondiario sottoscritto dal de cuius costituisse un titolo esecutivo stragiudiziale che non impedirebbe ad essa opposta, quale creditore, di ottenere per il medesimo credito un successivo titolo esecutivo di natura giudiziale. Faceva presente che il decreto ingiuntivo era stato richiesto anche per crediti estranei al contratto di mutuo fondiario, ovvero per quelli relativi all’apertura di credito, e che lo stesso mutuo fondiario non era stato ancora messo in esecuzione. Con riferimento alla presunta non debenza degli interessi maturati dopo il decesso del de cuius, sosteneva che i debiti facenti capo a quest’ultimo fossero suscettibili di produrre interessi anche dopo l’apertura della successione e che a detti interessi avrebbero dovuto far fronte gli eredi nei limiti delle rispettive quote ereditarie. Con riferimento alla presunta illegittimità della prenotazione di ipoteca operata in forza del decreto ingiuntivo, rilevava che tale questione non potesse essere oggetto di disamina nel presente giudizio. Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni da lite temeraria, ne contestava la fondatezza stante il fatto che il credito azionato fosse riconosciuto da parte opponente nella sua interezza, ad eccezione degli interessi.
All’udienza del 02.12.2015 il Tribunale rigettava l’istanza di revoca c/o sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto formulata da parte opponente.
All’udienza del 25.05.2016 l’opposta eccepiva l’inammissibilità delle memorie istruttorie depositate da parte opponente per tardività.
La presente causa, istruita mediante prove documentali, passa ora in decisione.
Da un punto di vista processuale, l’eccezione, fatta valere da parte opposta, di inammissibilità delle memorie istruttorie di parte opponente per asserita tardività del relativo deposito va rigettata. Il Tribunale ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c. a partire dalla data del 02.12.2015. Occorre rilevare che ai sensi dell’art. 155 co. I c.p.c. il dies a quo non deve essere preso in considerazione con la conseguenza il termine per il deposito della memoria n. 1 è iniziato a decorre dal 03.12.2015 e si è concluso il 04.01.2016. Va, infatti, osservato che il 01.01.2016, giorno in cui scadevano propriamente i trenta giorni per il deposito della prima memoria era festivo e, quindi, ai sensi dell’art. 155 co. IV c.p.c. è stato prorogato al giorno successivo non festivo, ovvero il 02.01.2016. Quest’ultimo termine, tuttavia, cadeva di sabato con la conseguenza che è stato prorogato ai sensi dell’art. 155 co. V c.p.c. al primo giorno non festivo, ovvero il 04.01.2016, giorno da cui hanno poi iniziato a decorrere i termini per il deposito delle successive memorie. Pertanto, le memorie istruttorie di parte opponente sono state tempestivamente depositate, essendo stata la prima memoria depositata in data 31.12.2015 (scadendo il termine il 04.01.2016), la seconda in data 02.02.2016 (scadendo il relativo termine il 03.02.2016) e la terza in data 23.02.2016 (scadendo il relativo termine in pari data). Parimenti tempestiva è la memoria di replica alla comparsa conclusionale depositata da parte opposta, essendo stata dimessa in data 21.09.2016, al contrario di quanto assunto dagli opponenti. Da un punto di vista probatorio, le istanze istruttorie di parte opposta non ammesse nel corso del giudizio e riformulate in sede di precisazione delle conclusioni vanno rigettate, essendo la causa sufficientemente istruita sulla base delle prove documentali già dimesse dalla parti. Nel merito, l’opposizione va rigettata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Preliminarmente, va esaminata l’eccezione circa la presunta carenza di interesse ad agire di parte opposta sollevata dagli opponenti, eccezione ammissibile pur essendo stata proposta da parte opponente nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio. Tale eccezione va rigettata perché l’opposta, pur essendo già titolare di ipoteca volontaria iscritta sulla base di un titolo stragiudiziale per parte del credito azionato, è titolare di un interesse ad ottenere l’emissione di un titolo giudiziale, avendo richiesto il provvedimento monitorio anche per un ulteriore credito non coperto dal titolo stragiudiziale e ben potendo la stessa agire comunque in via monitoria al fine di ottenere un provvedimento dotato di maggiori margini di stabilità stante anche le contestazioni mosse dagli opponenti con riguardo alla quantificazione degli interessi proprio in sede di atto di citazione in opposizione, contestazioni a cui i medesimi non hanno rinunciato neppure in sede di precisazione delle conclusioni.
Non condivisibili risultano essere le deduzioni di parte opponente secondo le quali la sentenza che eventualmente dovesse confermare il decreto ingiuntivo opposto non sarebbe di alcuna utilità all’opposta non potendo quest’ultima né procedere all’esecuzione forzata né all’intavolazione dell’ipoteca giudiziale già prenotata a causa del divieto disposto dall’art. 2830 c.c., in quanto la valutazione dell’interesse ad agire deve essere effettuata con riferimento al presente giudizio di opposizione e non all’eventuale ed ipotetica fase esecutiva.
Il motivo di opposizione teso a far valere l’illegittimità del decreto ingiuntivo per asserita duplicazione del titolo esecutivo va rigettato. A tal proposito, occorre rilevare che il titolo esecutivo, di cui parte opposta era già titolare prima di agire in via monitoria, ha natura e portata diversa rispetto al secondo titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione. Quest’ultimo titolo ha, infatti, natura giudiziale e riguarda le due posizioni creditorie derivanti dai contratti di mutuo fondiario e di apertura di credito in conto corrente, conclusi tra la Banca opposta e il de cuius Bu.Da., e fatte ora valere nei confronti degli opponenti, quali eredi del de cuius predetto. Diversamente, il precedente titolo esecutivo ha natura stragiudiziale ed è limitato ad una sola delle due suddette posizioni creditorie, essendo rappresentato dall’atto pubblico, dd. 29.06.1996 Rep. 1303 Racc. 135. Notaio dott. Av., avente ad oggetto il solo contratto di mutuo fondiario. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto non costituisce alcuna illegittima duplicazione del precedente titolo esecutivo, in quanto la natura giuridica dei due titoli esecutivi in rilievo differisce e nel contempo il credito coperto dal titolo stragiudiziale si differenzia dal credito coperto dal titolo giudiziale, concernendo il decreto ingiuntivo opposto anche il saldo debitore derivante da un contratto di apertura di credito, oltre che il saldo debitore del contratto di mutuo de quo. Irrilevanti risultano essere le deduzioni di parte opponente secondo cui il credito relativo al mutuo fondiario sarebbe già garantito da idonea garanzia rappresentata dall’ipoteca volontaria posto che il creditore anche in presenza di garanzie patrimoniali ha, come rilevato dalla difesa di parte opposta, la facoltà di munirsi di diverso titolo esecutivo.
Anche il motivo di opposizione relativo all’indebita applicazione degli interessi maturati dopo il decesso del predetto de cuius va rigettato. A tal proposito va rilevato, in conformità all’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione e condiviso dal Tribunale, che i debiti ereditari, ovvero quei debiti che ai sensi dell’art. 752 c.c. fanno capo al de cuius al momento dell’apertura della successione e che si trasmettono assieme al suo patrimonio ai suoi successori ripartendosi automaticamente tra di loro, ricomprendono non solo la quota capitale ma anche gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore. Pertanto, dal momento che ogni coerede è tenuto al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alla propria quota, anche gli interessi maturati dopo la morte del de cuius gravano sugli eredi fino a che detti debiti non siano stati estinti da ogni singolo erede proporzionalmente alla propria quota (si veda Cass. Civ. n. 5092/2006 e Cass. Civ. n. 562/2000). Conseguentemente, l’opposta è legittimata a richiedere anche il pagamento degli interessi maturati sull’importo capitale del credito azionato in epoca successiva al decesso del de cuius predetto, pagamento cui sono ora tenuti gli opponenti, quali eredi, in proporzione alla propria quota ereditaria.
La presunta illegittimità della prenotazione di ipoteca nonché dell’ipoteca fatta valere dagli opponenti non può essere oggetto di disamina nel presente giudizio, dovendo essere fatta valere in sede esecutiva nei termini e nei modi stabiliti dalla legge.
Per tali ragioni, l’opposizione viene rigettata e viene confermato il decreto ingiuntivo opposto. La domanda risarcitoria formulata da parte opponente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. va rigettata, essendo risultata infondata l’opposizione.
Quanto alle spese del presente giudizio, gli opponenti soccombenti sono tenuti, in solido, tra loro, al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall’opposta, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice dott.ssa Serena Alinari, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1)rigetta l’eccezione di inammissibilità delle memorie istruttorie degli opponenti formulata dall’opposta;
2)rigetta le istanze istruttorie dell’opposta;
3)rigetta l’eccezione tesa a far valere il difetto di interesse ad agire di parte opposta sollevata dagli opponenti;
4)rigetta l’opposizione;
5)conferma il decreto ingiuntivo opposto;
6)rigetta la domanda formulata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. dagli opponenti;
7)condanna gli opponenti, in solido fra loro, a rifondere all’opposta le spese del giudizio che liquida in Euro 9.785,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNPA nella misura di legge.
Così deciso in Trento il 7 ottobre 2016. Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2016.