Tribunale Minorenni Marche, 19 marzo 2013
Tribunale per i minorenni delle Marche, 19 marzo 2013
Decreto
Tribunale per i Minorenni delle Marche, riunito in camera di consiglio e costituito nelle persone dei seguenti
magistrati:
– dr. Sergio Cutrona – presidente
– dr.ssa Danila Indirli – giudice togato, estensore;
– dr. Andrea Iommi – giudice onorario
– dr.ssa Martina Mosca – giudice onorario;
Visti gli atti del procedimento sopra enumerato relativo alla richiesta, qui depositata il 27/11/12, di autorizzazione allo scioglimento del fondo patrimoniale costituito a favore della famiglia in cui è presente la minore B.C., n. il xx/xx/xx a Loreto;
Visto il parere sfavorevole espresso dal Pubblico Ministero in sede il 15.2.2013;
Osserva
• dagli atti risulta che in data 18.9.2012 i coniugi istanti avevano costituito, con atto notarile, un fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 167 c.c., destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, costituito da beni di proprietà esclusiva e personale del signor M.B.;
• gli istanti ne chiedono lo scioglimento per esigenze connesse all’attività economica del B., come esposto nel ricorso e confermato all’udienza di comparizione del 13/02/13.
Ritenuto di dover rigettare l’istanza dei ricorrenti, accogliendo il parere espresso dal P.M., in quanto il fondo patrimoniale non può avere termine se non nei casi di cui all’art. 171 comma 1 c.c., di cessazione ex tunc o ex nunc degli effetti civili del matrimonio. E’, infatti, da ritenersi sottratta alla volontà contrattuale dei genitori la possibilità di far cessare il fondo patrimoniale, dopo che siano nati dal matrimonio dei figli, in quanto la presenza di questi ultimi nella famiglia imporrebbe comunque di considerare pregiudizievole ai medesimi la cessazione del fondo.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza.
Ordina
che – a cura della cancelleria – del presente provvedimento venga data comunicazione:
– alla parte istante;
– al Pubblico Ministero in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.2.2013.